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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33603/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società operante nella ristorazione aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 con contestazione di ricavi non dichiarati, maggior valore della produzione IRAP e maggiori operazioni imponibili IVA, determinati induttivamente mediante il c.d. 'tovagliometro'. Al socio unico della società, qualificata a ristretta base, era stato poi notificato un ulteriore avviso per il reddito di capitale derivante dagli utili extracontabili imputati per trasparenza sostanziale. I contribuenti avevano impugnato gli atti deducendo vizi procedimentali e di merito; in cassazione proponevano cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.; omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973; violazione dell'art. 39 cit. per mancata applicazione della percentuale di sfrido; violazione del contraddittorio preventivo e dei principi dello Statuto del contribuente e della Carta dei diritti fondamentali UE. Nelle more, le parti avevano però concluso un accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/1992, con riconoscimento di una percentuale di sfrido del 10% e rideterminazione sia dei ricavi accertati sia del reddito imputato al socio, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 546/1992, introdotto dal d.lgs. 220/2023, è applicabile anche ai giudizi pendenti in Cassazione, purché il ricorso sia stato notificato dal 5 gennaio 2024 in poi; nel caso di specie il ricorso risultava notificato il 18 novembre 2024. Ha quindi disposto la declaratoria di cessazione della materia del contendere nelle forme dell'ordinanza e la compensazione delle spese di lite. Ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato, in quanto istituto riferibile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 48 d.lgs. 546/1992

    La conciliazione giudiziale può definire totalmentee o parzialmente la controversia; il comma 4-bis estende, se compatibili, tali regole anche ai giudizi pendenti in Cassazione.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023

    La disciplina del comma 4-bis si applica ai ricorsi per cassazione notificati a decorrere dal 5 gennaio 2024; il successivo intervento del d.lgs. 81/2025 ha eliminato tale limite temporale.

  • art. 16 d.lgs. 81/2025

    Ha modificato l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 220/2023, espungendo il limite temporale originariamente previsto.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    Norma evocata dai ricorrenti nei motivi relativi alla legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, ma non esaminata nel merito per la sopravvenuta conciliazione.

  • art. 62-sexies, comma 3, D.L. 331/1993

    Norma richiamata dai ricorrenti in relazione alla non congruità agli studi di settore e alla ricostruzione induttiva dei ricavi.

  • artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.

    Richiamati per contestare il ricorso alle presunzioni e la ripartizione dell'onere della prova nell'accertamento tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della motivazione apparente denunciata con il primo motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Indicati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in tema di contraddittorio preventivo e diritto di difesa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in tema di correttezza dell'azione amministrativa e contraddittorio.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamata in relazione al contraddittorio preventivo.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • D.P.R. 600/1973

    Richiamato quale fonte dell'accertamento delle imposte sui redditi.

  • d.lgs. 546/1992

    Richiamato per la disciplina del processo tributario e della conciliazione.

  • art. 48 d.lgs. 546/1992

    Richiamato anche con riferimento alla cessazione della materia del contendere e alle modalità della conciliazione.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono in cassazione un accordo conciliativo nel processo tributario, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, se ricorrono i presupposti di compatibilità previsti dall'art. 48 d.lgs. 546/1992.
  • L'art. 48, comma 4-bis, d.lgs. 546/1992 si applica ai giudizi di cassazione introdotti nel periodo di efficacia indicato dalla disciplina transitoria; per tali ricorsi la conciliazione produce gli effetti estintivi propri del processo tributario.
  • La conciliazione che ridetermina il quantum dell'accertamento assorbe l'esame dei motivi di ricorso, rendendo inutile la decisione sul merito delle censure originariamente proposte.
  • Il doppio contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si chiude per conciliazione e cessazione della materia del contendere, poiché la relativa misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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