Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva affidato a uno spedizioniere il trasporto via mare di due container contenenti mobili importati dalla Cina. Durante le operazioni di scarico e stoccaggio in un porto commerciale, eseguite da una società terminalista, i container cadevano al suolo e la merce riportava danni quantificati in sede di accertamento tecnico preventivo. La danneggiata agiva per il risarcimento nei confronti della terminalista, dello spedizioniere e del vettore; i giudici di merito escludevano la responsabilità contrattuale della terminalista e ricondussero la domanda alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., rigettandola perché la caduta era stata causata da un forte vento e non era stata provata una condotta colposa della società portuale. Nel ricorso per cassazione la danneggiata deduceva: 1) violazione dell'art. 2051 c.c., sostenendo che la vicenda dovesse essere qualificata come danno da cose in custodia, con diverso riparto dell'onere probatorio; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., per errata valutazione delle prove e per avere la Corte d'appello non considerato che il custode avrebbe dovuto provare il caso fortuito; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese, assumendo che, se la pretesa fosse stata accolta, la condanna alle spese sarebbe dovuta essere riformata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile sia per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., sia perché l'art. 2051 c.c. era evocato in modo inconferente rispetto alla fattispecie, nella quale non si discuteva di danno cagionato dalla cosa in custodia ma, al più, di omessa custodia; inoltre, la Corte d'appello aveva accertato che la caduta dei container era stata provocata da un forte vento, circostanza idonea a integrare il caso fortuito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione, e perché l'onere di provare la colpa e il nesso causale, una volta escluso l'art. 2051 c.c., gravava integralmente sulla danneggiata. Il terzo motivo è stato ritenuto un non motivo, poiché subordinava la censura sulle spese all'accoglimento del ricorso. È stato quindi dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità alle controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda risarcitoria, esclusa la sussistenza di un rapporto contrattuale, è stata correttamente inquadrata nella responsabilità aquiliana; in tale ambito il danneggiato deve provare condotta colposa o dolosa, nesso causale e danno.
La norma è stata ritenuta non conferente alla fattispecie perché il danno non derivava dalla cosa in custodia, ma al più dall'asserito inadempimento del dovere di custodia; in ogni caso il forte vento è stato valorizzato come caso fortuito.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione comparativa delle prove.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello stabilito dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non è ammessa la censura sul mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Poiché la responsabilità era stata ricondotta all'art. 2043 c.c., l'onere di provare la colpa e il nesso causale gravava sul danneggiato e non sul preteso custode.
La censura sulle spese è stata reputata priva di autonoma consistenza, perché fondata solo sull'ipotesi di accoglimento del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto lacunoso perché non esponeva compiutamente i fatti costitutivi della domanda e non consentiva il controllo sulla riconducibilità della pretesa all'art. 2051 c.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state reputate inammissibili o infondate nei modi sopra indicati.
Il primo motivo è stato considerato manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contrastante con il tenore testuale dell'art. 2051 c.c.
Richiamata come disciplina del deposito delle memorie nel procedimento camerale di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito esclude l'esistenza di un rapporto contrattuale e qualifica la pretesa come responsabilità aquiliana, il danneggiato deve provare integralmente condotta colposa o dolosa, nesso eziologico e danno, non potendo invocare il regime probatorio proprio della responsabilità da cose in custodia se la fattispecie non vi rientra.
- La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che il danno sia cagionato dalla cosa custodita; se il pregiudizio è ricondotto all'omessa custodia o a una diversa condotta, la norma non è automaticamente applicabile.
- Il caso fortuito, anche costituito da un evento atmosferico eccezionale, esclude la responsabilità del custode quando interrompa il nesso causale tra cosa e danno.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei rigorosi casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non acquisite al processo o abbia attribuito a una prova un valore giuridicamente incompatibile con la disciplina legale.
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico i fatti costitutivi della domanda e della censura, così da consentire il controllo di diritto sulla qualificazione della fattispecie; la mera trascrizione delle conclusioni non è sufficiente.
- La censura sulle spese di lite non ha autonoma consistenza se è formulata soltanto come conseguenza dell'auspicato accoglimento del ricorso principale, senza una critica specifica alla statuizione sulle spese adottata dal giudice di merito.
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