Cassazione Civile, Ordinanza n. 33429/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento per circa due milioni di euro, deducendo che la cartella esattoriale presupposta non gli fosse stata validamente notificata. In particolare ha sostenuto che la notificazione sarebbe stata eseguita mediante la procedura per l’irreperibile assoluto senza che il messo notificatore indicasse le ricerche concretamente svolte, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato con formule generiche. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, per omessa indicazione delle ricerche effettuate; con il secondo ha denunciato omesso esame della documentazione relativa al percorso notificatorio. L’Agenzia ha resistito con controricorso, sollevando anche eccezioni di inammissibilità del ricorso, ritenute infondate dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità, ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, affinché proceda ai necessari accertamenti in fatto sulla ritualità della notificazione della cartella, applicando il principio secondo cui, nella notifica per irreperibilità assoluta, il notificatore deve indicare specificamente le ricerche svolte; non è sufficiente un modulo prestampato con espressioni generiche, perché ciò impedisce il controllo dell’operato del pubblico ufficiale e la relativa contestazione non può essere superata se non nei limiti della querela di falso per le attestazioni fidefacienti.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
Nella notifica semplificata per irreperibilità assoluta il messo notificatore deve indicare le ricerche effettuate; la mera sottoscrizione di un modello prestampato con formule generiche rende invalida la notifica, perché non consente il controllo del procedimento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge per contestare la ritualità della notificazione
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l’omesso esame di documentazione e di fatti procedimentali rilevanti relativi alla notificazione
Massime di principio
- Nella notificazione eseguita per irreperibilità assoluta del destinatario, il pubblico ufficiale notificatore deve dar conto in modo specifico delle ricerche concretamente svolte prima di ricorrere alla procedura semplificata.
- La compilazione di un modulo prestampato contenente formule generiche non è sufficiente a integrare validamente l’adempimento dell’obbligo di indicare le ricerche effettuate, perché impedisce il controllo giudiziale sulla correttezza della procedura notificatoria.
- Le attestazioni del notificatore, in quanto provenienti da pubblico ufficiale, non possono essere liberamente disattese senza gli strumenti processuali idonei a contestarne la fede privilegiata; se tuttavia il contenuto attestato è generico o insufficiente, la notifica può risultare invalida.
- Quando la censura riguarda l’omessa considerazione di un fatto procedimentale decisivo oggetto di discussione tra le parti, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. può essere ammissibile e assorbito dall’accoglimento della doglianza di diritto principale.
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