Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33430/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare promossa su un bene gravato da mutuo fondiario e successivamente colpito da sequestro di prevenzione e confisca definitiva, il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'improseguibilità della vendita forzata, ritenendo preclusa la liquidazione dell'immobile per effetto dell'art. 55 del d.lgs. n. 159/2011 e affermando che il creditore ipotecario dovesse far valere la propria tutela davanti al giudice penale. La società mandataria della cessionaria del credito ha allora proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; definita la fase sommaria con ordinanza di rigetto delle istanze ex art. 618 c.p.c. e con fissazione del termine per il merito, la stessa parte ha proposto regolamento di competenza, sostenendo che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione avessero deciso sulla potestas iudicandi declinandola in favore della sede penale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ribadito che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati nell'esercizio dei poteri di gestione del processo esecutivo, anche se contengono valutazioni sulla competenza o sulla chiusura della procedura, non sono impugnabili con regolamento di competenza ma soltanto con opposizione agli atti esecutivi. Nel caso concreto, la parte ricorrente aveva già esperito l'opposizione ex art. 617 c.p.c., che si era chiusa nella fase sommaria con il rigetto delle istanze e con la rituale fissazione del termine per introdurre il giudizio di merito. Nessuna pronuncia sulla competenza era quindi impugnabile con regolamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata; è stato invece dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55 d.lgs. n. 159/2011

    la confisca definitiva del bene sottoposto a misura di prevenzione determina l'improcedibilità delle procedure esecutive pendenti e preclude la liquidazione dell'immobile nel processo esecutivo civile.

  • art. 617 c.p.c.

    è l'unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza di chiusura anticipata o improseguibilità della procedura esecutiva adottata dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 618 c.p.c.

    nella fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi il giudice dell'esecuzione decide in via endoesecutiva e fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati nell'esercizio dei poteri di gestione del processo esecutivo non è proponibile il regolamento di competenza, anche se tali provvedimenti contengano un apprezzamento sulla competenza o sulla chiusura della procedura.
  • La decisione del giudice dell'esecuzione che dichiara improseguibile o chiude anticipatamente la procedura esecutiva va contestata con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non con regolamento di competenza.
  • L'opposizione agli atti esecutivi si articola in una fase sommaria endoesecutiva, che si conclude con un provvedimento del giudice dell'esecuzione e con la fissazione del termine per il giudizio di merito; solo la pronuncia resa in quest'ultimo giudizio è, ove ne ricorrano i presupposti, suscettibile di controllo sulla competenza.
  • Anche quando il giudice dell'esecuzione esamini un'eccezione di incompetenza territoriale, il provvedimento reso nella fase sommaria non assume valore di decisione sulla competenza impugnabile con regolamento.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveCompetenza
RamiEsecuzioniProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.