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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33418/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva accolto l'appello della società contro un avviso di liquidazione fondato sull'art. 10-bis L. 212/2000. L'Ufficio aveva riqualificato una complessa sequenza di operazioni su immobile e azienda dell'Hotel d'Inghilterra come abuso del diritto/elusione fiscale, ritenendo che, dietro cessioni, locazioni, risoluzioni e trasferimenti infragruppo, si celasse una sostanziale cessione d'azienda assoggettabile a imposta di registro proporzionale, mentre la registrazione dell'atto finale era avvenuta con trattamento da cessione di immobile. La società aveva invece sostenuto che l'operazione rispondeva a un reale intento riorganizzativo e non produceva alcun indebito risparmio d'imposta, ma anzi un maggior carico fiscale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice d'appello applicato il principio di non contestazione a una conclusione ricostruttiva e non a fatti storici; con il secondo motivo, violazione dell'art. 10-bis L. 212/2000 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe verificato l'assenza di valide ragioni economiche e avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una finalità extrafiscale non marginale, nonostante l'operazione fosse stata frammentata in più passaggi negoziali e funzionale, secondo l'Ufficio, a sottrarre la cessione d'azienda all'imposta proporzionale.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente escluso uno dei presupposti dell'abuso del diritto, cioè il vantaggio fiscale indebito, sulla base del confronto tra l'imposta che sarebbe derivata dalla sola cessione d'azienda e quella effettivamente assolta sulla sequenza negoziale; ha inoltre osservato che l'Agenzia non aveva efficacemente contestato in sede di merito tale dato. La censura sull'art. 115 c.p.c. è stata considerata infondata perché la CTR non aveva fondato la decisione su una mera non contestazione di valutazioni, ma su fatti economico-fiscali comparati. Il secondo motivo è stato assorbito; in ogni caso, la Corte ha rilevato che il ricorso mirava a una diversa ricostruzione del fatto e non a un errore di diritto. Condanna alle spese in favore della società resistente; nessun contributo unificato aggiuntivo per l'Amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'abuso del diritto ricorre solo quando operazioni prive di sostanza economica realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; l'Amministrazione deve provare vantaggio fiscale indebito, assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio, mentre il contribuente prova le ragioni extrafiscali non marginali. La libertà di scelta tra operazioni diverse e diversi carichi fiscali resta salva se sorretta da valide ragioni extrafiscali.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e, nel processo tributario, si applica anche ai fatti non contestati; non può però sostituire il giudizio del giudice di merito sulla valutazione delle prove. Nella specie la Corte ha ritenuto che il dato non contestato fosse fattuale (differenza di imposta) e non una mera valutazione.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'abuso del diritto grava sull'Amministrazione finanziaria; il contribuente deve provare le ragioni extrafiscali non marginali.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ricostruzione presuntiva, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Rende applicabile nel processo tributario l'art. 115 c.p.c. secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non applicato alla soccombente amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato, per il regime della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per contestare validamente l'abuso del diritto in materia tributaria, l'Amministrazione deve allegare e provare cumulativamente il vantaggio fiscale indebito, la mancanza di sostanza economica dell'operazione e il carattere essenziale del risparmio d'imposta.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici rilevanti e non impedisce al giudice di merito di valutare autonomamente la portata probatoria dei documenti; non può però essere usato per censurare un accertamento di fatto se il dato economico non è stato specificamente contestato nel merito.
  • L'abuso del diritto non è configurabile quando l'operazione, pur articolata in più passaggi negoziali, è sorretta da ragioni extrafiscali non marginali e realizza un effettivo assetto economico-organizzativo diverso dal mero risparmio fiscale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto, specie quando il giudice di merito abbia già esaminato la sequenza negoziale e tratto conclusioni coerenti sui presupposti dell'elusione.
  • Ai fini dell'art. 10-bis Statuto del contribuente, la comparazione tra il carico fiscale dell'operazione realmente posta in essere e quello di una soluzione alternativa è rilevante per verificare l'eventuale vantaggio fiscale indebito; se tale vantaggio manca, il presupposto dell'abuso non è integrato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiAbuso del dirittoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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