Cassazione Civile, Ordinanza n. 11303/2020 del 12/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convivente)
La controversia
Dopo una relazione sentimentale durata oltre trent’anni, dalla quale era nato un figlio, la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 247 del 7 febbraio 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha condannato il ricorrente a pagare alla ex convivente, a titolo di ingiustificato arricchimento, un’ulteriore somma superiore a 95.000 euro, oltre a porre a suo carico metà delle spese di lite. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte d’appello lo avrebbe erroneamente qualificato come appellante incidentale, con conseguenze sulla regolazione delle spese; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello; 3) violazione degli artt. 2034 e 2041 c.c., perché le dazioni e i versamenti effettuati durante la convivenza avrebbero dovuto essere ricondotti all’adempimento di obbligazioni naturali e non all’ingiustificato arricchimento; 4) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla dazione di 100 milioni di lire da parte di un terzo a una società, che il ricorrente assumeva costituire donazione indiretta; 5) omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, asseritamente formulata nei giudizi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi e il ricorso. Il primo è infondato: la qualificazione del ricorrente come appellante incidentale era un refuso, privo di conseguenze sfavorevoli, poiché le spese erano state regolate in base alla soccombenza. Il secondo è infondato: la trattazione nel merito dell’appello implicava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità, e l’omessa pronuncia su una questione processuale non configurava il vizio dedotto. Il terzo è infondato: la valutazione di merito, non adeguatamente censurata, aveva escluso che le attribuzioni, di entità superiore a centinaia di milioni di lire e comunque a centinaia di migliaia di euro, fossero prestazioni proporzionate e adeguate alle circostanze e riconducibili ai doveri morali e sociali della convivenza; prestazioni eccedenti tali limiti possono fondare l’azione di arricchimento. Il quarto è inammissibile per difetto di specificità e perché sollecitava una diversa valutazione dei fatti e della motivazione, senza individuare un fatto storico decisivo discusso tra le parti secondo il vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il quinto è infondato: l’eccezione di prescrizione non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, né in primo né in secondo grado, e doveva considerarsi abbandonata; la Corte ha inoltre precisato che, per l’azione di arricchimento in questo contesto, il termine decorre dalla cessazione della convivenza e non dai singoli esborsi. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.400 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfetario del 15%, contributo previdenziale e IVA; è stato altresì dichiarato tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
La qualificazione della posizione del M. quale appellante incidentale, così risultante sia dall’intestazione della sentenza che dalla parte del provvedimento relativo alle conclusioni che dalle statuizioni a pag. 8 ed a pag. 15, sebbene egli non avesse proposto alcuna domanda, è frutto di un evidente refuso ma, in concreto, non ha portato ad alcuna conseguenza sfavorevole in punto di spese di lite, che sono state regolate sulla base del solo criterio della soccombenza e, in considerazione soltanto parziale, anche in fase di impugnazione di merito, delle domande della Ma., compensate in ragione della metà e per la quota per la quale è stata pronunciata condanna questa è stata correttamente rapportata all’importo di essa, e non di quanto richiesto.
L’erronea qualificazione processuale della parte non determina nullità rilevante quando costituisce un refuso e non ha prodotto conseguenze sfavorevoli, in particolare nella regolazione delle spese.
Qualora il giudice d’appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell’impugnazione, ritenendo di non ravvisare un’ipotesi di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell’appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali.
La decisione implicita di procedere all’esame nel merito dell’impugnazione esclude la rilevanza della denunciata omissione di pronuncia sull’eccezione di inammissibilità e non è ulteriormente sindacabile nei termini indicati dalla Corte.
La sentenza in scrutinio ha affermato, con accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, che l’importo delle operazioni effettuate, del valore superiore alle centinaia di milioni delle vecchie lire (nel vigore del precedente corso legale) e comunque superiore a centinaia di migliaia di Euro non poteva essere ricondotto a all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c., in quanto esorbitante dalle esigenze familiari e che non rispettano i minimi di proporzionalità ed adeguatezza di cui all’art. 2034 c.c..
Le attribuzioni patrimoniali tra conviventi sono irripetibili come adempimento di obbligazioni naturali solo se corrispondono a doveri morali o sociali e risultano proporzionate e adeguate alle circostanze; l’entità eccedente le esigenze familiari può escludere tale qualificazione.
L’azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicchè non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizia della causa qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale. E’, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
L’azione di arricchimento è esclusa quando l’incremento patrimoniale abbia una causa giustificativa, inclusi liberalità e adempimento di obbligazioni naturali. Tra conviventi può invece sussistere arricchimento ingiustificato per prestazioni che superino gli obblighi propri della convivenza, valutati in rapporto alle condizioni sociali e patrimoniali delle parti, e oltrepassino proporzionalità e adeguatezza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La detta censura è, altresì inammissibile, in quanto non individua, così come richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il “fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” bensì contrappone una diversa ricostruzione della vicenda fattuale rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, reiterando, come già tratteggiato, una motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U. n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940).
Il motivo fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve individuare uno specifico fatto storico decisivo discusso tra le parti; non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle circostanze o un sindacato sulla motivazione non consentito dal testo vigente.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Le prestazioni patrimoniali rese tra conviventi more uxorio sono riconducibili all’adempimento di obbligazioni naturali e quindi irripetibili soltanto quando, considerate le circostanze e le condizioni sociali e patrimoniali dei conviventi, risultino proporzionate e adeguate ai doveri morali e sociali e alle esigenze della vita familiare.
- Tra conviventi more uxorio può configurarsi l’ingiustificato arricchimento quando le prestazioni a vantaggio di uno eccedano il mero adempimento degli obblighi propri della convivenza e travalichino i limiti di proporzionalità e adeguatezza; l’accertamento va condotto tenendo conto delle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.
- Se il giudice d’appello tratta l’impugnazione nel merito, ciò implica che non ha ravvisato l’inammissibilità dell’appello; non è configurabile, per tale questione processuale, il vizio di omessa pronuncia dedotto in cassazione.
- La mancata riproposizione di un’eccezione in sede di precisazione delle conclusioni ne comporta l’abbandono, in applicazione del principio dispositivo.
- Nell’azione di ingiustificato arricchimento derivante da prestazioni rese durante una convivenza, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della convivenza, non dai singoli esborsi.
- Il motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella accolta dal giudice di merito: occorre indicare un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti.
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