Cassazione Civile, Ordinanza n. 11081/2020 del 10/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (espropriati)
La controversia
I proprietari di un terreno destinato a insediamenti produttivi, espropriato con decreto del 10 ottobre 2005, avevano proposto opposizione alla stima, lamentando l’esiguità dell’indennità provvisoria e l’omessa considerazione dei danni al raccolto. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 28 maggio 2015, ha determinato l’indennità di esproprio in Euro 82.300,00 e ordinato il deposito della differenza rispetto a quanto già depositato, con interessi legali dalla data del decreto. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato, cumulativamente ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo: secondo il Consorzio, il CTU aveva determinato il valore del terreno mediante metodo sintetico-comparativo utilizzando anche tre compravendite relative a terreni urbanizzati e quindi non omogenei, e la Corte d’appello non aveva esaminato le specifiche contestazioni del consulente di parte. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’indennità dovesse essere ridotta del 25%, perché l’espropriazione, diretta a favorire l’industrializzazione e gli investimenti in un’area depressa del Mezzogiorno, sarebbe stata finalizzata a un intervento di riforma economico-sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi e, quindi, il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la deduzione cumulasse censure eterogenee, ma che esse fossero comunque separabili e scrutinabili. Ha escluso la violazione di legge: per la stima delle aree edificabili sono utilizzabili sia il metodo sintetico-comparativo, basato sul confronto con beni omogenei, sia quello analitico-ricostruttivo, senza un rapporto di regola ed eccezione, spettando al giudice di merito scegliere il criterio più idoneo a una stima effettiva. Ha inoltre chiarito che gli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono violati per il solo fatto che il giudice attribuisca diverso peso alle prove. Quanto al vizio motivazionale, il CTU aveva risposto nella relazione finale alle contestazioni sulla comparabilità dei terreni, considerando i fondi parzialmente urbanizzati; il Consorzio, inoltre, non aveva riportato nel ricorso in modo sufficiente e autosufficiente il contenuto delle critiche e degli atti rilevanti per consentire alla Cassazione di verificarne la decisività. Il giudice di merito poteva pertanto aderire alla relazione del CTU senza confutare nuovamente le osservazioni di parte già considerate e incompatibili con le conclusioni peritali. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la riduzione del 25%: tale diminuzione presuppone un intervento di riforma economico-sociale riferito alla collettività, o a una sua parte geograficamente o socialmente predeterminata, e qualificato come tale da una previsione normativa; la finalità di industrializzazione del piano consortile non è sufficiente, da sola, a integrare tale presupposto. Il Consorzio è stato condannato a rifondere ai controricorrenti Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stata altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1, sostituito dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a), prevede la riduzione del 25% dell’espropriazione finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale.
La riduzione del 25% del valore venale è prevista quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare un intervento di riforma economico-sociale; la mera finalità di promuovere l’industrializzazione non dimostra, da sola, che ricorra tale presupposto.
art. 2, comma 90, L. 24 dicembre 2007, n. 244
A norma della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 90, tali disposizioni si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso; la predetta norma intertemporale sancisce la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi.
La disciplina sopravvenuta sulla determinazione dell’indennità si applica retroattivamente ai procedimenti espropriativi ancora in corso, ma non per ciò solo ai giudizi già pendenti.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per una diversa valutazione del peso delle prove; occorre che il giudice abbia disapplicato espressamente la regola di disponibilità delle prove o abbia utilizzato prove introdotte d’ufficio al di fuori dei poteri attribuitigli.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Appare infatti inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.
Nel ricorso per cassazione non è consentito sovrapporre in modo indistinto la censura di violazione di legge e quella di vizio motivazionale, poiché presuppongono prospettazioni diverse; tuttavia, il motivo unitario può essere esaminato se le censure sono chiaramente distinguibili e separabili.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza.
Il ricorrente deve esporre nel ricorso, con specificità e autosufficienza, i fatti processuali e il contenuto degli atti o documenti necessari a sostenere la censura, indicandone la collocazione processuale e trascrivendone o riassumendone le parti rilevanti; tali requisiti non possono essere integrati consultando altri atti.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nella determinazione dell’indennità per un’area edificabile, il valore del fondo può essere stimato con il metodo sintetico-comparativo, mediante confronto con beni aventi caratteristiche omogenee, oppure con il metodo analitico-ricostruttivo, basato sul costo di trasformazione; non esiste un rapporto di regola ed eccezione tra i due criteri e la scelta spetta al giudice di merito, secondo canoni di effettività.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella contestazione del peso attribuito dal giudice alle prove: rileva, per l’art. 115, la disapplicazione della regola di acquisizione delle prove o l’utilizzo di prove d’ufficio fuori dai poteri consentiti; per l’art. 116, il disconoscimento del principio di libera valutazione, non il dissenso sull’apprezzamento concreto.
- Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del CTU può motivare richiamandone l’elaborato quando questo abbia considerato e replicato alle osservazioni dei consulenti di parte; le critiche incompatibili con le conclusioni peritali possono intendersi implicitamente disattese. Se invece le critiche specifiche e circostanziate non sono state affrontate dal CTU e sono potenzialmente decisive, occorre una motivazione puntuale sulle ragioni dell’adesione.
- Il ricorrente per cassazione che contesta la valutazione della consulenza tecnica deve riportare nel ricorso, in modo specifico e autosufficiente, i passaggi pertinenti della relazione, le critiche formulate e gli elementi processuali necessari a valutarne la decisività; non può demandare alla Corte la ricerca o ricostruzione di tali elementi attraverso altri atti.
- La riduzione del 25% dell’indennità espropriativa per interventi di riforma economico-sociale richiede un intervento riferito all’intera collettività o a una parte di essa geograficamente o socialmente predeterminata e qualificato come tale da una previsione normativa. La destinazione di un’espropriazione a un piano di sviluppo industriale non basta, in assenza di tale qualificazione normativa.
- La disciplina sopravvenuta sulla determinazione dell’indennità espropriativa opera, secondo la norma intertemporale richiamata, per i procedimenti espropriativi in corso e non si estende automaticamente ai giudizi pendenti.
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