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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10833/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (noleggiatore)

La controversia

La società, operante nel noleggio di autovetture senza conducente, aveva proposto il 17 marzo 2014 opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella di pagamento emessa da un agente della riscossione, contenente anche crediti del Comune relativi a sanzioni per 19 violazioni del Codice della strada commesse, negli anni indicati nel testo ma non specificati, da conducenti di veicoli di proprietà della società e concessi a noleggio; l’opposizione era stata accolta per le infrazioni commesse nel Comune, salvo un verbale. Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5267 depositata il 10 ottobre 2017, aveva rigettato l’appello del Comune, confermando l’accoglimento dell’opposizione. Il Comune ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 204-bis C.d.S. e degli artt. 22 e 23 della L. n. 689/1981, sostenendo che, essendo i verbali stati notificati e non impugnati tempestivamente, la società avrebbe dovuto proporre l’opposizione speciale e che i verbali erano ormai irretrattabili; (2) violazione dell’art. 196 C.d.S., in relazione all’art. 84 C.d.S., sostenendo che la responsabilità solidale per le violazioni dovesse gravare anche sul proprietario-locatore, oltre che sul locatario e sul conducente, poiché il noleggiatore dispone dei dati del trasgressore ed è tenuto a comunicarli; (3) vizio di motivazione e violazione dei principi in materia di prova, deducendo che i dati comunicati dalla società non sarebbero stati corretti e non avrebbero consentito l’identificazione dei trasgressori.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la società contestava il diritto di procedere all’esecuzione per ragioni sostanziali attinenti all’inesistenza del titolo nei propri confronti, non vizi di notifica o mancata conoscenza del procedimento di formazione del titolo; era quindi esperibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre il rimedio previsto dalla L. n. 689/1981 è pertinente quando si deducono vizi della notifica del verbale. Il secondo motivo è infondato: in caso di noleggio senza conducente, la responsabilità solidale per la violazione grava sul locatario e sull’autore della violazione, non sul proprietario-locatore che abbia adempiuto all’obbligo di comunicare i dati dei locatari; la Corte fonda tale conclusione sulla disciplina speciale degli artt. 196, comma 1, e 84 C.d.S. e sul principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative. Il terzo motivo è inammissibile perché diretto a contestare l’accertamento di merito secondo cui la società aveva comunicato le generalità dei locatari; il Comune non aveva dimostrato che l’adempimento fosse solo apparente, incompleto o errato, né aveva adeguatamente censurato la motivazione sul punto. Il Comune è stato condannato a rifondere alla società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.500, oltre euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    La società Sicily By Car S.p.A. ha contestato il diritto degli enti impositori e del concessionario di procedere all’esecuzione dei verbali di accertamento di illeciti amministrativi per difetto di legittimazione passiva, allegando non vizi di notifica o di comunicazione del verbale, ma ragioni di merito afferenti all’inesistenza del titolo esecutivo.

    L’opposizione all’esecuzione è il rimedio appropriato quando si contesta, per ragioni sostanziali, il diritto di procedere esecutivamente o l’esistenza del titolo nei confronti dell’opponente, anziché dedurre vizi della notifica del verbale.

  • artt. 22 e 23 L. n. 689/1981

    Qualora, invece, il verbale non fosse stato notificato o si fossero eccepiti vizi della notifica, allora la società avrebbe dovuto ricorrere all’opposizione prevista dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23.

    L’opposizione prevista dalla L. n. 689/1981 è il rimedio per contestare vizi della notifica del verbale che abbiano impedito la conoscenza del procedimento di formazione del titolo.

  • art. 196, comma 1, C.d.S.

    Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario-locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l’interpretazione delle relative disposizioni.

    Nell’ipotesi di noleggio senza conducente, la responsabilità solidale per la violazione non si estende al proprietario-locatore che abbia comunicato le generalità del locatario e non avesse la materiale disponibilità del veicolo; la disciplina sanzionatoria va interpretata in modo conforme al principio di stretta legalità.

  • art. 84 C.d.S.

    Non vi è altra ragione per ipotizzare una corresponsabilità del proprietario-locatore che, pertanto, nelle ipotesi in cui abbia ottemperato al proprio onere di comunicazione delle generalità dei soggetti locatari degli autoveicoli, deve essere ritenuto estraneo ad ogni responsabilità, non avendo avuto la materiale disponibilità dei veicoli, e ciò in forza della norma speciale contenuta nel combinato disposto tra art. 196 C.d.S., comma 1 ed art. 84 C.d.S. e del generale principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative che deve ispirare l’interpretazione delle relative disposizioni.

    In combinato disposto con l’art. 196, comma 1, C.d.S., la disciplina del noleggio senza conducente esclude la responsabilità del proprietario-locatore che abbia adempiuto all’obbligo di comunicare i dati del locatario e non avesse la materiale disponibilità del mezzo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perchè di merito.

    Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto la deduzione di un vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, secondo la disposizione richiamata.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di una cartella contesta il diritto di procedere all’esecuzione per ragioni sostanziali che attengono all’inesistenza del titolo nei suoi confronti, e non deduce vizi della notifica del verbale o mancata conoscenza del procedimento di formazione del titolo, il rimedio è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; l’opposizione disciplinata dalla L. n. 689/1981 è invece pertinente quando si contestano vizi della notifica del verbale.
  • Nel noleggio di autoveicoli senza conducente, la responsabilità solidale per la violazione del Codice della strada grava sul conducente autore della violazione e sul locatario; il proprietario-locatore che comunica le generalità dei locatari e non ha la materiale disponibilità del veicolo è estraneo alla responsabilità sanzionatoria, in applicazione del combinato disposto degli artt. 196, comma 1, e 84 C.d.S. e del principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative.
  • La contestazione in cassazione dell’accertamento di merito relativo all’avvenuta e corretta comunicazione dei dati dei locatari non consente una nuova valutazione delle prove; la censura è inammissibile se si risolve in una critica di merito e non confuta adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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