Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10847/2020 del 08/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

Un condomino impugnò ai sensi dell’art. 1137 c.c. la deliberazione del 9 dicembre 2014 con cui l’assemblea aveva nominato un amministratore in sostituzione del precedente revocato. Dedusse vizi relativi alla convocazione, all’ordine del giorno, ai quorum costitutivo e deliberativo e alla mancanza, in capo al nominato, dei requisiti previsti dall’art. 71-bis disp. att. c.c. Il Tribunale di Catania annullò la deliberazione il 20 aprile 2016, negando la cessazione della materia del contendere in ragione dell’impugnazione anche delle successive deliberazioni e della persistente necessità di una pronuncia di merito. Il Condominio appellò; la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1759/2018 depositata il 26 luglio 2018, dichiarò cessata la materia del contendere, ravvisando nelle deliberazioni del 16 febbraio 2015, 22 settembre 2015 e, in particolare, 6 giugno 2016 la sostituzione della delibera impugnata mediante la rinnovata nomina dello stesso amministratore, e compensò integralmente le spese di entrambi i gradi. In cassazione il condomino propose tre motivi: il primo denunciava omessa pronuncia sull’eccezione relativa al difetto d’interesse del Condominio ad appellare; il secondo contestava che fosse stata verificata la sussistenza dei presupposti per la cessazione della materia del contendere e la sostituzione sanante della deliberazione; il terzo censurava la compensazione delle spese, sostenendo che dovesse applicarsi la soccombenza virtuale e che non ricorressero i presupposti per la compensazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi due motivi. Ha rilevato che la Corte d’appello aveva esaminato l’eccezione sull’interesse ad appellare e che il Condominio, soccombente in primo grado anche sulle spese, aveva interesse a impugnare per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ha inoltre confermato che la sostituzione della deliberazione impugnata con una deliberazione assembleare conforme alla legge può determinare la cessazione della materia del contendere; nel caso concreto, l’accertamento di merito aveva riscontrato la rimozione della causa d’invalidità e la legittimità della deliberazione del 6 giugno 2016, che rinnovava la nomina. Ha accolto il terzo motivo: la regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere deve fondarsi sulla soccombenza virtuale, valutando unitariamente l’originaria fondatezza delle domande ed eccezioni. Non era configurabile soccombenza reciproca, poiché in causa vi era un’unica domanda e la Corte d’appello non aveva motivato tale conclusione; inoltre, per il giudizio introdotto il 21 maggio 2015, la compensazione era consentita solo nei presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., e doveva essere esplicitamente motivata con riferimento a specifiche circostanze. La sentenza è stata cassata limitatamente alla regolazione delle spese, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione.

    La sostituzione della deliberazione condominiale impugnata, intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio e conforme alla legge, può far cessare la materia del contendere, poiché l’interesse ad agire va verificato anche al momento della decisione.

  • art. 2377, comma 8, c.c.

    Perchè possa verificarsi la rinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell’art. 2377 c.c., comma 8, è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.

    La rinnovazione ha efficacia sanante retroattiva quando la nuova deliberazione ha contenuto identico alla precedente, riguarda i medesimi argomenti e rimuove la causa originaria d’invalidità; se invece la nuova decisione ha portata organizzativa del tutto diversa, i suoi effetti decorrono solo dalla sua adozione.

  • art. 91 c.p.c.

    Ove tuttavia il giudice rilevi la cessazione della materia del contendere in tema di impugnazione di delibera condominiale, analogamente a quanto disposto dall’art. 2377 c.c., comma 8, (il quale peraltro stabilisce che “… il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società …”), la pronuncia finale sulle spese viene regolata sulla base di una valutazione di soccombenza virtuale, sicchè il giudice del merito deve espressamente procedere ad un complessivo ed unitario giudizio circa l’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni proposte dalle parti, al fine di decidere circa la incidenza della potenziale soccombenza sull’onere delle spese.

    Quando la controversia cessa per sopravvenuta sostituzione della deliberazione condominiale, le spese vanno regolate in base alla soccombenza virtuale, mediante una valutazione complessiva e unitaria della fondatezza originaria delle domande ed eccezioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    In forza di tale norma, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o ancora, “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (ciò a seguito della sentenza 19 aprile 2018, n. 77, della Corte Costituzionale).

    Nel regime applicabile ai procedimenti introdotti dopo l’entrata in vigore della disciplina richiamata, la compensazione è ammessa solo per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. La motivazione deve esplicitare le specifiche circostanze che la giustificano.

  • art. 112 c.p.c.

    In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che ravvisa un’omessa pronuncia della Corte di Catania sull’eccezione di insussistenza di un interesse del Condominio ad appellare la sentenza di primo grado, va evidenziato come la sentenza impugnata abbia, al contrario, espressamente esaminato tale eccezione a pagina 4, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto dedurre soltanto la violazione di norma di diritto con riguardo alla decisione raggiunta, e non lamentare il difetto di attività del giudice.

    Se il giudice ha esaminato espressamente un’eccezione, la censura non può essere formulata come omessa pronuncia; l’impugnante deve contestare, se del caso, la correttezza giuridica della decisione.

Massime di principio

  • La sostituzione, dopo l’impugnazione, di una deliberazione condominiale con altra adottata in conformità alla legge può determinare la cessazione della materia del contendere, poiché l’interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della domanda ma anche al momento della decisione.
  • La rinnovazione della deliberazione impugnata produce effetti sananti retroattivi soltanto se la nuova deliberazione decide sui medesimi argomenti e conserva contenuto identico, rimuovendo la causa d’invalidità; una deliberazione con portata organizzativa del tutto nuova produce invece effetti dalla sua adozione.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude l’interesse della parte soccombente a impugnare la sentenza di primo grado, quando la declaratoria richiesta può procurarle un’utilità giuridica, inclusa la caducazione degli effetti della decisione impugnata.
  • In caso di cessazione della materia del contendere nell’impugnazione di una deliberazione condominiale, le spese devono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, mediante un giudizio complessivo e unitario sull’originaria fondatezza delle contrapposte domande ed eccezioni.
  • La soccombenza reciproca presuppone domande contrapposte in cumulo, l’accoglimento solo parziale di una domanda articolata in più capi oppure un accoglimento quantitativamente parziale; non ricorre per il solo fatto che un’unica domanda sia divenuta improcedibile o priva di utilità per un fatto sopravvenuto.
  • La compensazione delle spese, nel regime applicabile al giudizio, richiede uno dei presupposti tassativi previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c.; quando è fondata su gravi ed eccezionali ragioni, deve essere motivata esplicitamente indicando circostanze specifiche della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.