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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03717/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e, comunque, fondato anche il secondo motivo, assorbendo i restanti. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso originario del contribuente. Ha inoltre condannato il contribuente alla rifusione delle spese di primo grado, appello e legittimità in favore del Comune.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso ICI relativa all'agevolazione prevista dagli artt. 2 e 9 del d.lgs. n. 504/1992. Il giudice tributario di appello aveva confermato il riconoscimento del rimborso in favore del contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e mancata confutazione delle censure di gravame; (2) violazione delle norme sul processo tributario e sull'impugnazione degli atti, sostenendo che l'avviso di accertamento ICI 2008 era divenuto definitivo e che né tale avviso né il precedente diniego di annullamento/autotutela potevano essere rimessi in discussione; (3) omessa motivazione sulla spettanza del rimborso; (4) violazione della disciplina ICI e dell'art. 2697 c.c., deducendo che non bastava la qualifica di imprenditore agricolo, ma occorreva anche la conduzione diretta dei terreni agevolati, requisito non provato dal contribuente.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza di una motivazione reale e intellegibile integra vizio della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve esporre le ragioni della decisione; la totale omissione dell'esame delle censure d'appello determina nullità.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie per affermare l'obbligo di motivazione effettiva in appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È incompatibile con una motivazione meramente per relationem priva di autonoma illustrazione delle ragioni decisorie.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di ragionevole durata del processo è richiamato per giustificare, ove possibile, la decisione nel merito senza rinvio.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'atto di rifiuto di autotutela su un atto impositivo definitivo non è autonomamente impugnabile nei limiti richiamati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per escludere la proponibilità dell'azione originaria del contribuente a fronte di atto divenuto definitivo e mancata tempestiva impugnazione.

  • art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dal ricorrente come parametro di violazione, ma il testo non ne sviluppa un autonomo principio decisorio.

  • artt. 2 e 9 d.lgs. n. 504/1992

    Sono le norme sull'agevolazione ICI dedotta dal contribuente; la Corte non entra nel merito del requisito agevolativo perché dichiara inammissibile l'originario ricorso.

  • art. 58 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina applicabile ai requisiti soggettivi/oggettivi dell'agevolazione ICI.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare l'insufficienza della prova dei requisiti agevolativi.

  • art. 2-quater d.l. n. 564/1994

    L'autotutela tributaria è potere discrezionale esercitabile in presenza di un rilevante interesse generale, non uno strumento di tutela del contribuente.

  • art. 3 d.m. n. 37/1997

    Individua i presupposti e i limiti dell'esercizio dell'autotutela, ancorati al rilevante interesse generale.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza d'appello è nulla quando si limita a un richiamo generico alla decisione di primo grado o agli scritti difensivi, senza esaminare e disattendere in modo comprensibile i motivi di gravame, perché ciò impedisce di individuare il thema decidendum e il percorso logico-giuridico seguito.
  • Il rifiuto di autotutela su un atto impositivo ormai definitivo non è, di regola, autonomamente impugnabile per rimettere in discussione la pretesa tributaria; il sindacato del giudice può riguardare solo la legittimità del rifiuto, non la fondatezza del tributo già consolidato.
  • L'autotutela tributaria ha natura discrezionale e richiede la presenza di un rilevante interesse generale; non basta l'interesse individuale del contribuente a evitare un'imposizione ritenuta indebita.
  • Quando la questione di diritto è decisa in senso tale da confermare il dispositivo della sentenza impugnata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito per ragioni di economia processuale.
  • Se il ricorso originario del contribuente è inammissibile perché proposto per ottenere, in via sostanziale, il riesame di un atto divenuto definitivo senza che siano stati impugnati gli atti necessari nei termini di legge, la Corte può cassare la decisione di merito e definire la controversia nel merito con declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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