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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15167/2020 del 16/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo a IVA, IRAP e IRPEF per l’anno 2002, emesso a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e fondato sui poteri di accertamento d’ufficio. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accogliendo l’appello del contribuente e riformando la decisione di primo grado, aveva annullato l’accertamento: aveva ritenuto generica l’informativa dell’Anagrafe Tributaria e non provata né la destinazione alla vendita delle merci esportate né la connessione tra le esportazioni e l’attività di commerciante ambulante; aveva inoltre valorizzato, ai fini della buona fede, le irregolarità attribuite allo studio incaricato della trasmissione della dichiarazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto sette motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe fondato la decisione sull’affermazione, non allegata dal contribuente, che il commercialista gli avesse rilasciato la ricevuta dell’avvenuto invio della dichiarazione, mentre in appello era stato menzionato soltanto un impegno alla trasmissione telematica. Con il secondo e il terzo ha contestato, rispettivamente, che la buona fede potesse escludere il pagamento del tributo e che giustificasse l’annullamento delle sanzioni. Con il quarto e il quinto ha censurato la ripartizione dell’onere probatorio: l’esportazione delle merci non era contestata e, in caso di omessa dichiarazione, spettava al contribuente dimostrare che il reddito non era stato prodotto o era inferiore a quello accertato. Con il sesto e il settimo motivo ha contestato la statuizione secondo cui l’Ufficio avrebbe dovuto considerare nell’avviso i costi sostenuti per approvvigionarsi della merce.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo. Ha ravvisato violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la CTR aveva posto a fondamento della decisione il rilascio della ricevuta di invio della dichiarazione, circostanza non dedotta dal contribuente. Ha inoltre chiarito che la buona fede prevista dall’art. 10 della L. n. 212 del 2000 può incidere sull’irrogazione delle sanzioni nei casi contemplati dalla norma, ma non elimina la debenza del tributo; il terzo motivo è rimasto assorbito. Quanto alla prova, ha affermato che, in caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio procede ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973 e può fondare l’accertamento anche su presunzioni supersemplici; poiché l’esportazione delle merci era incontestata, spettava al contribuente provare che il reddito non fosse stato prodotto o fosse inferiore. Sono rimasti assorbiti il sesto e il settimo motivo, relativi ai costi di approvvigionamento. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Sussiste la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato racchiuso nel disposto dell’art. 112 c.p.c., avendo la C.T.R. posto a fondamento della decisione una circostanza – il rilascio da parte del commercialista della ricevuta di invio della dichiarazione dei redditi – mai dedotta dal ricorrente, il quale si era limitato a far riferimento ad un “impegno alla trasmissione telematica rilasciata dall’intermediario incaricato” (v. pag. 4 dell’atto di appello).

    Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che fonda la decisione su una circostanza fattuale mai dedotta dalla parte.

  • art. 10, L. n. 212 del 2000

    Dalla piana formulazione della norma si evince con chiarezza come la rilevanza della buona fede del contribuente sia circoscritta all’ambito della irrogazione di sanzioni, restando invece dovuto il tributo. Infatti, l’irrogazione di sanzioni – in presenza dei presupposti indicati – si porrebbe, a differenza del permanere della debenza del tributo, in stridente contrasto con il principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

    La buona fede e gli altri presupposti indicati dall’art. 10 possono escludere l’irrogazione delle sanzioni nei casi previsti, ma non fanno venir meno il debito d’imposta.

  • art. 41, D.P.R. n. 600 del 1973

    A tal fine l’Ufficio, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, determina il reddito complessivo del contribuente, con facoltà di ricorso a presunzioni c.d. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (da ultimo, Cass., sez. trib., 20-01-2017, n. 1506).

    In caso di omessa dichiarazione, l’accertamento d’ufficio può basarsi sui dati e sulle notizie comunque acquisiti, anche mediante presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; spetta al contribuente fornire prova contraria dell’inesistenza del reddito o della sua minore entità.

  • art. 2697 c.c.

    Tali argomentazioni, invero, si pongono in contrasto con il principio di diritto innanzi richiamato, in quanto non tengono conto che, a fronte degli elementi acquisiti dall’Ufficio e del dato incontestato della esportazione della merce, l’onere della prova gravava sul contribuente, che era tenuto a dimostrare che il reddito non era stato prodotto o che era stato prodotto in misura inferiore.

    Quando gli elementi acquisiti dall’Ufficio e l’esportazione delle merci non sono contestati nell’ambito dell’accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione, incombe sul contribuente la prova che il reddito non sia stato prodotto o sia stato prodotto in misura inferiore.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    In conclusione, devono essere accolti il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

    La Corte decide le censure di legittimità dedotte ai sensi dell’art. 360 c.p.c. accogliendo i motivi fondati, dichiarando assorbiti quelli ulteriori e cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Il giudice viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato quando fonda la decisione su un fatto storico non allegato dalla parte, anche se tale fatto è utilizzato per valutare la sua buona fede.
  • La buona fede del contribuente, nei limiti previsti dall’art. 10 dello Statuto del contribuente, può incidere sulle sanzioni, ma non esclude la debenza del tributo.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può determinare d’ufficio il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque acquisiti, anche ricorrendo a presunzioni supersemplici, non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Nell’accertamento d’ufficio conseguente all’omessa dichiarazione, una volta acquisiti elementi presuntivi dall’Ufficio, spetta al contribuente fornire prova contraria che il reddito non sia stato prodotto o sia inferiore a quello accertato; se l’esportazione delle merci è incontestata, il contribuente non può far gravare sull’Ufficio la prova della loro destinazione alla cessione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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