Cassazione Civile, Sentenza n. 15170/2020 del 16/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il Comune di Roma aveva chiesto la revisione del classamento delle unità immobiliari di una microzona ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. In seguito, l’ufficio aveva notificato al proprietario di un immobile situato nella microzona 1 un avviso di accertamento con rideterminazione della rendita catastale. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 124/5/2017 depositata il 24 gennaio 2017, riformò la decisione di primo grado e accolse l’appello dell’Agenzia, ritenendo sufficiente il richiamo alla normativa senza indicare le caratteristiche specifiche dell’immobile. Il contribuente propose sei motivi di ricorso per cassazione: con il primo denunciò l’omesso esame della consistenza e della posizione dell’immobile, posto al confine della microzona; con il secondo dedusse la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla relativa eccezione; con il terzo e il quarto lamentò che i fatti dedotti e non contestati non fossero stati considerati provati; con il quinto denunciò la violazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, per difetto di motivazione dell’avviso quanto alle caratteristiche concrete dell’immobile; con il sesto denunciò la violazione degli artt. 9 e 61 del D.P.R. n. 1142/1949, per la mancata indicazione di elementi relativi alle categorie, alle classi e alle unità tipo. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo, assorbendo gli altri. Ha stabilito che, nella revisione parziale del classamento prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’avviso deve indicare in modo concreto e analitico gli elementi che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità, tra cui possono rilevare la qualità urbana e ambientale della zona e le caratteristiche edilizie dell’immobile e del fabbricato. Non sono sufficienti il richiamo ai presupposti normativi e ai rapporti di valore, formule stereotipate o generici riferimenti a miglioramenti della microzona. Poiché l’avviso impugnato conteneva una motivazione sommaria, generica e priva di specifici riferimenti all’immobile, la CTR aveva errato nel ritenerlo adeguatamente motivato. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e di legittimità, in ragione del consolidarsi dell’indirizzo interpretativo soltanto nel corso della causa.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
In tali casi, dunque, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento che si limiti a richiamare i rapporti di cui al citato art. 1, comma 335 e il relativo loro scostamento nonchè i provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento.
Nella revisione parziale del classamento in una microzona, l’avviso non è adeguatamente motivato dal solo richiamo ai rapporti di valore e agli atti del procedimento se da questi non risultano gli elementi concreti che hanno determinato la riclassificazione della singola unità immobiliare.
art. 8 D.P.R. n. 138/1998
L’Amministrazione, quindi, non può limitarsi ad indicare di aver proceduto al classamento a seguito della procedura e sulla base dei dati essenziali del procedimento estimativo delineato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, senza indicare gli elementi che in concreto hanno determinato lo scostamento previsto da tale norma e che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8.
Gli elementi concreti indicati nell’avviso a sostegno dello scostamento e del nuovo classamento devono comprendere quelli rilevanti secondo i criteri richiamati dall’art. 8 del D.P.R. n. 138/1998.
art. 384 c.p.c.
Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Massime di principio
- Nella revisione parziale del classamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’avviso deve illustrare gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, così da consentire al contribuente di comprenderne le ragioni e di contestare efficacemente la pretesa.
- Non soddisfano l’obbligo di motivazione il mero richiamo ai presupposti normativi, ai rapporti tra valori di mercato e valori catastali, agli atti amministrativi del procedimento quando questi non rendano conoscibili gli elementi valutativi concreti, né formule stereotipate o generici riferimenti a miglioramenti della microzona.
- La motivazione deve rendere riconoscibili, in relazione al caso concreto, gli elementi rilevanti per il classamento, che possono riguardare la qualità urbana e ambientale del contesto e le caratteristiche edilizie dell’unità e del fabbricato.
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