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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15169/2020 del 16/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di lavori di ampliamento di un immobile sito nel Comune di Villasimius, il proprietario presentava una dichiarazione DOCFA proponendo la categoria A/2, classe 5, e una rendita catastale di Euro 415,75. Con avviso di accertamento n. CA0600394/2007, notificato il 25 ottobre 2007, l'Agenzia del Territorio di Cagliari attribuiva invece all'immobile la categoria A/7 e una rendita di Euro 795,34, in ragione della sua natura di villino. Il contribuente impugnava l'avviso deducendo carenza di motivazione e mancata indicazione degli elementi che giustificavano il diverso classamento. La Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione di Cagliari, con sentenza n. 264/5/14 depositata il 4 agosto 2014, confermava la decisione di primo grado e rigettava il ricorso. In cassazione il contribuente ha formulato tre motivi: 1) violazione della L. n. 241/1990, art. 3, della L. n. 212/2000, art. 7, e degli artt. 3, 24 e 97 Cost., sostenendo che la mera indicazione di consistenza, categoria e classe non fosse motivazione sufficiente e che fossero necessari l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della rettifica e un preventivo contraddittorio; 2) violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non contestata l'attribuzione della categoria A/7; 3) violazione dei criteri di liquidazione delle spese, lamentando la condanna a Euro 1.500 per il giudizio di appello, rispetto ai Euro 300 liquidati in primo grado, e la genericità della liquidazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: nella procedura DOCFA la motivazione dell'avviso può limitarsi all'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente e la differenza dipenda da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. Se invece la rettifica dipende da una diversa ricostruzione di elementi fattuali, l'Amministrazione deve specificare le differenze riscontrate. Nel caso concreto il classamento A/7 rispetto alla categoria A/2 proposta derivava da una valutazione tecnica del bene come villino, fondata sugli elementi forniti dal contribuente e sulle caratteristiche dell'immobile, tra cui la collocazione a circa cento metri dal mare, in zona a forte vocazione turistica, e lo sviluppo su due piani; non era quindi necessario un sopralluogo o un contraddittorio preventivo, in ragione del carattere partecipativo della procedura DOCFA. Il secondo motivo è stato rigettato perché, indipendentemente dall'errore denunciato circa la mancata contestazione della categoria A/7, la CTR aveva comunque esaminato nel merito il classamento e lo aveva ritenuto corretto sulla base delle fotografie, della planimetria e della tipologia dell'abitazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la contestazione dell'importo delle spese d'appello era generica e non indicava né gli errori imputati al giudice, né le voci tariffarie asseritamente violate, né le ragioni concrete dell'eccessività. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.L. 16/1993, art. 2

    Con riferimento all’attribuzione della rendita catastale mediante la procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), questa Corte (Cass. n. 3394 del 2014) ha, condivisibilmente, ritenuto che, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la indicata procedura, l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata – ancorchè sommaria – motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l’Ufficio “non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perchè la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa”.

    Nella procedura DOCFA, se l'Ufficio disattende le indicazioni del contribuente, l'avviso deve contenere una motivazione almeno sommaria che spieghi perché la proposta è stata respinta e delimiti l'eventuale controversia.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Ed invero, questa Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. n. 31809 del 2018, n. 23237 del 2014, n. 21532 del 2013).

    Quando gli elementi fattuali indicati dal contribuente restano invariati e la diversa rendita dipende solo dalla valutazione tecnica del valore, è sufficiente indicare i dati oggettivi e la classe attribuita. Se invece l'Ufficio disattende elementi di fatto, deve precisare le differenze riscontrate.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con il terzo motivo il contribuente lamenta l’eccessività delle spese liquidate per il giudizio di appello (Euro 1500) anche a fronte di quelle liquidate in primo grado (Euro 300). La censura risulta del tutto priva di argomentazioni specifiche, astenendosi il ricorrente dall’indicare come e perchè le spese sarebbero state liquidate in modo eccessivo.

    La denuncia di violazione di legge in materia di spese non è sufficiente se non è accompagnata da argomentazioni specifiche sull'errore di liquidazione e sulle voci contestate.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA, se l'Amministrazione accoglie gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente e la differenza tra rendita proposta e attribuita dipende soltanto da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto dall'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
  • Se il classamento difforme dalla proposta DOCFA si fonda invece sul disconoscimento o sulla diversa ricostruzione di elementi fattuali indicati dal contribuente, l'avviso deve specificare le differenze riscontrate, così da consentire la difesa e delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.
  • Il carattere partecipativo della procedura DOCFA esclude, nei termini considerati dalla decisione, la necessità di un sopralluogo o di un contraddittorio preventivo per l'attribuzione della rendita.
  • È inammissibile la censura in cassazione sulla liquidazione delle spese processuali che si limiti a denunciarne genericamente l'eccessività: il ricorrente deve specificare gli errori imputati al giudice e le voci tariffarie che assume violate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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