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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15196/2020 del 16/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubbliche autorità)

La controversia

Il ricorrente, già sostituto procuratore presso il Tribunale di Napoli e all’epoca in aspettativa per mandato parlamentare, era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del GIP del 13 giugno 2011 nell’ambito di indagini per i reati previsti dagli artt. 81, 317, 319, 378 e 629 c.p. In conseguenza, la Sezione disciplinare del CSM, con ordinanza del 16 luglio 2011, aveva disposto ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 109/2006 la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori ruolo. Con istanza del 21 marzo 2019 il magistrato aveva chiesto che fosse dichiarata l’inefficacia della sospensione per decorso del termine massimo di cinque anni previsto dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990. La Sezione disciplinare del CSM ha respinto l’istanza con ordinanza depositata il 24 ottobre 2019. Il ricorso per cassazione ha articolato due motivi, esaminati congiuntamente: il primo denunciava la violazione dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, in combinato disposto con l’art. 276, comma 3, del r.d. n. 12/1941 e con gli artt. 3 e 27 Cost., sostenendo che il limite quinquennale dovesse applicarsi anche alla sospensione obbligatoria del magistrato e che, decorso il termine, la misura dovesse cessare automaticamente. Il secondo denunciava la violazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 109/2006, della medesima disposizione della legge n. 19/1990, degli artt. 3, 24 e 27 Cost. e dell’art. 6 CEDU: secondo il ricorrente, il mantenimento della misura avrebbe trasformato quella obbligatoria in una sospensione facoltativa senza un autonomo procedimento e le garanzie difensive conseguenti, avrebbe anticipato una sanzione in contrasto con la presunzione di non colpevolezza e si sarebbe basato sulla sola condanna penale di primo grado, senza una valutazione autonoma dei fatti. È stata inoltre denunciata l’omessa considerazione del dispositivo della sentenza penale d’appello, comunicato al CSM il 30 settembre 2019 dopo la camera di consiglio del 20 giugno 2019.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati e, in parte, inammissibili. Ha confermato che il termine quinquennale dell’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990, previsto per la sospensione cautelare dei pubblici dipendenti, non si applica alla sospensione cautelare del magistrato disciplinata dal d.lgs. n. 109/2006: la specificità dello status e delle funzioni giudiziarie giustifica una disciplina più rigorosa e l’art. 23, comma 2, dello stesso decreto prevede la cessazione degli effetti collegandola alla definitività della pronuncia disciplinare. Ha inoltre ritenuto che il sistema offra adeguate garanzie attraverso la revoca di diritto della sospensione obbligatoria quando la misura cautelare penale cessi per carenza di gravi indizi e la revoca facoltativa quando cessi per ragioni diverse. Non vi è stata una conversione della misura obbligatoria in una diversa misura facoltativa: quando la misura penale viene meno per ragioni diverse dalla carenza dei gravi indizi, la revoca della sospensione obbligatoria è discrezionale e il relativo potere segue il criterio proprio della sospensione facoltativa. Il diniego di revoca era congruamente motivato dalla condanna penale di primo grado del ricorrente a quattro anni e sei mesi di reclusione, che rafforzava le esigenze cautelari, e dalla gravità dei reati, ritenuta idonea a menomare il prestigio dell’ordine giudiziario. La censura sull’omesso esame della decisione d’appello è stata ritenuta generica, perché il ricorrente non aveva indicato il contenuto del dispositivo né spiegato in che modo esso incidesse sulla valutazione impugnata. La sospensione, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 109/2006, permane fino alla sentenza di non luogo a procedere non più impugnabile o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Ministro della giustizia non si è costituito né ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, L. 7 febbraio 1990, n. 19

    Correttamente, pertanto, la Sezione disciplinare ha escluso l’applicabilità ai magistrati del limite massimo quinquennale di durata della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio di cui alla L. n. 19 del 1990, art. 9, comma 2, previsto per la cessazione dell’efficacia della sospensione cautelare del pubblico dipendente.

    Il limite massimo quinquennale previsto per la sospensione cautelare dei pubblici dipendenti non si applica alla sospensione cautelare del magistrato regolata dal d.lgs. n. 109/2006.

  • art. 276, comma 3, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

    A tale quesito la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1239) ha già dato risposta negativa, per un verso rilevando che la specificità dello status di magistrato e delle funzioni dallo stesso esercitate giustifica ampiamente, anche nella fase cautelare, una disciplina più rigorosa rispetto a quella dettata per gli altri pubblici impiegati, essendo necessario tutelare, soprattutto, il dovere e l’immagine di imparzialità e la connessa esigenza di credibilità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

    Le disposizioni generali applicabili agli impiegati civili dello Stato operano per i magistrati solo se compatibili con l’ordinamento giudiziario; la specificità dello status e delle funzioni giustifica una disciplina cautelare più rigorosa.

  • art. 21, commi 2 e 3, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    Va da sè, del resto, che, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 21, comma 2 “(l)a sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento”.

    La sospensione cautelare permane fino alla sentenza di non luogo a procedere divenuta non impugnabile o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la cessazione della misura cautelare personale determina la revoca di diritto o facoltativa della sospensione secondo la ragione per cui la misura è cessata.

  • art. 22 D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    Quanto poi alla lamentata “trasformazione” della misura cautelare disposta obbligatoriamente in altra misura cautelare discrezionale, è decisivo rilevare che la Sezione disciplinare si è attenuta al principio, già enunciato da queste Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1239, cit.), secondo cui la sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio per adozione di misura cautelare penale, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 21, è soggetta a revoca facoltativa, e non obbligatoria, quando la detta misura sia cessata per motivi diversi dalla carenza dei gravi indizi di colpevolezza; nel qual caso, il criterio di esercizio del potere di revoca è identico a quello concernente la sospensione facoltativa, ai sensi del successivo art. 22, la revoca della quale è sempre discrezionale.

    Quando la misura cautelare penale cessa per ragioni diverse dalla carenza dei gravi indizi, la revoca della sospensione obbligatoria del magistrato è discrezionale e il relativo potere è esercitato secondo il criterio previsto per la sospensione facoltativa.

  • art. 23, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109

    A tale quesito la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1239) ha già dato risposta negativa, per un verso rilevando che la specificità dello status di magistrato e delle funzioni dallo stesso esercitate giustifica ampiamente, anche nella fase cautelare, una disciplina più rigorosa rispetto a quella dettata per gli altri pubblici impiegati, essendo necessario tutelare, soprattutto, il dovere e l’immagine di imparzialità e la connessa esigenza di credibilità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali; per l’altro precisando che il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 23, comma 2, prevede – con norma di chiusura, avente finalità analoga a quella di cui all’evocato della L. n. 19 del 1990, art. 9, comma 2 – l’ipotesi di cessazione di diritto degli effetti della sospensione cautelare, collegandola alla “definitività” della pronuncia della Sezione disciplinare che conclude il procedimento.

    La cessazione di diritto degli effetti della sospensione cautelare è collegata alla definitività della pronuncia della Sezione disciplinare che conclude il procedimento, non al decorso di cinque anni.

Massime di principio

  • Il termine quinquennale previsto dall’art. 9, comma 2, della legge n. 19/1990 per la sospensione cautelare dei pubblici dipendenti non si applica alla sospensione cautelare dei magistrati disciplinata dal d.lgs. n. 109/2006, la cui disciplina speciale è giustificata dalla specificità dello status e dalla necessità di tutelare imparzialità e credibilità della funzione giudiziaria.
  • La sospensione cautelare obbligatoria del magistrato disposta in conseguenza di una misura cautelare penale non deve essere revocata automaticamente quando quest’ultima cessa per ragioni diverse dalla carenza dei gravi indizi di colpevolezza: la revoca è discrezionale e va valutata secondo il criterio previsto per la sospensione facoltativa.
  • Nel valutare la revoca discrezionale della sospensione cautelare, la Sezione disciplinare può considerare la condanna penale di primo grado e la gravità dei reati contestati quali elementi rilevanti per la permanenza delle esigenze cautelari e per il pregiudizio al prestigio dell’ordine giudiziario; tale valutazione deve essere adeguatamente motivata.
  • La censura di omesso esame di una pronuncia sopravvenuta è generica se il ricorrente non ne indica il contenuto e non spiega in modo specifico come essa avrebbe inciso sulla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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