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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15195/2020 del 16/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

La società, operante in house del Comune di Napoli, aveva svolto dal 9 novembre 2004 al 31 gennaio 2006, in base a un contratto di appalto di servizi con il Comune di Pozzuoli, la raccolta dei rifiuti solidi urbani per evitare l’interruzione emergenziale del servizio. La Corte dei conti regionale, con sentenza n. 1613 del 2014, l’aveva condannata, insieme ad altri soggetti, a risarcire al Comune di Pozzuoli Euro 334.781,88 per danno erariale connesso al mancato raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 98 del 2018, depositata l’1 marzo 2018, aveva rigettato l’appello della società e dichiarato estinti gli altri appelli per definizione agevolata. In cassazione la società ha articolato due censure: ha contestato, anzitutto, che una persona giuridica privata potesse essere assoggettata a responsabilità amministrativo-contabile; ha inoltre dedotto che, anche ammettendo tale responsabilità, la giurisdizione contabile non potesse estendersi a una società che aveva operato come soggetto terzo rispetto al Comune di Pozzuoli, in forza di un regolare appalto, senza essersi trasformata in organo o articolazione interna dell’ente, essendo invece in house del Comune di Napoli.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e confermato la sussistenza della giurisdizione contabile. Il rapporto di servizio, presupposto della giurisdizione della Corte dei conti sull’azione per danno erariale, può derivare dall’incarico conferito a un soggetto privato esterno di svolgere, nell’interesse dell’amministrazione e con risorse pubbliche, un servizio pubblico in sua vece; non è necessario un inserimento organico o funzionale in senso stretto, essendo sufficiente anche la partecipazione di fatto all’attività amministrativa. È irrilevante che tale partecipazione si fondi su un contratto di appalto o che la società sia in house di un ente diverso da quello beneficiario del servizio. Nel caso concreto la società aveva materialmente gestito un servizio pubblico nell’interesse del Comune di Pozzuoli, sul quale gravavano i controlli sul rispetto delle prescrizioni di legge, e le carenze del servizio avevano inciso sugli interessi della collettività amministrata. La possibile azione civile contrattuale del Comune non esclude il concorso dell’iniziativa del pubblico ministero contabile. Nessuna pronuncia sulle spese, data la natura di parte solo formale del Procuratore generale. È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 174/2016, art. 207, all. 1

    Avverso la sentenza del giudice di appello contabile ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 207, all. 1, riferito a due motivi, l’A.S.I.A. s.p.a., resistito con controricorso dal Procuratore Generale, rappresentante il Pubblico Ministero, presso la Corte dei Conti.

    La disposizione è indicata quale base processuale per il ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte dei conti; la decisione non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    La disposizione è richiamata per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 378 c.p.c.

    La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

    La norma è menzionata esclusivamente per indicare il deposito della memoria; la Corte non ne formula né applica una specifica interpretazione.

  • art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 8 marzo 2020

    Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).

    La disposizione è richiamata quale base della sottoscrizione del provvedimento da parte del solo presidente del collegio per impedimento dell’estensore.

Massime di principio

  • Sussiste un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile per l’azione di responsabilità per danno erariale, quando un soggetto privato esterno all’amministrazione è incaricato di svolgere, nell’interesse di quest’ultima e con risorse pubbliche, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi anche temporaneamente nell’apparato organizzativo pubblico.
  • Per configurare il rapporto di servizio non occorre un inserimento organico o funzionale in senso stretto nell’attività dell’ente pubblico: è sufficiente la partecipazione di fatto del soggetto esterno all’attività amministrativa dell’ente, con un ruolo di compartecipazione alla gestione del servizio pubblico.
  • Ai fini della giurisdizione contabile è irrilevante il titolo giuridico in base al quale il soggetto privato svolge il servizio pubblico, che può essere anche un contratto di appalto; è altresì irrilevante che il rapporto in house del soggetto sia con un ente diverso da quello nel cui interesse il servizio è concretamente prestato.
  • La possibilità per l’amministrazione beneficiaria di agire in sede civile per responsabilità contrattuale non esclude il concorso dell’azione del pubblico ministero contabile per il risarcimento del danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile

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