Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20085/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società poi cancellata dal registro delle imprese aveva impugnato il diniego di rimborso IVA relativo all'anno 2007, sostenendo il proprio diritto alla restituzione del tributo. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Amministrazione finanziaria aveva dedotto, tra l'altro, il difetto di prova del credito richiesto a rimborso. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo nuova tale difesa. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) improponibilità originaria della domanda di rimborso, perché l'istanza era stata presentata dal liquidatore di una società già estinta, con richiamo all'art. 2495 c.c., all'art. 30 d.P.R. 633/1972 e all'art. 19 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR qualificato come motivo nuovo la contestazione sull'assenza di prova del credito; (3) ulteriore motivo, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il liquidatore fosse legittimato a presentare l'istanza di rimborso per conto dei soci sulla base del conferimento espresso risultante dal bilancio finale di liquidazione e richiamando il principio secondo cui, dopo la cancellazione della società, i crediti non liquidati fanno capo ai soci in regime di contitolarità. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la contestazione dell'Ufficio sulla mancanza di prova del credito non integra motivo nuovo in senso vietato dall'art. 57 d.lgs. 546/1992 nel giudizio avverso il diniego di rimborso, poiché il contribuente ha la posizione sostanziale di attore e l'Amministrazione può articolare difese anche ulteriori rispetto alla motivazione del diniego. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di appello per nuovo esame; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per la disciplina degli effetti della cancellazione della società e della sua estinzione rispetto ai rapporti pendenti e alle legittimazioni residue

  • art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base normativa del rimborso IVA

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in tema di impugnabilità del diniego di rimborso nel processo tributario

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel fatto quale termine biennale evocato nel diniego di rimborso

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    interpretato nel senso che, nel giudizio contro il diniego di rimborso, non è nuova la contestazione dell'Ufficio sulla mancanza di prova del credito

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare la facoltà dell'Amministrazione di svolgere controdeduzioni nel giudizio tributario

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione del vizio processuale denunciato

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come disposizione processuale correlata alla denunciata improponibilità

  • Cass. Sez. UU. nn. 6070 e 6072 del 2013

    richiamate per il principio secondo cui, estinta la società, i crediti non liquidati si mantengono in capo ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa

Massime di principio

  • Nel giudizio di rimborso tributario promosso contro il diniego dell'Amministrazione, il contribuente ha la posizione sostanziale di attore e, quindi, deve provare i presupposti del credito richiesto a rimborso.
  • L'Amministrazione finanziaria, costituendosi nel giudizio avverso il diniego di rimborso, può articolare difese e argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto alla motivazione espressa nel provvedimento impugnato, senza incorrere automaticamente nel divieto di nuove eccezioni dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.
  • La mancata previsione di una liquidazione dei crediti sociali dopo la cancellazione della società comporta che tali crediti residui restino nella contitolarità dei soci, i quali possono agire per il loro recupero anche mediante un rappresentante o liquidatore espressamente delegato.
  • La legittimazione a chiedere il rimborso può discendere non solo dalla qualità formale di liquidatore, ma dal concreto conferimento di mandato risultante dagli atti di liquidazione e dalla partecipazione processuale dei soci interessati.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.