Cassazione Civile, Ordinanza n. 20085/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società poi cancellata dal registro delle imprese aveva impugnato il diniego di rimborso IVA relativo all'anno 2007, sostenendo il proprio diritto alla restituzione del tributo. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Amministrazione finanziaria aveva dedotto, tra l'altro, il difetto di prova del credito richiesto a rimborso. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo nuova tale difesa. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) improponibilità originaria della domanda di rimborso, perché l'istanza era stata presentata dal liquidatore di una società già estinta, con richiamo all'art. 2495 c.c., all'art. 30 d.P.R. 633/1972 e all'art. 19 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR qualificato come motivo nuovo la contestazione sull'assenza di prova del credito; (3) ulteriore motivo, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il liquidatore fosse legittimato a presentare l'istanza di rimborso per conto dei soci sulla base del conferimento espresso risultante dal bilancio finale di liquidazione e richiamando il principio secondo cui, dopo la cancellazione della società, i crediti non liquidati fanno capo ai soci in regime di contitolarità. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la contestazione dell'Ufficio sulla mancanza di prova del credito non integra motivo nuovo in senso vietato dall'art. 57 d.lgs. 546/1992 nel giudizio avverso il diniego di rimborso, poiché il contribuente ha la posizione sostanziale di attore e l'Amministrazione può articolare difese anche ulteriori rispetto alla motivazione del diniego. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di appello per nuovo esame; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
richiamato per la disciplina degli effetti della cancellazione della società e della sua estinzione rispetto ai rapporti pendenti e alle legittimazioni residue
art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base normativa del rimborso IVA
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di impugnabilità del diniego di rimborso nel processo tributario
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel fatto quale termine biennale evocato nel diniego di rimborso
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
interpretato nel senso che, nel giudizio contro il diniego di rimborso, non è nuova la contestazione dell'Ufficio sulla mancanza di prova del credito
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per affermare la facoltà dell'Amministrazione di svolgere controdeduzioni nel giudizio tributario
utilizzato come parametro di deduzione del vizio processuale denunciato
richiamato nel primo motivo come disposizione processuale correlata alla denunciata improponibilità
Cass. Sez. UU. nn. 6070 e 6072 del 2013
richiamate per il principio secondo cui, estinta la società, i crediti non liquidati si mantengono in capo ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso tributario promosso contro il diniego dell'Amministrazione, il contribuente ha la posizione sostanziale di attore e, quindi, deve provare i presupposti del credito richiesto a rimborso.
- L'Amministrazione finanziaria, costituendosi nel giudizio avverso il diniego di rimborso, può articolare difese e argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto alla motivazione espressa nel provvedimento impugnato, senza incorrere automaticamente nel divieto di nuove eccezioni dell'art. 57 d.lgs. 546/1992.
- La mancata previsione di una liquidazione dei crediti sociali dopo la cancellazione della società comporta che tali crediti residui restino nella contitolarità dei soci, i quali possono agire per il loro recupero anche mediante un rappresentante o liquidatore espressamente delegato.
- La legittimazione a chiedere il rimborso può discendere non solo dalla qualità formale di liquidatore, ma dal concreto conferimento di mandato risultante dagli atti di liquidazione e dalla partecipazione processuale dei soci interessati.
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