Cassazione Civile, Ordinanza n. 01965/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da un licenziamento intimato da una società nei confronti di un dipendente con decorrenza 31.10.2011. Il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento per mancato rispetto della procedura di licenziamento collettivo prevista dalla L. 223/1991, ritenendo applicabili i requisiti dimensionali e temporali della disciplina collettiva, e aveva ordinato la reintegrazione con risarcimento commisurato a sei mensilità, oltre regolarizzazione contributiva; aveva inoltre escluso il lavoro straordinario e respinto la domanda di TFR residuo. La Corte d'appello ha riformato solo il capo risarcitorio, riconoscendo al lavoratore le retribuzioni globali di fatto dal licenziamento fino al 2.3.2016, data di esercizio dell'opzione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 24, comma 1, L. 223/1991, sostenendo che la disciplina dei licenziamenti collettivi e la soglia dei quindici dipendenti vadano riferite alle singole unità locali e non all'impresa nel suo complesso, sicché non sarebbe applicabile la tutela collettiva/reintegratoria; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che la Corte territoriale avesse riconosciuto una tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 18 L. 300/1970 non richiesta, poiché nell'atto introduttivo sarebbe stata invocata soltanto la tutela obbligatoria ex art. 8 L. 604/1966.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui, ai fini dell'art. 24 L. 223/1991, il requisito dimensionale debba essere verificato con riferimento alle singole articolazioni territoriali: la norma usa il termine "impresa" e la disciplina dei licenziamenti collettivi va distinta da quella dei licenziamenti individuali ex art. 18 L. 300/1970; il mancato rispetto della procedura collettiva comporta l'inefficacia del licenziamento e l'applicabilità della tutela reintegratoria prevista dall'ordinamento per tale ipotesi, senza possibilità di conversione in licenziamento individuale. Ha inoltre escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che la domanda del lavoratore, sin dal primo grado, era diretta alla reintegra e al risarcimento ex art. 18 L. 300/1970, con eventuale riferimento alla tutela obbligatoria solo in via subordinata; la Corte d'appello si è quindi limitata a qualificare giuridicamente la domanda senza modificarne petitum e causa petendi. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società alle spese e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
"Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti"
Il requisito dimensionale va riferito all'impresa nella sua globalità e non alle singole unità produttive o articolazioni territoriali; la disciplina dei licenziamenti collettivi è autonoma rispetto a quella dei licenziamenti individuali.
La loro violazione, in caso di mancato espletamento della procedura collettiva, conduce all'inefficacia del licenziamento.
Richiamato come disciplina della tutela reintegratoria nei licenziamenti individuali; non sovrapponibile automaticamente alla disciplina dei licenziamenti collettivi, salvo il rinvio operato dalla L. 223/1991 per gli effetti sanzionatori.
Il vizio di ultrapetizione sussiste solo se il giudice sostituisce la domanda proposta con una diversa, modificandone fatti costitutivi, petitum o causa petendi; non ricorre quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente la domanda entro i fatti allegati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma invocata come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per ultrapetizione.
Richiamato dalla ricorrente come tutela obbligatoria che sarebbe stata l'unica domandata dal lavoratore.
art. 12 prel.
Usato per l'interpretazione letterale della legge, valorizzando il significato del termine "impresa".
Richiamato per escludere la conversione del licenziamento collettivo in licenziamento individuale.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei licenziamenti collettivi, il requisito dimensionale previsto dalla L. 223/1991 si verifica con riferimento all'impresa nel suo complesso e non alle singole unità produttive o sedi territoriali.
- La disciplina dei licenziamenti collettivi costituisce un istituto autonomo rispetto al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, perché risponde anche alla tutela di un interesse collettivo all'occupazione e prevede un controllo preventivo sindacale e pubblico della procedura.
- Il mancato rispetto della procedura di licenziamento collettivo comporta l'inefficacia del recesso e l'applicazione della tutela prevista dalla legge, senza che sia configurabile una conversione del licenziamento collettivo in licenziamento individuale.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o modifica i fatti costitutivi della domanda; non sussiste quando il giudice si limiti a riqualificare giuridicamente la domanda restando entro il perimetro dei fatti allegati e del petitum sostanziale.
- Ai fini della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice può qualificare diversamente la domanda solo se non altera i fatti dedotti, il petitum e la causa petendi originari.
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