Cassazione Civile, Ordinanza n. 01129/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di opere edili (realizzazione di un soppalco con scala, ringhiera e cancelletto). La controparte propose opposizione sostenendo, in sostanza, che quei lavori erano stati affidati a un diverso appaltatore, il quale aveva eventualmente subappaltato solo alcune forniture alla società ingiungente. Il giudice di pace rigettò l’opposizione, ma il tribunale in appello accolse il gravame della società opponente e respinse la domanda monitoria, ritenendo non provato il rapporto contrattuale azionato e valorizzando l’istruttoria nel senso che l’incarico principale era stato conferito a un terzo. La società creditrice ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello, ritenuto invece specifico dal tribunale; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., perché il giudice di appello avrebbe male applicato le regole sull’onere della prova, non considerando provato il rapporto e i lavori eseguiti, oltre a invocare la solidarietà ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il preteso cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie; 4) violazione degli artt. 1655 e 1676 c.c. e dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, sostenendo che il pagamento era comunque dovuto in base alla responsabilità solidale del committente. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o manifestamente infondati tutti i motivi, affermando che il giudice di merito aveva correttamente escluso l’inammissibilità dell’appello, che le censure sul riparto dell’onere della prova e sulla valutazione delle prove tendevano in realtà a un nuovo esame del merito non consentito in cassazione, e che la solidarietà invocata non era spendibile nel caso concreto, anche perché il richiamo all’art. 29 d.lgs. 276/2003 presuppone una fattispecie diversa da quella accertata, con attività svolta in forma societaria. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata, con conseguente obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva accolto l’appello della controparte e respinto la pretesa monitoria della società ricorrente. In particolare, ha ritenuto: ammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c. perché specifico; inammissibili o infondate le censure sull’onere della prova e sulla valutazione del materiale istruttorio, poiché dirette a sollecitare un nuovo esame del merito; non pertinente il richiamo alla solidarietà di cui all’art. 1676 c.c. e all’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 nel caso concreto. Non sono state liquidate spese, perché la parte intimata non si è costituita. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’appello è ammissibile se contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con confutazione delle ragioni del primo giudice; non occorrono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
La violazione dell’onere della prova non può essere dedotta in cassazione quando la censura mira solo a rimettere in discussione l’accertamento fattuale e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non basta contestare il modo in cui ha valutato le prove dedotte.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello imposto dalla legge o afferma di valutarla con prudente apprezzamento quando invece la prova è soggetta a regola legale; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
È richiamato dalla ricorrente come norma sulla nozione di appalto, ma la Corte non ne trae un principio decisivo autonomo rispetto al difetto di fondatezza delle censure.
La responsabilità solidale del committente opera nei limiti di quanto ancora dovuto all’appaltatore/subappaltatore; una volta pagato il corrispettivo, viene meno la responsabilità solidale e non può essere opposta come eccezione al pagamento.
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
La solidarietà del committente con l’appaltatore per trattamenti retributivi e obblighi connessi è interpretata in modo rigoroso e riguarda la fattispecie propria dei rapporti di lavoro e, nei limiti di legge, anche i lavoratori autonomi ausiliari; nel caso concreto non era applicabile alla pretesa azionata da una società che aveva operato in forma societaria.
È richiamato per chiarire che l’estensione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 ai compensi dei lavoratori autonomi riguarda gli ausiliari dell’imprenditore, ipotesi ritenuta estranea al caso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, è sufficiente una critica specifica e intellegibile ai punti decisivi della sentenza di primo grado, senza formule sacramentali o la trascrizione integrale della decisione appellata.
- Le censure in cassazione che evocano l’art. 2697 c.c. non sono ammissibili se, nella sostanza, mirano solo a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove da parte della Corte di legittimità.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di errori di diritto sulla fonte della prova o sul suo valore legale; non è sufficiente contestare la ponderazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- La solidarietà del committente prevista dalle norme richiamate opera entro confini rigorosi e non può essere usata come eccezione generalizzata per sottrarsi al pagamento del corrispettivo dovuto, specie quando il fatto accertato non rientri nella fattispecie tipica evocata.
- In sede di legittimità, quando la decisione di merito si fonda su un accertamento fattuale coerente e logicamente motivato, la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del rapporto contrattuale e nella selezione delle prove rilevanti.
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