Cassazione Civile, Ordinanza n. 24676/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
A seguito di un’ispezione su un campione di olio dichiarato come extravergine, l’amministrazione aveva irrogato una sanzione amministrativa per errata qualificazione del prodotto come olio extravergine anziché olio vergine, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1407/1960. L’opposizione proposta dai sanzionati era stata respinta in primo grado, ma il Tribunale aveva accolto l’appello annullando l’ordinanza-ingiunzione. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e sostenendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere gravante sull’appellato l’onere di provare la tardività dell’appello. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che la tempestività dell’impugnazione dovesse essere provata dall’appellante e che la parte appellante non avesse fornito prova del tempestivo deposito dell’atto, avendo prodotto solo elementi informatici da cui risultava la notifica ma non il deposito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha precisato che, in astratto, il Tribunale aveva errato nell’affermare che fosse l’appellato a dover provare la tardività dell’appello, poiché l’onere di dimostrare la tempestività dell’impugnazione grava sulla parte che la propone. Tuttavia, esaminando direttamente gli atti processuali in quanto denunciato un error in procedendo, la Corte ha verificato che il deposito telematico dell’appello era avvenuto il 28 febbraio 2018, con ricevuta di avvenuta consegna e successivo esito dei controlli automatici, mentre la sentenza di primo grado era stata depositata il 22 agosto 2017 e non notificata. Ne è derivato che l’appello era tempestivo nel termine lungo. Il Ministero è stato condannato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’amministrazione statale ricorrente.
Norme richiamate
Norma posta a base della sanzione amministrativa irrogata per la non corretta classificazione dell’olio.
Richiamato come parametro della censura; la Corte ribadisce che la tempestività dell’impugnazione attiene a un presupposto processuale e il relativo controllo è officioso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge processuale, come error in procedendo.
Richiamato per la proposta di definizione in camera di consiglio.
Richiamato per la fissazione dell’adunanza camerale.
Usato per giustificare il rinvio alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
La Corte richiama la norma sul perfezionamento del deposito telematico con la ricevuta di avvenuta consegna.
Conversione del d.l. n. 179/2012, richiamata quale fonte della disciplina del deposito telematico.
art. 1, comma 19, n. 2, L. n. 228/2012
Richiamata per l’introduzione della disciplina del processo telematico.
art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. n. 90/2014
Richiamata per le modifiche alla disciplina del deposito telematico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude che l’amministrazione statale ricorrente debba versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- L’onere di provare la tempestività dell’impugnazione grava sulla parte che la propone; il mancato assolvimento comporta l’inammissibilità del gravame.
- La questione della tempestività dell’impugnazione integra un controllo su un presupposto processuale e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
- In presenza di un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali e accertare il fatto processuale rilevante.
- Nel processo civile telematico, il deposito dell’atto si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna della PEC del gestore del Ministero della giustizia; il momento dell’iscrizione a ruolo è irrilevante ai fini del perfezionamento del deposito.
- Ai fini del rispetto del termine lungo di impugnazione, rileva il deposito della sentenza non notificata e la data di deposito dell’atto di appello risultante dagli atti telematici.
- Le amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.
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