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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - dell’ordinanza del responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata n. 2 di data 7 gennaio 2026, con la quale è stata ingiunta la rimozione delle opere eseguite in assenza di titoli edilizi e di autorizzazione paesistica in un immobile situato in via Verona; - del provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata prot. n. 0035912/2025 di data 31 dicembre 2025, con il quale è stata respinta l’istanza di accertamento di compatibilità paesistica; - del parere negativo della Soprintendenza di data 23 dicembre 2025; - del preavviso di parere negativo della Soprintendenza di data 4 agosto 2025; - del parere negativo della Commissione Comunale per il Paesaggio di data 30 aprile 2025; - nonché per l’accertamento del silenzio-assenso sull’istanza di compatibilità paesistica presentata dal ricorrente in data 6 febbraio 2025; - per l’accertamento dell’inefficacia del provvedimento di data 31 dicembre 2025, con il quale è stata respinta l’istanza di accertamento di compatibilità paesistica; - e per l’accertamento dell’inefficacia del parere negativo della Soprintendenza di data 23 dicembre 2025;

Giustizia amministrativa202600277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di rimozione di opere edilizie eseguite senza titoli, diniego di accertamento di compatibilità paesistica e relativi pareri negativi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di rimozione delle opere, il diniego dell’istanza di accertamento di compatibilità paesistica, i pareri negativi della Commissione Comunale per il Paesaggio e della Soprintendenza, nonché il preavviso di parere negativo. Ha chiesto anche l’accertamento della formazione del silenzio-assenso e dell’inefficacia del diniego e del parere soprintendentizio. In fatto, dopo il diniego di una precedente autorizzazione paesaggistica ordinaria, il ricorrente aveva realizzato, con variazioni, opere comprendenti un portico, una loggia, una terrazza, modifiche della copertura e un cornicione, presentando poi istanza di accertamento di compatibilità paesistica. I motivi dedotti sono: formazione del silenzio-assenso della Soprintendenza per il decorso di oltre novanta giorni; erroneità del metodo di valutazione paesaggistica, perché i pareri avrebbero considerato la disomogeneità estetica dell’edificio e la sua coerenza interna anziché i valori paesaggistici tutelati dal vincolo, omettendo inoltre di valutare le osservazioni e la documentazione fotografica prodotte; violazione del principio di proporzionalità e dell’art. 17, comma 1, d.P.R. 31/2017, per non avere verificato la possibilità di impartire prescrizioni conformative in luogo della rimessione in pristino.

La decisione

La domanda cautelare è stata accolta limitatamente alla sospensione dell’ordine di rimessione in pristino. Il TAR ha ritenuto che il silenzio-assenso non possa essere riconosciuto automaticamente: in caso di difformità totali o di assenza di titolo edilizio, occorre dimostrare che l’intervento rientri nelle fattispecie minori richiamate dall’art. 36-bis, comma 1, d.P.R. 380/2001, circostanza non provata e non ancora esaminata dall’amministrazione, essendo stata presentata un’istanza riferita soltanto al profilo paesistico. Quanto alla decorrenza del termine, il Collegio ha rilevato che la qualificazione dell’attività procedimentale deve dipendere dalla funzione concreta degli elementi trasmessi e non dalle espressioni utilizzate dalle parti; le osservazioni del 28 novembre 2025 sembrano costituire una rilevante integrazione istruttoria, idonea a far decorrere nuovamente il termine. È stato invece ravvisato un fumus significativo con riguardo alla valutazione paesaggistica: i pareri non risultano ancorati ai valori specificamente tutelati dal vincolo, ma sembrano assumere come parametro la necessaria uniformità dei prospetti e la conservazione delle caratteristiche estetiche preesistenti, finendo per disapprovare l’innovazione in sé. Non risultano adeguatamente considerate le osservazioni, le comparazioni fotografiche, il rapporto con gli edifici vicini e le esigenze tecniche connesse al cornicione. Anche la possibilità di una misura conformativa, anziché ripristinatoria, richiede una verifica alla luce della concreta situazione dei luoghi e del bilanciamento con l’obbligo di rimessione in pristino previsto dall’art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004; tale verifica è stata rinviata alla fase di merito. È stata fissata la trattazione del merito per febbraio 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’ordine di rimessione in pristino.

  • art. 36-bis, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Il silenzio-assenso collegato al parere della Soprintendenza opera, secondo l’ordinanza, soltanto alle condizioni previste per le difformità parziali dal titolo edilizio; in caso di difformità totali o assenza di titolo occorre dimostrare il ricorrere delle fattispecie minori previste dalla norma.

  • art. 36-bis, comma 4, d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dal ricorrente per sostenere la formazione del silenzio-assenso dopo il decorso di novanta giorni, ma il TAR ha escluso che il mero decorso del termine fosse sufficiente nel caso concreto.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal TAR per indicare le fattispecie minori che avrebbero dovuto essere dimostrate ai fini dell’applicazione del meccanismo di silenzio-assenso in presenza di assenza di titolo edilizio o difformità totale.

  • art. 167, commi 1, 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    Il comma 1 fonda l’obbligo di rimessione in pristino; i commi 4 e 5 disciplinano l’accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto dal ricorrente. La possibilità di sostituire o conformare la misura ripristinatoria deve essere valutata in concreto e bilanciata con l’obbligo ripristinatorio.

  • art. 17, comma 1, d.P.R. 31/2017

    consente di disporre la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano di raggiungere la compatibilità paesistica dell’intervento

    Il principio di conformazione previsto per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate può essere esteso alle autorizzazioni ordinarie in relazione alla concreta situazione dei luoghi, quale criterio di proporzionalità della misura repressiva.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso relativo al parere della Soprintendenza non si forma per il solo decorso del termine quando le opere siano eseguite in totale difformità dal titolo edilizio o in assenza di titolo: deve essere dimostrato il ricorrere delle specifiche fattispecie minori che consentono l’applicazione del relativo regime.
  • Per stabilire se una richiesta o una produzione documentale sospenda o faccia decorrere nuovamente il termine procedimentale occorre guardare alla sua effettiva funzione e alla rilevanza istruttoria degli elementi forniti, non alle qualificazioni atecniche utilizzate dalle parti.
  • La valutazione di compatibilità paesaggistica deve essere ancorata ai valori paesaggistici concretamente tutelati dal vincolo e non può assumere quale parametro decisivo la mera conservazione dell’aspetto preesistente dell’edificio, l’uniformità dei prospetti o l’assenza di innovazioni estetiche.
  • Un vincolo paesaggistico non può essere applicato come se imponesse la tutela monumentale di dettagli costruttivi, quando il vincolo non riguarda la conservazione storico-artistica del singolo edificio o di un insieme edilizio.
  • Il principio di conformazione, per cui la rimessione in pristino costituisce extrema ratio quando sia possibile raggiungere la compatibilità mediante prescrizioni, può orientare anche l’esercizio del potere repressivo relativo ad autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, purché la possibilità di adeguamento sia verificata in rapporto alla concreta situazione dei luoghi e bilanciata con l’obbligo di ripristino.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggisticaAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzio
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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