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Ordinanza

Ordinanza n. 167/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della Determinazione RCG N°-OMISSIS- (N°-OMISSIS-), adottata dal Responsabile del Settore 6 (Lavori Pubblici - Sicurezza sul lavoro - Medico competente - Demanio – Patrimonio – Espropri), dell’Area Tecnica – Tutela dell’Ambiente – Governo del Territorio, con la quale, in relazione alla concessione in locazione del fondo rustico di proprietà comunale ubicato a -OMISSIS-, -OMISSIS-, si è proceduto a comunicare la Risoluzione del contratto «per grave illecito professionale», ex art. 80, co. 5, lett. c), D.lgs. N. 50/2016 (CIG: ZEA356FE34); b) della Determinazione Prt. G. -OMISSIS- adottata dal Responsabile del Settore 6, con la quale si è proceduto all'escussione della garanzia fideiussoria N. -OMISSIS-, correlata al (richiamato) Contratto di locazione «a titolo oneroso» Prot. N. -OMISSIS- registrato presso l’Ufficio Territoriale di Avellino, il -OMISSIS-; c) della Nota assunta al Prot. N.-OMISSIS-, di accertamento, con riferimento alla posizione del Sig. -OMISSIS- della sopravvenuta soluzione di continuità del possesso dei requisiti di ordine generale; d) di ogni altro e qualsiasi provvedimento prodromico, collegato, conseguenziale e (o) successivo alla Determinazione RCG N°-OMISSIS- (N°-OMISSIS-), adottata dal Responsabile del Settore 6;

Giustizia amministrativa202600355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: risoluzione del contratto di locazione di un fondo rustico comunale per grave illecito professionale, accertamento della perdita dei requisiti di ordine generale ed escussione della garanzia fideiussoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'azienda ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale con cui è stata comunicata la risoluzione del contratto di locazione onerosa di un fondo rustico comunale per grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016. Sono stati inoltre impugnati l'accertamento della sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine generale, l'escussione della garanzia fideiussoria e gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare, riservando a successivi approfondimenti ogni valutazione in rito e nel merito. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il fondo rustico oggetto del contratto era già stato riconsegnato al Comune in esecuzione della determinazione di risoluzione. La misura cautelare è stata quindi negata senza una decisione definitiva sulla legittimità della risoluzione, sull'accertamento della perdita dei requisiti o sull'escussione della garanzia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016

    grave illecito professionale

    La disposizione è richiamata quale base normativa della risoluzione del contratto per grave illecito professionale; l'ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda cautelare; la tutela è stata negata per insussistenza del periculum in mora.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l'azienda ricorrente.

Massime di principio

  • La misura cautelare non può essere concessa quando il bene o la situazione materiale cui si riferisce il provvedimento impugnato è già stata restituita all'amministrazione in esecuzione dell'atto, poiché in tale situazione non risulta integrato il periculum in mora, salva la possibilità di valutare nel merito la legittimità dell'atto e le eventuali pretese risarcitorie.
  • Il rigetto dell'istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora, accompagnato dalla riserva di ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, non definisce la controversia sulla legittimità dei provvedimenti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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