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Ordinanza

Ordinanza n. 830/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del decreto di revoca del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo-OMISSIS- del 29 dicembre 2018, notificato il 17 novembre 2022

Giustizia amministrativa202300175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorso è stato notificato direttamente all'indirizzo PEC della Questura, articolazione periferica del Ministero dell'Interno, anziché presso il domicilio digitale primario dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio. Il TAR ha rilevato la necessità di rinnovare la notificazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., presso l'indirizzo PEC dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia risultante dal ReGIndE.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito dell'impugnazione della revoca del permesso di soggiorno. Ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare la prova dell'avvenuta notificazione entro l'ulteriore termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine, indipendentemente dalla data effettiva della notificazione. La causa è stata rinviata per l'esame del merito alla pubblica udienza del 30 settembre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sui motivi sostanziali contro la revoca.

Norme richiamate

  • art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012

    la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato

    La notificazione telematica degli atti processuali alle pubbliche amministrazioni deve essere effettuata presso il domicilio digitale previsto dalla legge e, in caso di pluralità di domicili, presso quello primario.

  • art. 6, primo comma, r.d. 1611/1933

    Per l'impugnazione di provvedimenti emessi da un'articolazione periferica dello Stato, la notificazione del ricorso deve essere eseguita presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente nel cui ambito territoriale ricade l'autorità giudiziaria adita.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In presenza di una notificazione viziata, il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione e per il deposito della relativa prova.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando si impugna davanti al giudice amministrativo un provvedimento adottato da un'articolazione periferica di un'amministrazione statale, la notificazione del ricorso deve essere effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, secondo le modalità previste per il domicilio digitale dell'amministrazione.
  • Se il ricorso è stato notificato a un indirizzo PEC diverso dal domicilio digitale primario individuato dalla legge o dai registri ufficiali per la notificazione processuale alla pubblica amministrazione, il giudice deve assegnare, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., un termine perentorio per rinnovare la notificazione e un ulteriore termine perentorio per depositare la prova dell'adempimento.
  • Il termine per il deposito della prova della rinnovata notificazione decorre dalla scadenza del termine assegnato per effettuare la notificazione, indipendentemente dalla data in cui la notificazione sia stata concretamente eseguita.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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