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Ordinanza

Ordinanza n. 895/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento prot. 0000755 del 27 gennaio 2026, comunicato a mezzo PEC in pari data, reso dallo Sportello Unico per le Attività produttive dell’Unione Montana del Pinerolese, con il quale in riferimento alla domanda di autorizzazione per l’esercizio di media struttura di vendita nel Comune di Luserna San Giovanni – pratica SUAP 2025/272 Prot. N. 9379/2025 del 26.11.2025, veniva comunicata “la conclusione del procedimento con esito negativo”, nonché per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali o connessi del relativo procedimento, ivi compresi in particolare, per quanto necessario: la nota prot. n. 0010150 del 18 dicembre 2025 del Responsabile del procedimento, avente ad oggetto la comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. per l’accoglimento dell’istanza; la nota in data 18 dicembre 2025 prot. comunale n. 0024508 (protocollo Unione Montana n. 0010147) del Responsabile Area Vigilanza, Cultura e Demografici del Comune di Luserna San Giovanni, allegata alla comunicazione di preavviso di rigetto, nella quale si esprime parere negativo all’accoglimento dell’istanza; la Deliberazione del Consiglio Comunale di Luserna San Giovanni n. 32 del 9 luglio 2013 di approvazione dei criteri “ai sensi art. 8 comma 3 del Dlgs 114/98 sulla base degli indirizzi contenuti nelle DCR 563-13414 del 29/10/1999, DCR 347-42514 del 23/12/2003, DCR59-10823 del 24/3/2006 e nella DCR19-43106 del 20/11/2012” e le previsioni del vigente PRG Comune di Luserna San Giovanni, con particolare riferimento all’art. 16 lettera C delle NTA, laddove ritenute ostative alla realizzazione dell’intervento oggetto di istanza di autorizzazione; per quanto necessario e di ragione, la stessa Deliberazione del Consiglio Regionale 563-13414/1999 (indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, N. 114), come modificata con Deliberazione del Consiglio Regionale DCR 19143016/2012, con particolare riferimento all’art. 14 comma 4, ed inoltre per l’accertamento delle situazioni tutte di diritto soggettivo e/o interesse legittimo in capo ai ricorrenti ai fini dell’esercizio del commercio e dell’apertura di una media struttura di vendita nel loro immobile sito nel Comune di Luserna S. Giovanni, via Primo Maggio 219, correlate all’applicazione della direttiva comunitaria nr. 123/2006 (cd. direttiva Bolkestein) recepita dallo Stato Italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010 nr. 59, segnatamente nella parte concernente la rimozione dei vincoli procedimentali e sostanziali nel settore dei servizi privati, ambito nel quale rientra anche il commercio, nonché per la liberalizzazione della concorrenza, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché infine per l’accertamento del pregiudizio economico derivato dal provvedimento, segnatamente per la ritardata e/o mancata conclusione del contratto di locazione finalizzato all’apertura dell’esercizio commerciale, e la conseguente condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno sofferto.

Giustizia amministrativa202600589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di autorizzazione per l’esercizio di una media struttura di vendita, con conclusione negativa del procedimento SUAP

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per le Attività produttive dell’Unione Montana del Pinerolese ha concluso negativamente il procedimento relativo alla domanda di autorizzazione per l’apertura di una media struttura di vendita nel Comune di Luserna San Giovanni. Sono stati contestati anche il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, il parere negativo comunale, i criteri comunali per l’insediamento del commercio, le previsioni del PRG e, ove necessario, la disciplina regionale di programmazione commerciale. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l’accertamento delle proprie situazioni giuridiche con riferimento alla liberalizzazione del commercio, alla direttiva 2006/123/CE e al d.lgs. 59/2010, nonché il risarcimento del danno derivante dalla ritardata o mancata conclusione di un contratto di locazione destinato all’apertura dell’esercizio commerciale. In udienza camerale hanno rinunciato alla domanda cautelare in vista della celere fissazione del merito.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulle censure dedotte né sulle domande di annullamento, accertamento e risarcimento. Ha ritenuto necessario acquisire agli atti la D.C.R. n. 563-13414/1999, come modificata dalla D.C.R. n. 191-43016/2012, la cui applicazione potrebbe comportare l’inutilizzabilità dell’immobile come media struttura di vendita, nonché la D.G.R. 12 luglio 2013 n. 45-6097, benché non espressamente impugnata. Ha inoltre disposto l’acquisizione in formato PDF del provvedimento impugnato del 27 gennaio 2026. Gli adempimenti sono stati demandati a entrambe le parti, nel rispetto dei termini per il deposito documentale. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 15 ottobre 2026. La domanda cautelare è stata abbandonata dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza

    La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato; l’ordinanza non ne esamina la legittimità.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. 114/1998

    criteri ai sensi art. 8 comma 3 del Dlgs 114/98

    È richiamato quale fondamento dei criteri comunali per la programmazione e l’insediamento del commercio al dettaglio; l’ordinanza ne demanda l’esame alla fase di merito.

  • direttiva 2006/123/CE

    direttiva comunitaria nr. 123/2006 (cd. direttiva Bolkestein)

    È invocata dai ricorrenti in relazione alla liberalizzazione del commercio, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi; nessuna interpretazione viene ancora fornita dal TAR.

  • d.lgs. 59/2010

    decreto legislativo 26 marzo 2010 nr. 59

    È indicato quale atto di recepimento della direttiva 2006/123/CE; l’ordinanza non decide sull’applicazione delle relative disposizioni.

Massime di principio

  • Quando la decisione sull’impugnazione di un diniego amministrativo dipende dall’applicazione di atti normativi o amministrativi generali non integralmente presenti nel fascicolo, il giudice può disporne l’acquisizione d’ufficio o demandarne il deposito alle parti prima della trattazione del merito.
  • Il giudice può ordinare l’acquisizione di un atto amministrativo non espressamente impugnato quando la sua applicazione risulti potenzialmente decisiva per la valutazione della legittimità dell’atto impugnato e della concreta utilizzabilità del bene o dell’attività oggetto dell’istanza.
  • In presenza di documentazione essenziale mancante, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori e rinviare la trattazione a un’udienza pubblica, senza anticipare la decisione sulle domande di annullamento, accertamento o risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleIncompetenza

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