Ordinanza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS-e notificato in data 22.12.2025 con cui la Questura di Torino rigettava in toto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo del sig. -OMISSIS- e contestualmente provvedeva alla sua revoca senza valutare la ricorrenza dei presupposti per l’eventuale rilascio di permesso di soggiorno ad altro titolo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di aggiornamento e contestuale revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, senza valutazione del rilascio di un permesso ad altro titolo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Torino che ha rigettato integralmente l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ne ha disposto contestualmente la revoca, lamentando altresì la mancata valutazione dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'atto. Il giudice ha esaminato il fumus boni iuris, ritenendo centrale la condanna penale definitiva riportata dal ricorrente per il reato aggravato di maltrattamenti in famiglia, commesso tra il 2011 e il 2016. Il ricorrente aveva valorizzato il proprio radicamento familiare in Italia, ma tale elemento è stato ritenuto non decisivo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto non irragionevole la valutazione amministrativa che aveva attribuito rilievo dirimente alla condanna penale definitiva per maltrattamenti in famiglia aggravati, considerando i fatti di elevato disvalore e sintomatici della mancata integrazione del ricorrente nel contesto sociale di riferimento. Il radicamento familiare in Italia non è stato ritenuto sufficiente a superare tale valutazione, poiché la condotta penalmente rilevante, commessa nei confronti dei componenti del nucleo familiare, è stata considerata incompatibile con la valorizzazione dell'affectio familiare. Non è stata accolta la sospensione dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente, per euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e di eventuali terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali relativi alla parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo richiede almeno la sussistenza del fumus boni iuris; la sua carenza è sufficiente a respingere l'istanza, senza necessità di accogliere la misura sulla base del solo periculum in mora.
- Nel procedimento relativo al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una condanna penale definitiva per maltrattamenti in famiglia aggravati, riferita a condotte protratte nel tempo, può costituire elemento dirimente della valutazione amministrativa sulla permanenza dei presupposti del titolo, ove la valutazione non risulti irragionevole.
- Il radicamento familiare dello straniero sul territorio italiano non è di per sé decisivo quando la condotta penalmente rilevante abbia riguardato proprio i componenti del nucleo familiare e sia stata ritenuta sintomatica della mancata integrazione sociale.
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