Sentenza n. 3145/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso di primo grado, liquidando tuttavia le spese processuali in soli 500 euro oltre oneri di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado nella parte relativa alla liquidazione delle spese, ritenendo l’importo di 500 euro meramente simbolico, non conforme al decoro della professione e considerevolmente inferiore ai parametri ministeriali. Hanno dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, nonché delle successive modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022, sostenendo l’asserita inderogabilità dei minimi tariffari. Sono state inoltre dedotte violazioni dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 CDFUE e dell’art. 6, par. 1, CEDU, oltre al difetto assoluto di motivazione. Secondo gli appellanti, il mero richiamo al carattere seriale della controversia non poteva giustificare una liquidazione così ridotta, anche perché la controversia riguardava l’esecuzione di una sentenza relativa al diritto dei docenti precari alla carta del docente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri dei D.M. n. 55/2014 e n. 147/2022 costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente. L’unico limite normativo è rappresentato dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme simboliche e non conformi al decoro della professione. Nel caso concreto, tuttavia, il TAR aveva motivato la liquidazione di 500 euro esclusivamente richiamando il carattere seriale della controversia, senza esplicitare i criteri della significativa riduzione rispetto ai parametri ministeriali. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, anche in rapporto al principio di effettività della tutela giurisdizionale, poiché la liquidazione manifestamente esigua non garantiva un ristoro concreto e non irrisorio delle spese sostenute. Il Consiglio di Stato ha quindi proceduto direttamente, per effetto devolutivo dell’appello, a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, fissandole in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La richiesta di una somma superiore è stata implicitamente respinta. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione del parziale accoglimento.
Norme richiamate
La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Costituisce l’unico limite normativo richiamato alla discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese, precludendo la determinazione di somme simboliche e non consone al decoro professionale.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.
I parametri ministeriali costituiscono criteri di riferimento per la liquidazione; il giudice può discostarsene, ma in caso di scostamento apprezzabile deve indicare i criteri utilizzati.
Richiamato quale disposizione relativa ai parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Prevede la determinazione e l’aggiornamento periodico dei parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate, facendo venir meno il precedente vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
Richiamato quale base normativa della disciplina delle spese nel processo amministrativo.
art. 47 CDFUE
Il principio di tutela giurisdizionale effettiva impedisce che la liquidazione delle spese sia manifestamente esigua e meramente simbolica, quando comprometta il ristoro concreto delle spese sostenute per ottenere tutela.
artt. 24 e 113 Cost.
La liquidazione delle spese deve essere compatibile con l’effettività della tutela giurisdizionale.
Richiamato in tema di regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili: il giudice può discostarsene, purché motivi in modo adeguato lo scostamento, soprattutto quando esso sia apprezzabile rispetto ai valori medi tabellari.
- Nella liquidazione giudiziale delle spese, l’unico limite normativo inderogabile individuato dalla decisione è il divieto di riconoscere somme meramente simboliche e non conformi al decoro della professione, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c.
- Il mero carattere seriale della controversia non giustifica, di per sé, una riduzione immotivata delle spese processuali; il giudice deve indicare i criteri concreti posti a fondamento della liquidazione e della sua eventuale riduzione.
- Una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri ministeriali, priva di congrua motivazione e tale da non assicurare un ristoro concreto e non irrisorio delle spese sostenute, può compromettere il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- In appello, il giudice amministrativo può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, in applicazione dell’effetto devolutivo, quando riformi la statuizione sulle spese per difetto di motivazione.
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