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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27047/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di questionario e verifica fiscale, l'Ufficio aveva ricostruito sinteticamente il reddito del contribuente per il 2008 ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, valorizzando vari indici di capacità contributiva: acquisto di un fabbricato per euro 880.000, disponibilità di un immobile adibito a residenza principale e di altri sei immobili come seconde abitazioni, disponibilità di quattro autovetture e pagamento di premi assicurativi. Sulla base del redditometro era stato emesso avviso di accertamento con recupero a tassazione di maggior IRPEF, sanzioni e interessi. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente ritenendo utilizzabile documentazione bancaria prodotta solo in giudizio di primo grado, dalla quale risultavano versamenti e prelievi sostanzialmente bilanciati nel periodo 2005-2009, idonei a spiegare il finanziamento degli acquisti patrimoniali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per l'utilizzo di estratti conto non prodotti in risposta all'invito del questionario e non allegati al ricorso introduttivo con dichiarazione di causa non imputabile; 2) erronea considerazione della chiusura della filiale bancaria come causa non imputabile, peraltro non provata; 3) nullità per motivazione apparente della sentenza regionale; 4) violazione delle regole sull'onere probatorio in materia di accertamento sintetico, per non avere il contribuente provato che le spese derivavano da redditi esenti, soggetti a ritenuta o non reddituali; 5) nullità per avere annullato integralmente l'avviso senza motivare sulla quota di maggior reddito attribuita ai singoli beni-indice. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché la preclusione all'utilizzo di dati e documenti non prodotti in sede amministrativa opera automaticamente e non può essere superata se il contribuente non deposita tali documenti con il ricorso introduttivo dichiarando in modo chiaro ed esplicito la causa non imputabile dell'omessa esibizione; tale requisito formale non risultava soddisfatto nel caso concreto, poiché nel ricorso introduttivo il contribuente affermava, al contrario, di avere prodotto tutta la documentazione richiesta. Di conseguenza, gli estratti conto bancari erano inutilizzabili e la sentenza di merito è stata cassata con rinvio per nuovo esame, senza tener conto di quella documentazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri quattro motivi. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini il merito della controversia senza considerare la documentazione bancaria ritenuta inutilizzabile. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e indici di capacità contributiva; il contribuente può superarlo provando che il maggior reddito è stato finanziato con risorse non imponibili o diverse da redditi tassabili.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto comma; quinto comma

    l'invito a fornire dati e documenti realizza un dialogo preventivo tra fisco e contribuente; la mancata risposta comporta la preclusione all'allegazione e all'esibizione in giudizio dei documenti non prodotti, salvo che essi siano depositati con il ricorso introduttivo e sia resa una chiara ed esplicita dichiarazione di impossibilità di adempiere per causa non imputabile.

  • art. 2697 c.c.

    in materia di accertamento sintetico grava sul contribuente l'onere di provare che le spese o gli incrementi patrimoniali derivino da redditi esenti, soggetti a ritenuta o non aventi natura reddituale.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2729 c.c. nel motivo di ricorso, in relazione alla valutazione delle presunzioni nel giudizio tributario.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2727 c.c. nel motivo di ricorso, in relazione alla valutazione delle presunzioni nel giudizio tributario.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché assorbe gli altri motivi dopo aver accolto il primo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base processuale del motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente che intenda opporre documenti non prodotti in sede amministrativa deve rispettare la preclusione di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, salvo che li depositi con il ricorso introduttivo e dichiari in modo chiaro ed esplicito di non aver potuto adempiere alla richiesta dell'Ufficio per causa a lui non imputabile.
  • La preclusione all'utilizzo dei documenti non esibiti all'Amministrazione opera automaticamente, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non dipende da eccezione della parte.
  • La dichiarazione di impossibilità non imputabile deve risultare già nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado; non è sufficiente una generica giustificazione resa fuori dal ricorso o una deduzione successiva in giudizio.
  • Se nel ricorso introduttivo il contribuente afferma di avere prodotto tutta la documentazione richiesta, non può ritenersi integrato il presupposto formale per superare la preclusione di cui all'art. 32.
  • Nel giudizio su accertamento sintetico, una volta contestato dall'Ufficio il reddito dichiarato sulla base di indici di capacità contributiva, resta a carico del contribuente dimostrare che le spese o gli incrementi patrimoniali sono stati finanziati con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non reddituali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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