Cassazione Civile, Ordinanza n. 32988/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, con la quale l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione 2007 della società per il mancato riconoscimento di crediti riportati dall'esercizio 2006 in relazione a IRES, IRAP e IVA. I giudici di merito avevano annullato la cartella ritenendo che, in presenza di questioni giuridiche e del disconoscimento di crediti collegato anche all'omessa presentazione della dichiarazione dell'anno precedente, non fosse utilizzabile il controllo automatizzato e fosse invece necessario un avviso di accertamento motivato. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il controllo automatizzato e la liquidazione IVA, sostenendo che la rettifica e l'iscrizione a ruolo fossero legittime anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale, senza bisogno di previo avviso di accertamento. La contribuente resiste eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla contribuente, ritenendo il motivo dell'Agenzia specifico e correttamente riferito alla decisione impugnata. Nel merito, ha ritenuto infondato il ricorso: ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, in caso di omessa dichiarazione annuale IVA, l'Ufficio può procedere con controllo automatizzato, iscrizione a ruolo e cartella quando non siano necessari apprezzamenti valutativi sul presupposto impositivo o sull'esistenza dei crediti, salvo che nel giudizio di impugnazione il contribuente dimostri la sussistenza sostanziale del diritto alla detrazione e il rispetto del termine biennale. Poiché nel caso concreto tali presupposti sostanziali non erano contestati, la sentenza di merito è stata confermata. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate in ragione del consolidarsi successivo della giurisprudenza. È stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'Amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato, ma non per questioni che richiedano valutazioni sostanziali del presupposto d'imposta o dei crediti; nel caso esaminato la Corte ne ammette l'uso per la liquidazione automatizzata nei limiti delineati dalla giurisprudenza.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Legittima il controllo automatizzato in materia IVA e l'iscrizione a ruolo quando la verifica sia meramente formale e non comporti accertamenti valutativi.
Richiamato insieme all'art. 54-bis per confermare che la procedura si conclude con atto liquidatorio e iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
È richiamato quale norma di riferimento per la disciplina del credito IVA e della detrazione.
È richiamato nel quadro della disciplina IVA che consente la rettifica quando ricorrano i presupposti di legge.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il vizio dedotto in cassazione, cioè violazione e falsa applicazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato nelle eccezioni di inammissibilità disattese dalla Corte.
Richiamato nelle eccezioni di inammissibilità disattese dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato, che nel caso non è dovuto.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato può essere utilizzato quando la pretesa fiscale deriva da un mero raffronto documentale o anagrafico e non richiede valutazioni discrezionali sul presupposto d'imposta o sull'esistenza sostanziale dei crediti.
- In materia IVA, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale non preclude di per sé l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la notifica della cartella, se la contestazione riguarda profili meramente formali e non accertamenti sostanziali.
- Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, il contribuente può comunque provare la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto alla detrazione IVA e il rispetto del termine decadenziale biennale; se tali circostanze sono incontestate, la detrazione non può essere negata.
- Quando la giurisprudenza di legittimità si consolida solo successivamente all'introduzione del giudizio, la compensazione delle spese può essere giustificata.
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