Cassazione Civile, Ordinanza n. 31017/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2008, con cui il comune chiedeva alla società il pagamento di una maggiore imposta per un manufatto destinato ad albergo. La società contestava la pretesa sostenendo che, nell'annualità in questione, l'immobile non fosse ancora ultimato e comunque non fosse utilizzabile, poiché ancora in costruzione, privo di pavimenti, impianti e certificazione di fine lavori, oltre che interessato da sequestro preventivo e successivi provvedimenti di sospensione dei lavori. In appello la contribuente invocava anche il giudicato esterno derivante da una precedente sentenza relativa al 2005. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità del procedimento per mancata prova della notifica dell'appello; (2) nullità della notifica dell'appello, eseguita presso la sede comunale anziché nel domicilio eletto; (3) nullità/inammissibilità per difformità tra originale dell'atto di appello e copia notificata; (4) violazione dell'art. 2 d.lgs. 504/1992, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe errato nel far dipendere l'esenzione dalla mancata utilizzazione dell'immobile invece che dal requisito dell'ultimazione; (5) omesso esame del fatto decisivo relativo al completamento dell'immobile; (6) omesso esame di documenti, in particolare sull'iscrizione catastale. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato deducendo la violazione dell'art. 2909 c.c. per non avere la CTR valorizzato il giudicato esterno formatosi sulla controversia 2005.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso principale e di ricorso incidentale perché, nelle more del giudizio di legittimità, è stata perfezionata la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018. La parte contribuente aveva chiesto la sospensione del processo, depositato la domanda di definizione e il pagamento della prima rata, e successivamente aveva chiesto dichiararsi l'estinzione per cessazione della materia del contendere; anche il comune aveva chiesto l'estinzione. La Corte ha quindi dichiarato estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
Il comune sosteneva che il presupposto ICI dovesse essere verificato in base all'ultimazione del fabbricato; la CTR aveva invece ritenuto decisivo lo stato di utilizzabilità dell'immobile, ma la Corte non ha deciso nel merito per sopravvenuta definizione della lite.
Il ricorso incidentale invocava il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza relativa al 2005; anche tale questione non è stata esaminata per l'estinzione del giudizio.
La Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie: sospensione del processo su richiesta del contribuente, permanenza della sospensione fino al 31 dicembre 2020 in caso di deposito della domanda e del versamento, possibilità di diniego entro il 31 luglio 2020, estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020.
I motivi di ricorso principale e incidentale erano formalmente incardinati su violazioni di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi, ma sono rimasti assorbiti dalla declaratoria di estinzione.
Norma richiamata nel primo motivo del ricorso principale sulla dedotta nullità del procedimento per la notificazione dell'appello.
Norma richiamata nel primo motivo del ricorso principale in relazione alla prova della notifica dell'appello.
Norma richiamata nel primo e terzo motivo del ricorso principale sulla dedotta mancanza o difformità della prova di notifica dell'appello.
Norma richiamata nel primo e secondo motivo del ricorso principale per contestare il luogo e le modalità della notificazione dell'appello.
Norma richiamata nel primo motivo del ricorso principale in tema di notificazioni nel processo tributario.
Norma richiamata nel secondo e terzo motivo del ricorso principale per sostenere la rilevabilità d'ufficio di vizi della notificazione e dell'ammissibilità dell'appello.
Richiamato in relazione alle regole generali sulle notificazioni.
Massime di principio
- Quando il contribuente perfeziona la definizione agevolata della controversia tributaria e non interviene un diniego nei termini previsti, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Nel processo tributario, la sopravvenuta definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, anche se attinenti a nullità processuali, violazioni di legge, giudicato esterno o omesso esame di fatti decisivi.
- La disciplina della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018 opera con meccanismo processuale vincolato: richiesta di sospensione, deposito della domanda e del versamento, possibile diniego entro il termine previsto, e successiva estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione.
- L'estinzione per cessazione della materia del contendere comporta la compensazione integrale delle spese di lite quando il giudizio si chiude per effetto della definizione della controversia tributaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30977/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30978/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30980/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30982/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30983/2021 del 02/11/2021
- ordinanza_civile · 2 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30984/2021 del 02/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →