Cassazione Civile, Ordinanza n. 07712/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da una fattura relativa alla fornitura di gas per un’abitazione privata. Il cliente originario aveva chiesto l’accertamento negativo del credito portato in fattura, sostenendo che non fosse dovuto l’importo richiesto. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello, invece, su gravame della società fornitrice, aveva riformato la decisione di primo grado e condannato l’appellato contumace alla restituzione di quanto già percepito dalla società in esecuzione della sentenza. Gli eredi del cliente hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di presunti consumi di gas riferiti ad anni diversi da quelli oggetto della fattura impugnata, richiamando anche l’art. 21, comma 2, lett. g), d.P.R. 633/1972; 2) omessa valutazione dell’eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, con richiamo all’art. 111 Cost. e all’art. 2948, comma 4, c.c.; 3) violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., oltre alla dedotta mancata acquisizione del fascicolo di primo grado. La società resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per redazione meramente compilativa/assemblata e per mancata prova della legittimazione degli eredi a proporre l’impugnazione quale successori a titolo universale del dante causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità formulata dalla società resistente. Ha rilevato che il ricorso era stato redatto mediante assemblaggio e riproduzione pedissequa degli atti processuali, in modo non conforme all’art. 366 c.p.c., n. 3, ed era inoltre privo della prova documentale della qualità di eredi e quindi della legittimazione a impugnare ai sensi dell’art. 110 c.p.c. In applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato, la mancanza di tale prova, incidendo sulla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d’ufficio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e con statuizione sull’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
evocato per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione della sentenza d'appello
art. 21, comma 2, lett. g), d.P.R. 633/1972
richiamato in relazione al contenuto della fattura e alla indicazione di natura, qualità e quantità dei beni e servizi
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso a sostegno della censura sulla motivazione/decisione della Corte territoriale
richiamato per l’eccezione di prescrizione dei crediti periodici
richiamato in tema di correttezza nell’adempimento del rapporto
richiamato in tema di buona fede nell’esecuzione del contratto
la Corte ha ritenuto il ricorso non conforme perché redatto per assemblaggio e pedissequa riproduzione degli atti processuali
la Corte ha affermato che chi impugna quale successore a titolo universale deve allegare e provare documentalmente i presupposti della successione nel processo
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere strutturato in modo conforme ai requisiti di specificità e chiarezza: la mera riproduzione integrale e indistinta degli atti processuali, senza un’adeguata selezione e sintesi dei fatti e delle censure, può integrare causa di inammissibilità.
- Chi propone ricorso per cassazione in qualità di erede o successore a titolo universale della parte originaria deve non solo allegare la propria successione nel rapporto sostanziale, ma anche fornire prova documentale della legittimazione processuale; la mancanza di tale prova incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio ed è rilevabile d’ufficio.
- In sede di legittimità non è sufficiente dedurre vizi di ultrapetizione, omessa pronuncia o violazione di norme sostanziali se il ricorso non supera preliminarmente il vaglio di ammissibilità formale e di legittimazione processuale della parte ricorrente.
- Laddove il ricorso sia dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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