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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39756/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Il condominio ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per compensi professionali dell'avvocato. L'opposizione era stata proposta con citazione notificata il 17 dicembre 2018 e iscritta a ruolo il 21 dicembre 2018, mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato il 7 novembre 2018. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l'opposizione, pur introdotta con citazione anziché con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., fosse comunque tempestiva e che il giudice dovesse disporre il mutamento del rito. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost. per vizio di motivazione. Il resistente ha eccepito anche la mancanza di autorizzazione assembleare del condominio e l'irregolarità della notificazione del ricorso per cassazione per difetto di attestazione di conformità della procura notificata via PEC, eccezioni respinte dalla Corte.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari del resistente: l'amministratore era legittimato a proporre l'opposizione senza autorizzazione assembleare, e la mancanza dell'attestazione di conformità della procura notificata via PEC integrava una mera irregolarità sanata dal deposito tempestivo del ricorso e della procura in originale analogico. Nel merito, la Corte ha affermato che, nelle controversie per compensi professionali dell'avvocato soggette all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione anziché con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. è comunque valida se la citazione è notificata entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.; in tal caso gli effetti sostanziali e processuali si producono e il giudice deve disporre il mutamento del rito. Conseguentemente, l'ordinanza del Tribunale di Milano è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    se la domanda è proposta con rito erroneo ma tempestivo, il giudice deve disporre il mutamento del rito; gli effetti sostanziali e processuali si producono secondo il rito tempestivamente attivato

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    le controversie sui compensi professionali dell'avvocato restano soggette al rito speciale disciplinato da tale norma, anche in caso di contestazioni sull'an debeatur, salvo ampliamento del thema decidendum

  • art. 28 l. n. 794/1942

    la controversia per la liquidazione dei compensi dell'avvocato, come sostituita dalla disciplina sopravvenuta, è attratta nel rito speciale di cui al d.lgs. n. 150/2011

  • art. 702-bis c.p.c.

    costituisce il mezzo introduttivo del procedimento sommario speciale previsto per tali controversie

  • art. 633 c.p.c.

    consente l'introduzione della controversia anche in via monitoria

  • art. 641 c.p.c.

    fissa il termine di quaranta giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo

  • art. 645 c.p.c.

    l'opposizione al decreto ingiuntivo avverso il compenso dell'avvocato può essere utilmente esperita anche se proposta con citazione notificata tempestivamente

  • art. 648 c.p.c.

    richiamato quale norma applicabile nel procedimento oppositivo soggetto al rito speciale

  • art. 649 c.p.c.

    richiamato quale norma applicabile nel procedimento oppositivo soggetto al rito speciale

  • art. 653 c.p.c.

    richiamato quale norma applicabile nel procedimento oppositivo soggetto al rito speciale

  • art. 654 c.p.c.

    richiamato quale norma applicabile nel procedimento oppositivo soggetto al rito speciale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    dedotto come norma violata per vizio di motivazione, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 111, comma 6, Cost.

    dedotto come parametro costituzionale del dovere di motivazione, ma il motivo è rimasto assorbito

  • art. 3-bis l. n. 53/1994

    la mancata attestazione di conformità della procura notificata via PEC non determina inammissibilità quando la carenza sia sanata dal deposito dell'originale analogico

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per la decisione in camera di consiglio

  • art. 2697 c.c.

Massime di principio

  • Nelle controversie per compensi professionali dell'avvocato soggette al rito speciale di cui al d.lgs. n. 150/2011, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto di citazione anziché con ricorso non è inammissibile se la citazione è notificata entro il termine di quaranta giorni dall'art. 641 c.p.c.; in tal caso il giudice deve disporre il mutamento del rito.
  • La disciplina speciale del d.lgs. n. 150/2011 non viene meno per il solo fatto che il cliente contesti l'an debeatur o l'esistenza del rapporto, salvo che introduca domande ulteriori idonee ad ampliare l'oggetto del giudizio.
  • L'amministratore di condominio è legittimato a proporre opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito delle attribuzioni gestorie senza necessità di preventiva autorizzazione o ratifica assembleare, quando la pretesa riguarda obbligazioni assunte per conto del condominio o l'esecuzione di delibere assembleari.
  • La mancanza dell'attestazione di conformità della procura notificata via PEC non comporta, di per sé, l'inammissibilità dell'impugnazione se la difformità è sanata mediante tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico.
  • Nel rito speciale applicabile alle controversie sui compensi professionali, l'errore nella forma introduttiva non travolge gli effetti processuali dell'opposizione quando l'atto sia stato comunque notificato tempestivamente e il giudice possa ricondurre la causa al rito corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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