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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33225/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui un Comune ha recuperato a tassazione l'ICI per l'anno 2011, assumendo la correttezza del tributo determinato sulla base della rendita catastale attribuita a due unità immobiliari. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che la rendita posta a base dell'imposizione fosse errata e che, sulla base di una consulenza di parte e del valore effettivo degli immobili, dovesse essere rideterminata. In appello il Comune ha resistito e la CTR ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo non contestabile la rendita catastale nel giudizio contro l'ente locale e giudicando comunque carente la perizia di parte. In cassazione la società ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 345 e 167 c.p.c. e dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su un'eccezione nuova del Comune e che il mancato tempestivo contrasto del fatto costitutivo relativo al valore degli immobili avesse precluso la tardiva contestazione in appello; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 1 del d.m. n. 701 del 1994, lamentando che il giudice avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa degli effetti di una dichiarazione DOCFA di variazione presentata dalla contribuente per correggere errori di inserimento dati e sostituire retroattivamente la precedente rendita. La Corte ha però ritenuto che il ricorso fosse infondato, osservando anche che non risultava provata l'adesione del Comune a una definizione agevolata della lite.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la contestazione del valore degli immobili potesse incidere utilmente sul giudizio relativo all'ICI, perché la base imponibile dell'imposta era la rendita catastale già in atti e il Comune non è il soggetto competente a determinarla. Ha inoltre affermato che l'art. 39 del rito tributario non era invocabile per sospendere il processo in presenza di un mero procedimento amministrativo DOCFA, non essendo pendente un distinto giudizio pregiudicante. La Corte ha richiamato il principio di emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione catastale da parte del contribuente, ma lo ha utilizzato per escludere la fondatezza della tesi della ricorrente, rilevando che le variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni del contribuente operano dalla data della denuncia e non giustificano la sospensione richiesta nel caso concreto. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • l. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, commi 10 e 15

    La definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Cassazione richiede, per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte un ente territoriale, un atto deliberativo dell'ente che estenda la disciplina alla lite; in difetto di tale recepimento la controversia non può ritenersi definita.

  • artt. 345 e 167 c.p.c.

    Sono richiamati come norme asseritamente violate per sostenere la novità della contestazione proposta in appello, ma la Corte esclude che la censura del Comune integri domanda nuova, trattandosi di mera difesa coerente con la causa petendi dell'avviso di accertamento.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    È invocato dalla ricorrente per sostenere il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario; la Corte nega la violazione nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 39

    La sospensione del processo tributario presuppone la pendenza di distinti giudizi pregiudicante e pregiudicato; non è applicabile a un procedimento amministrativo DOCFA volto alla correzione della rendita catastale.

  • d.m. n. 701 del 1994, art. 1

    La dichiarazione DOCFA è atto iniziale del procedimento catastale ed è emendabile; le variazioni conseguenti operano dalla data della denuncia.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2

    La base imponibile dell'ICI è correlata alla rendita catastale dell'immobile, sicché la contestazione del valore dell'immobile è irrilevante se non incide sulla rendita in atti.

  • r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 3 e 20

    Sono richiamati per qualificare la dichiarazione catastale come dichiarazione di scienza e di giudizio nell'ambito del procedimento di classamento.

  • d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 56

    Richiamato insieme alle norme sul classamento per descrivere il procedimento di determinazione della rendita catastale.

  • d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 15 e ss., 28

    Richiamati per evidenziare che la ricorrente non aveva specificato i criteri di determinazione della rendita che assumeva erronei.

  • art. 117 Cost.

    Citato nel quadro della competenza dei Comuni in materia tributaria locale e della loro autonomia regolamentare.

  • art. 119 Cost.

    Citato insieme all'art. 117 Cost. per affermare l'autonomia dei Comuni nella valutazione dell'estensione della definizione agevolata alle liti tributarie locali.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato per affermare che una rendita catastale non emendabile cristallizzerebbe una imposizione falsata in contrasto con la capacità contributiva; il principio viene però usato per valorizzare, in astratto, l'emendabilità della dichiarazione catastale.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato nel quadro della pregiudizialità logico-giuridica tra giudizio sulla rendita catastale e giudizio sull'ICI, come base della possibile sospensione del processo.

  • art. 102 c.p.c.

    La Corte esclude che la controversia sull'ICI e la contestazione della rendita determinino litisconsorzio necessario con l'Agenzia delle Entrate, configurandosi piuttosto un litisconsorzio facoltativo improprio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento ICI fondato sulla rendita catastale, la contestazione del valore economico dell'immobile è inidonea a incidere sulla pretesa impositiva se non si traduce in un'utile contestazione del titolo catastale posto a base dell'imposizione.
  • La controversia sull'imposta locale e quella sulla rendita catastale sono tra loro logicamente pregiudiziali, ma l'eventuale contestazione della rendita nei confronti dell'ente locale non comporta litisconsorzio necessario con l'Agenzia delle Entrate, che resta soggetto estraneo alla determinazione del tributo locale.
  • La dichiarazione catastale e il procedimento DOCFA hanno natura dichiarativa e accertativa, non negoziale; l'errore del contribuente può essere emendato o ritrattato, ma la variazione produce effetti dalla data della denuncia e non legittima automaticamente la sospensione del giudizio tributario in assenza di un distinto processo pregiudicante.
  • L'art. 39 del rito tributario presuppone la pendenza di due giudizi e non può essere utilizzato per sospendere il processo in ragione della mera esistenza di un procedimento amministrativo di correzione catastale.
  • La definizione agevolata delle liti tributarie locali richiede, per i tributi attribuiti alla giurisdizione tributaria in cui sia parte un ente territoriale, un atto di recepimento dell'ente locale; in mancanza, la lite non può considerarsi definita per effetto della sola istanza del contribuente e del pagamento effettuato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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