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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27349/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale una collaboratrice della società, incaricata della gestione contabile ma priva di formale potere rappresentativo per compiere atti dispositivi sul conto, aveva effettuato per un lungo periodo numerose operazioni di addebito mediante ricevute bancarie e sistema home banking. La società ha chiesto il risarcimento dei danni per asserito inadempimento contrattuale della banca, sostenendo che l'istituto avesse consentito operazioni non autorizzate e non avesse verificato i poteri della collaboratrice. In appello e poi in cassazione la società ha dedotto: omesso esame di un fatto decisivo sul funzionamento delle ricevute bancarie e sulla loro provenienza da terzi creditori; violazione della diligenza professionale della banca; nullità per omessa pronuncia sulla nullità delle disposizioni impartite da soggetto non legittimato; nullità per omessa pronuncia sulla prospettata nullità di protezione selettiva delle disposizioni bancarie abusive ex t.u.b.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul preteso omesso esame fosse in realtà diretta contro la valutazione di merito e comunque non colpisse un fatto decisivo non esaminato, poiché la Corte territoriale aveva già considerato il meccanismo delle ricevute bancarie e della loro gestione tramite home banking. Ha ritenuto poi corretta la valorizzazione, da parte del giudice di merito, dell'affidamento incolpevole della banca e della colpa della società per aver tollerato per anni la movimentazione del conto e per non aver controllato gli estratti conto o segnalato irregolarità. I motivi sulla nullità sono stati reputati infondati o non decisivi, perché presupponevano l'erroneo assunto della non riferibilità alla società delle operazioni contestate; il quarto motivo è stato considerato privo di interesse poiché rivolto contro una motivazione svolta ad abundantiam. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'operato della banca; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo infondate/inammissibili le doglianze formulate.

  • art. 1176 c.c.

    Invocato per contestare la diligenza professionale della banca; la Corte ha ritenuto che la diligenza dell'istituto fosse stata apprezzata correttamente alla luce dell'affidamento incolpevole e della condotta della società.

  • art. 1387 c.c.

    Richiamato per sostenere l'assenza di potere rappresentativo della collaboratrice; la Corte ha ritenuto operante la rappresentanza apparente in ragione della condotta colposa della società e dell'affidamento della banca.

  • art. 1398 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso la rilevanza della censura perché le operazioni sono state considerate riferibili alla società in base alla rappresentanza apparente.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ha accolto la tesi della necessità di ratifica, perché ha ritenuto applicabile la rappresentanza apparente.

  • art. 2049 c.c.

    Invocato nel primo motivo; non è stato ritenuto decisivo ai fini della decisione.

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla diligenza della banca; la Corte ha reputato non fondato il rilievo.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato a sostegno della dedotta nullità delle disposizioni bancarie; la Corte ha ritenuto la doglianza non decisiva perché fondata sull'erroneo presupposto della non riferibilità delle operazioni alla società.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle disposizioni; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    Richiamato per la dedotta nullità delle disposizioni bancarie; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva alla luce della rappresentanza apparente.

  • art. 121 d.lgs. n. 385 del 1993

    Invocato nel quarto motivo sulla nullità di protezione selettiva; la Corte ha escluso la decisività della censura.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    La Corte ha precisato che il vizio di omesso esame non può riguardare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, in presenza dei presupposti di legge.

  • art. 23, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998

    Menionato solo per distinguere la nullità selettiva invocata in giurisprudenza in materia finanziaria, ritenuta fattispecie diversa da quella decisa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito; il mancato esame di singoli documenti o elementi istruttori, di per sé, non integra il vizio.
  • La responsabilità della banca per operazioni dispositive sul conto può essere esclusa quando l'istituto abbia fatto ragionevole affidamento, in base a elementi obiettivi e alla prassi operativa, sulla legittimazione apparente del soggetto che ha operato, e il correntista abbia tenuto una condotta colposa idonea a ingenerare tale affidamento.
  • In tema di rappresentanza apparente, l'affidamento del terzo è tutelabile se, oltre alla buona fede del terzo, vi è un comportamento colposo del rappresentato che abbia creato o mantenuto la ragionevole convinzione dell'esistenza del potere rappresentativo.
  • Il correntista che tolleri per un periodo apprezzabile la movimentazione del conto da parte di un soggetto privo di formale potere, senza controllare la rendicontazione né segnalare anomalie, può vedersi opporre una propria responsabilità di autoresponsabilità, incompatibile con l'imputazione integrale del danno alla banca.
  • Le censure di nullità o omessa pronuncia non sono utilmente scrutinabili quando presuppongono una premessa fattuale o giuridica già esclusa dalla decisione di merito, oppure quando sono dirette contro argomentazioni meramente ad abundantiam e quindi prive di incidenza sul dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteNullità
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoNullità

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