Sentenza n. 129/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del decreto del Questore della Provincia di Bologna Prot. -OMISSIS- datato 22.10.2025, notificato al ricorrente in data 22.10.2025, con cui è stato disposto il rigetto dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno (codice istanza: -OMISSIS-); nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno fondato sul giudizio di pericolosità sociale derivante da plurime condanne, anche per reiterati episodi di spaccio di stupefacenti di lieve entità
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il decreto del Questore deducendo la violazione dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, nonché degli artt. 5, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, 8 CEDU e 10-bis della l. n. 241/1990. Ha lamentato che il diniego fosse fondato su un automatismo derivante dalle condanne per l'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, nonostante il divieto di automatica preclusione; che le osservazioni presentate nel procedimento fossero state ignorate; che la motivazione fosse errata, contraddittoria, illogica e fondata anche su affermazioni estranee; che il giudizio di pericolosità non fosse attuale e concreto, considerato il tempo trascorso dai fatti; che non fossero state adeguatamente valutate la durata del soggiorno in Italia, la situazione familiare e lavorativa, il ruolo genitoriale e il contributo economico al mantenimento dei figli; che i fatti dovessero essere ridimensionati in ragione della continuazione riconosciuta in sede penale; e che non fosse stata considerata la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno. Il diniego richiamava tre condanne irrevocabili, tra cui una per falsità ideologica o materiale ai sensi dell'art. 489 c.p. e due per plurimi episodi di spaccio di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, con pena complessiva risultante dal cumulo pari ad anni tre e mesi tre di reclusione e a 12.000 euro di multa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che i reati previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 costituiscono, in linea generale, presupposti idonei a giustificare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, ma ha precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, le condanne per l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, non determinano un automatismo ostativo: l'Amministrazione deve effettuare una valutazione concreta della pericolosità sociale, considerando il percorso di integrazione, la tipologia e la reiterazione dei reati, la situazione familiare e lavorativa e gli interessi contrapposti. Nel caso concreto, la Questura aveva considerato non un singolo episodio occasionale, ma una pluralità di condotte di spaccio reiterate in un arco temporale significativo, oltre alle altre condanne e alla pena complessiva inflitta. Il giudice ha ritenuto che tali elementi consentissero un giudizio prognostico di pericolosità sociale e che la motivazione dimostrasse la conoscenza della sentenza costituzionale e l'assenza di automatismo. La Questura aveva inoltre esaminato, seppure sinteticamente, la situazione familiare, lavorativa ed economica del ricorrente e aveva effettuato il bilanciamento tra tutela dell'unità familiare e sicurezza pubblica, ritenendo prevalenti queste ultime esigenze. Le espressioni ultronee o alcuni richiami giurisprudenziali risalenti non hanno inciso sulla legittimità complessiva del provvedimento. La presenza di figli minori non imponeva il rilascio del titolo richiesto, potendo il ricorrente attivare, ove ne ricorressero i presupposti, il rimedio previsto dall'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire il giudizio tecnico-discrezionale dell'Amministrazione quando esso sia completo, non illogico, non manifestamente irragionevole o sproporzionato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La disposizione non può essere interpretata, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, nel senso di attribuire automatica efficacia ostativa alle condanne per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990; è necessaria una valutazione concreta della situazione dell'interessato.
art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998
La presenza di significativi e comprovati rapporti familiari con soggetti residenti in Italia impone una valutazione discrezionale comparativa tra la pericolosità sociale dello straniero e la tutela dell'unità familiare.
art. 5, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego; il TAR ha comunque ritenuto immune da vizi il provvedimento impugnato.
art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La presenza di figli minori può consentire, ove ricorrano i presupposti, l'attivazione dello specifico rimedio previsto dalla disposizione, senza imporre il rilascio del permesso di soggiorno richiesto nel procedimento ordinario.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Le condanne per spaccio di lieve entità non sono automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ma la loro reiterazione può concorrere, insieme agli altri elementi concreti, a fondare un giudizio di pericolosità sociale.
art. 8 CEDU
Tutela la vita familiare e impone il bilanciamento tra l'interesse dello straniero all'unità familiare e le esigenze di sicurezza e ordine pubblico.
Le osservazioni del privato nel procedimento devono essere considerate; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che il provvedimento contenesse una motivazione sufficiente sul giudizio di pericolosità e sul bilanciamento degli interessi.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'automatica preclusione prevista per le condanne di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno richiede una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità sociale dello straniero.
- La reiterazione di plurimi episodi di spaccio, anche se ciascuno qualificato come di lieve entità e unificato dalla continuazione in sede penale, può fondare il giudizio di pericolosità sociale ai fini dell'immigrazione, purché l'Amministrazione consideri la pluralità, la continuità temporale e il contesto delle condotte, senza applicare un automatismo.
- In presenza di significativi rapporti familiari con persone residenti in Italia, l'Amministrazione deve effettuare una ponderazione tra la pericolosità sociale dello straniero, la tutela dell'unità familiare e gli altri interessi privati, tenendo conto anche della situazione lavorativa e del percorso di integrazione.
- Il giudizio amministrativo di pericolosità sociale è espressione di discrezionalità amministrativa e il giudice può censurarlo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, incongruenza, arbitrarietà o sproporzione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
- La presenza di figli minori non comporta automaticamente il diritto al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno ordinario, potendo rilevare nell'ambito del bilanciamento amministrativo e degli specifici rimedi previsti dall'ordinamento.
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