Cassazione Penale, Sentenza n. 24396/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione: il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che la Corte avrebbe illegittimamente esteso il perimetro temporale della pericolosità sociale dal 1990 al 2020 senza soluzione di continuità. Contesta la correlazione tra l'arresto del 1990 per detenzione di ingenti quantità di stupefacenti e gli acquisti dei beni avvenuti dal 2004 in poi, rilevando la mancanza di prova che l'attività illecita del 1990 fosse ancora produttiva di proventi al momento degli acquisti. Contesta inoltre la valorizzazione delle condanne del fratello e delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la rilevanza dei contatti con soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata, la qualificazione come fittizia della intestazione della società Ipes (costituita nel 2007) e l'enunciazione di condotte dissipatorie e di presunte operazioni dolose alla base di un debito tributario, ritenendo tali affermazioni non provate o apparenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo nel complesso infondato e ai limiti dell'inammissibilità. Ha confermato che, nel giudizio di prevenzione, il controllo di legittimità in Cassazione è limitato alla violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente, ma non all'illogicità manifesta della motivazione. Ha ritenuto che la Corte di Appello di Torino abbia correttamente applicato i principi in materia di pericolosità sociale e di correlazione temporale con gli acquisti dei beni, avendo motivato in modo non apparente la continuità della pericolosità (collegando l'arresto del 1990, i rapporti e gli intrecci economici con soggetti condannati per reati associativi, l'aumento sproporzionato delle condizioni economiche familiari dal 2001, la costituzione e la gestione della Ipes dal 2007 e i prelievi indebiti registrati dal 2011 al 2020). Conseguentemente la confisca è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 4, comma 1, lett. a), b), d.; art. 1 comma 1 lett. a) e b) (richiamati nel testo)
La pericolosità sociale è presupposto della confisca di prevenzione; la pericolosità ha valenza temporale: per la pericolosità generica sono confiscabili i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata; per la pericolosità qualificata va accertato l'ambito temporale rilevante.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
art. 73-80; art. 74 (richiamati nel testo)
I reati in materia di stupefacenti (arresto del 1990) costituiscono elemento fattuale rilevante per la valutazione della pericolosità sociale e della capacità di produrre proventi illeciti, da correlare temporalmente agli acquisti dei beni.
art. 416-bis (richiamato nel testo)
La vicinanza o i rapporti con soggetti condannati per associazione di tipo mafioso sono indici rilevanti nell'esame della pericolosità del proposto e nella ricostruzione di contesti di criminalità organizzata.
art. 606, comma 1, lett. e) (richiamato nella giurisprudenza menzionata)
In Cassazione, quando il ricorso è limitato alla violazione di legge non è sindacabile l'illogicità manifesta della motivazione; è consentita la censura solo per motivazione inesistente o meramente apparente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
varie pronunce richiamate nel testo (es. Sez. U. 26/06/2014 Spinelli; Sez. U. 28/05/2003 Pellegrino; Sez. U. 30/11/2017 Gattuso)
Principi consolidati: limiti del sindacato in Cassazione per i ricorsi per violazione di legge; necessità di motivazione non apparente; regole sull'individuazione del momento iniziale della pericolosità sociale e sulla sua rilevanza temporale rispetto ai beni da confiscare.
Massime di principio
- La pericolosità sociale va temporalmente delimitata: soltanto i beni acquistati nel periodo in cui la pericolosità si è effettivamente manifestata possono essere oggetto di confisca per pericolosità generica; per la pericolosità qualificata il giudice deve accertare se investe l'intero percorso vitale o un arco temporale determinato.
- La Corte può dedurre la continuità di proventi illeciti non solo da un singolo fatto storico (es. arresto), ma dalla combinazione di elementi oggettivi: contatti post-carcerari con soggetti criminali, intrecci economici/aziendali, sproporzione economica familiare, intestazioni fittizie di imprese e prelievi indebiti. Tali indici, presi nel loro complesso, possono integrare la prova indiziaria richiesta nel procedimento di prevenzione.
- In Cassazione il sindacato è limitato: il ricorso deve mirare a violazioni di legge o a motivazione inesistente/meramente apparente; la mera critica dell'apprezzamento probatorio o dell'adeguatezza logica della motivazione non è sufficiente.
- Per contestare con successo la confisca è necessario individuare specifici profili di mancata o apparente motivazione che, singolarmente considerati, avrebbero potuto determinare un esito diverso; critiche generiche non sono efficaci.
- L'assenza di prova diretta del collegamento tra singolo acquisto e proventi illeciti non esclude la confisca quando esistono indici oggettivi e congruenti che permettono una inferenza ragionevole della provenienza illecita delle disponibilità patrimoniali.
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