Cassazione Penale, Sentenza n. 24327/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di fiducia dell'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato non doversi procedere per i residui reati (art. 81 c.p. e D.Lgs. n.74/2000) per intervenuta prescrizione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 129, comma 2, c.p.p., chiedendo il proscioglimento nel merito; in particolare ha lamentato che la Corte d'appello non avrebbe valutato l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415 bis c.p.p.), perché tale avviso sarebbe stato notificato al difensore nella qualità di persona offesa e non come difensore dell'indagato, e che detta nullità avrebbe natura prevalente e assorbente rispetto alla dichiarazione di prescrizione. Ha inoltre richiamato circostanze di merito che, secondo lui, avrebbero giustificato la sentenza di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che l'assenza della responsabilità o l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile (valutazione 'ictu oculi'); nel caso di specie le argomentazioni del ricorrente non dimostravano, con mera attività ricognitiva e in termini di palese evidenza, l'insussistenza del fatto o la prova positiva dell'innocenza, ma richiedevano valutazioni di merito sul profilo soggettivo. Quanto all'eccezione di nullità della notifica ai sensi dell'art. 415 bis, la Corte ha ritenuto che non si tratti, nel caso concreto, di una nullità assoluta e insanabile tale da prevalere sulla causa estintiva; inoltre l'operatività della prescrizione non presuppone specifici accertamenti che rendano pregiudiziale la questione della nullità. Perciò, in presenza dello spirare dei termini di prescrizione e in mancanza di rinuncia alla stessa, il giudice ha correttamente pronunciato la sentenza di non doversi procedere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il tribunale interpreta il comma 2 come consentente il proscioglimento nel merito solo quando dalle risultanze emergano in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto, la non imputabilità o l'innocenza dell'imputato (valutazione 'ictu oculi'); tale formula prevale sulla dichiarazione di prescrizione solo se ricorre questa palese evidenza.
La mancata o viziata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini può integrare una violazione procedurale, ma non sempre costituisce una nullità assoluta e insanabile che pregiudichi automaticamente l'operatività di una causa estintiva del reato; la nullità prevale sulla prescrizione solo se la sua operatività è pregiudiziale e comporta la necessaria rinnovazione del giudizio.
Norma richiamata nella contestazione sostanziale (con riferimento alle imputazioni residue), contestata in relazione alla prescrizione; non interpretata direttamente dalla Cassazione se non nella cornice del giudizio sulla prescrizione e sulla impossibilità di applicare art. 129 per carenza di palese evidenza di innocenza.
Riferimento normativo ai reati tributari contestati (richiamato come capo di imputazione); la Cassazione non ha effettuato valutazioni di merito su detta fattispecie, limitandosi a stabilire l'irrilevanza della contestata nullità rispetto alla prescrizione nel caso concreto.
Massime di principio
- L'art. 129, comma 2, c.p.p. consente il proscioglimento nel merito solo quando l'assenza di responsabilità emerga in modo assolutamente evidente dagli atti; non è applicabile quando la questione richiede valutazioni di merito o apprezzamenti tra risultanze contrapposte.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prevale, di regola, e il giudice deve dichiarare immediatamente la causa estintiva se non sussistono esigenze di accertamento riservate al merito che ne impediscano l'applicazione.
- L'eccezione di nullità della notifica (art. 415 bis) non sempre è ostativa alla declaratoria di prescrizione: deve trattarsi di una nullità assoluta e insanabile o di una nullità la cui rimozione sia pregiudiziale rispetto all'operatività della causa estintiva per prevalere sulla prescrizione.
- In sede di Cassazione non è consentito riesaminare questioni di fatto che richiedono valutazioni probatorie; per ottenere il proscioglimento ex art. 129 il difensore deve mostrare che la prova dell'innocenza o l'assenza del fatto è palese e documentabile dagli atti senza necessità di indagini o valutazioni ulteriori.
- Se la difesa ritiene che una nullità procedurale renda possibile la ripresa del processo, è importante evidenziare con precisione la natura assoluta della nullità e perché la sua rimozione sia strumentale alla verifica della prescrizione; altrimenti il giudice tenderà a dichiarare la cessazione del procedimento per prescrizione se i termini sono ormai scaduti.
- Quando si è in prossimità dello spirare dei termini di prescrizione, il difensore deve tempestivamente valutare la strategie: o chiedere al giudice di rinunciare alla prescrizione per affrontare il merito, o documentare in modo incontrovertibile la palese insussistenza della responsabilità per ottenere un proscioglimento immediato.
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