Cassazione Penale, Sentenza n. 24332/2024 del 20/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna pronunciata dal Tribunale di Asti per il reato di cui all'art. 2 del D.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduce cinque motivi: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la durata delle pene accessorie (discrepanza tra dispositivo di primo grado che indicava anni 1 e mesi 6 e la motivazione che parlava di un anno); (2) carenza di motivazione nella quantificazione delle pene accessorie, ridotta ad una formula generica sulla gravità dei fatti e l'ammontare dell'IVA evasa; (3) manifesta illogicità nella valutazione della responsabilità dell'imputato e travisamento di prova, con richiamo alla morte del testimone Fajri e alla presunta utilizzazione di informazioni inesistenti; (4) violazione degli artt. 192 e 533 c.p.p. per presunta considerazione insufficiente delle prove difensive e mancata valutazione del loro contrasto con gli indizi accusatori; (5) errata valutazione di prova documentale (estratti bancari), con contestazione degli importi dei prelievi e della loro riconducibilità ai pagamenti indicati in fattura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sui primi due motivi ha ritenuto che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevale il dispositivo salvo prova di errore materiale che dimostri una volontà diversa del giudice; non essendo tale prova fornita, la durata delle pene accessorie rimane quella indicata in dispositivo (1 anno e 6 mesi) e la motivazione è ritenuta adeguata avendo richiamato la gravità dei fatti e l'ammontare dell'IVA evasa. I restanti motivi sono stati giudicati inammissibili o infondati: la Corte ha ritenuto sussistente un articolato e solido quadro indiziario a sostegno della condanna (incongruenze nelle dichiarazioni del soggetto Fajri, cancellazione dell'impresa, assenza di elementi probatori di disponibilità di mezzi/conti, discrepanze tra prelievi e importi fatturati, documenti di pagamento privi di data certa), pertanto la censura sulla valutazione delle prove difensive e sui documenti bancari non supera la motivazione di merito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, non ritenendosi che il ricorso sia stato presentato con colpa grave, è condannato a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000, art. 2
Norma sostanziale contestata come base della condanna per reati tributari; usata per identificare la fattispecie penalmente rilevante oggetto del procedimento
Codice di procedura penale, art. 620 lett. i)
Richiamato nella requisitoria del Procuratore Generale con riferimento alle possibilità di annullamento e conformazione della motivazione rispetto alle statuizioni di merito
Codice di procedura penale, art. 192
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che le censure non dimostrassero un difetto di valutazione tale da invalidare il quadro indiziario
Codice di procedura penale, art. 533
Richiamata nel motivo relativo alla decisione sul quadro indiziario; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito non fosse sindacabile in Cassazione con argomentazioni meramente rivalutative
Codice di procedura penale, art. 619 comma 1
Riferimento al potere di correggere la motivazione se la decisione in diritto è corretta; utilizzato per sostenere che alcune censure di motivazione erano inattuabili in sede di legittimità
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla decisione di imporre un versamento in favore della Cassa delle Ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami): Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017; Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022; Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016
Principi di legittimità citati: prevalenza del dispositivo in caso di contrasto con la motivazione salvo errore materiale; limiti del sindacato di legittimità su valutazioni di merito; possibilità di correggere la motivazione se la decisione in diritto è corretta
Massime di principio
- In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza prevale il dispositivo, salvo che sia dimostrabile un errore materiale che esprima una volontà decisoria diversa e che tale correzione non peggiori la posizione dell'imputato
- Le censure che si limitano a una rivalutazione del merito probatorio (contraddizione, insufficienza o diversa valutazione di indizi e documenti) sono in larga misura inammissibili in Cassazione se non vengono indicate violazioni di legge o vizi logico-giuridici specifici
- La morte o l'irreperibilità di un teste non determina automaticamente l'irrilevanza delle risultanze istruttorie; va valutata la portata complessiva degli indizi e la coerenza del quadro probatorio
- Documenti privi di data certa o non inequivocabilmente riconducibili a specifici pagamenti hanno scarso valore probatorio: la certezza formale delle date è elemento importante per l'affermazione del fatto
- Per ottenere la correzione di una discrepanza tra dispositivo e motivazione il ricorrente deve dimostrare in modo chiaro l'errore materiale o la diversa volontà del giudice; semplici rilievi di incertezza non sono sufficienti
- La Cassazione interviene per questioni di diritto e per vizi logico-giuridici della motivazione, non per riconsiderare i fatti o la valutazione complessiva delle prove operata dai giudici di merito
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