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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24330/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato le condanne per detenzione in concorso di cocaina e marijuana (ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990). Liotti deduce: 1) errato diniego del riconoscimento della fattispecie di "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 (argomentando che la detenzione di sostanze eterogenee non esclude di per sé il fatto lieve e che non sarebbe dimostrata la finalità di cessione); 2) errato diniego della causa di non punibilità speciale ex art. 131-bis c.p.; 3) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Alato deduce in particolare l'assenza di prova del suo contributo causale alla detenzione a fini di spaccio, lamentando che la responsabilità non può essere desunta dal solo fatto che la droga era conservata in parti accessibili dell'abitazione.

La decisione

Per Liotti: il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione territoriale che, considerando quantità (circa 108,5 g di cocaina e 228 g di marijuana), materiale per pesatura/confezionamento e modalità, ha escluso la lieve entità e la non punibilità ex art. 131-bis; rigettate anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche. Liotti è stato condannato alle spese di cassazione e al versamento di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende. Per Alato: il ricorso è stato invece accolto per il motivo principale relativo al vizio di motivazione circa il concorso nella detenzione; la Corte ha ritenuto carente l'indicazione dell'apporto causale (anche morale) della convivente e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Norma richiamata per la disciplina del concorso di persone nel reato; applicata in combinazione con la normativa sugli stupefacenti per attribuire responsabilità concorrente.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    Prevede la fattispecie di reato relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la norma è il capo di imputazione originario confermato in sede di merito.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità)

    La Corte ha ribadito che il riconoscimento del fatto di lieve entità richiede valutazione unitaria e di minima offensività sulla base di parametri qualitativi e quantitativi e di mezzi, modalità e circostanze; la mera eterogeneità delle sostanze non esclude automaticamente l'applicazione, ma quantity, strumenti e modalità possono dimostrare una significativa potenzialità offensiva tale da escludere il beneficio.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Il riconoscimento della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis richiede che il fatto sia previamente qualificato come di lieve entità; la Corte ha escluso l'applicazione ricollegando la non tenuità dell'offesa agli stessi elementi che hanno escluso il fatto lieve.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma invocata per la condanna alle spese di cassazione: la Corte ha disposto la condanna di Liotti al pagamento delle spese e, in via equitativa, il versamento alla Cassa delle Ammende.

  • D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2 conv. dalla L. 10 febbraio 2014, n. 10

    Richiamato come originario intervento normativo che ha inciso sulla disciplina del fatto di lieve entità; la Corte ne considera rilevanti gli effetti per l'interpretazione dell'art. 73, comma 5.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata in relazione ai criteri per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in cassazione (Cassa delle Ammende) e alla valutazione della 'colpa' del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990): va valutato globalmente; contano quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze. La presenza di più tipi di sostanza non esclude automaticamente il beneficio, ma quantità rilevanti e strumenti per pesatura/confezionamento indicano propensione allo spaccio e ne escludono l'applicazione.
  • Causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.): applicabile solo se il fatto può essere qualificato come di lieve entità; la sua concessione dipende dalla stessa valutazione di tenuità dell'offesa.
  • Responsabilità del convivente/coinquilino: la mera disponibilità di locali accessibili o la semplice conoscenza della presenza di droga non bastano a configurare concorso. Occorre provare un contributo causale, materiale o morale (es. partecipazione alla conservazione, confezionamento, attività di spaccio, benefici economici, attività che agevolino il proposito criminoso).
  • Prova della finalità di cessione: viene desunta dal quadro complessivo (quantità, divisione in dosi, bilancini, materiale da confezionamento, modalità di occultamento) e non da un singolo elemento isolato; se mancanti, la qualificazione come traffico può risultare problematica.
  • Circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio: l'assenza di precedenti non è di per sé elemento positivo sufficiente; per ottenere attenuanti occorrono elementi concreti che giustifichino la valutazione favorevole.
  • Ricorsi in Cassazione: un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può determinare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, soprattutto se non si può ritenere che la presentazione sia avvenuta senza colpa.

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