Cassazione Penale, Sentenza n. 24330/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato le condanne per detenzione in concorso di cocaina e marijuana (ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990). Liotti deduce: 1) errato diniego del riconoscimento della fattispecie di "fatto di lieve entità" ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 (argomentando che la detenzione di sostanze eterogenee non esclude di per sé il fatto lieve e che non sarebbe dimostrata la finalità di cessione); 2) errato diniego della causa di non punibilità speciale ex art. 131-bis c.p.; 3) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Alato deduce in particolare l'assenza di prova del suo contributo causale alla detenzione a fini di spaccio, lamentando che la responsabilità non può essere desunta dal solo fatto che la droga era conservata in parti accessibili dell'abitazione.
La decisione
Per Liotti: il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione territoriale che, considerando quantità (circa 108,5 g di cocaina e 228 g di marijuana), materiale per pesatura/confezionamento e modalità, ha escluso la lieve entità e la non punibilità ex art. 131-bis; rigettate anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche. Liotti è stato condannato alle spese di cassazione e al versamento di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende. Per Alato: il ricorso è stato invece accolto per il motivo principale relativo al vizio di motivazione circa il concorso nella detenzione; la Corte ha ritenuto carente l'indicazione dell'apporto causale (anche morale) della convivente e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma richiamata per la disciplina del concorso di persone nel reato; applicata in combinazione con la normativa sugli stupefacenti per attribuire responsabilità concorrente.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Prevede la fattispecie di reato relativa alla detenzione illecita di sostanze stupefacenti; la norma è il capo di imputazione originario confermato in sede di merito.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 (fatto di lieve entità)
La Corte ha ribadito che il riconoscimento del fatto di lieve entità richiede valutazione unitaria e di minima offensività sulla base di parametri qualitativi e quantitativi e di mezzi, modalità e circostanze; la mera eterogeneità delle sostanze non esclude automaticamente l'applicazione, ma quantity, strumenti e modalità possono dimostrare una significativa potenzialità offensiva tale da escludere il beneficio.
Il riconoscimento della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis richiede che il fatto sia previamente qualificato come di lieve entità; la Corte ha escluso l'applicazione ricollegando la non tenuità dell'offesa agli stessi elementi che hanno escluso il fatto lieve.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma invocata per la condanna alle spese di cassazione: la Corte ha disposto la condanna di Liotti al pagamento delle spese e, in via equitativa, il versamento alla Cassa delle Ammende.
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2 conv. dalla L. 10 febbraio 2014, n. 10
Richiamato come originario intervento normativo che ha inciso sulla disciplina del fatto di lieve entità; la Corte ne considera rilevanti gli effetti per l'interpretazione dell'art. 73, comma 5.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Citata in relazione ai criteri per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in cassazione (Cassa delle Ammende) e alla valutazione della 'colpa' del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Fatto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990): va valutato globalmente; contano quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze. La presenza di più tipi di sostanza non esclude automaticamente il beneficio, ma quantità rilevanti e strumenti per pesatura/confezionamento indicano propensione allo spaccio e ne escludono l'applicazione.
- Causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.): applicabile solo se il fatto può essere qualificato come di lieve entità; la sua concessione dipende dalla stessa valutazione di tenuità dell'offesa.
- Responsabilità del convivente/coinquilino: la mera disponibilità di locali accessibili o la semplice conoscenza della presenza di droga non bastano a configurare concorso. Occorre provare un contributo causale, materiale o morale (es. partecipazione alla conservazione, confezionamento, attività di spaccio, benefici economici, attività che agevolino il proposito criminoso).
- Prova della finalità di cessione: viene desunta dal quadro complessivo (quantità, divisione in dosi, bilancini, materiale da confezionamento, modalità di occultamento) e non da un singolo elemento isolato; se mancanti, la qualificazione come traffico può risultare problematica.
- Circostanze attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio: l'assenza di precedenti non è di per sé elemento positivo sufficiente; per ottenere attenuanti occorrono elementi concreti che giustifichino la valutazione favorevole.
- Ricorsi in Cassazione: un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può determinare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, soprattutto se non si può ritenere che la presentazione sia avvenuta senza colpa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24326/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24327/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24328/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24329/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24332/2024 del 20/06/2024
- Sentenza penale · 20 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24333/2024 del 20/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →