Cassazione Penale, Sentenza n. 24329/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva riformato la pronuncia di primo grado e condannato l'imputato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/1990). L'imputato è stato trovato in possesso di n.2 involucri di cocaina nell'auto e n.45 involucri identici in abitazione (tot. 33,44 g di cocaina e 1,30 g di marijuana) e di un bilancino di precisione. Il ricorrente contestava la motivazione della corte territoriale, sostenendo la destinazione all'uso personale (anche per finalità terapeutiche) e richiedendo la riqualificazione dell'ipotesi in illecito amministrativo ai sensi dell'art. 75 DPR 309/1990
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello secondo cui la somma degli indici (quantitativo superiore al limite tabellare, frazionamento in numerosi involucri identici, parte della sostanza trovata in auto pronta alla cessione, presenza di bilancino, luogo noto per spaccio) dimostrava la finalità di cessione e giustificava la condanna applicata in riforma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00 in via equitativa; inoltre è stato applicato l'art. 616 cod. proc. pen. per le spese
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 5
La norma penale contestata riguarda la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La Cassazione ha ritenuto che il quantitativo complessivo e gli elementi di contesto fondassero la sussistenza della finalità di cessione e la configurabilità del reato previsto da tale norma
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75
Norma che disciplina la detenzione per uso personale come illecito amministrativo. La Corte ha ritenuto che non fosse possibile la riqualificazione in illecito amministrativo visti gli elementi probatori che indicavano la destinazione allo spaccio
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 comma 1-bis lett. a)
Riferimento ai limiti tabellari di quantità: la Corte ha richiamato il principio per cui il possesso di quantità superiori al limite tabellare, sebbene non decisivo di per sé, è indice rilevante che, insieme ad altri elementi, può provare la finalità di cessione
Richiamato dalla difesa come indice che l'imputato fosse un consumatore (violazione del Codice della Strada per guida sotto effetto di stupefacenti); la Corte non ha ritenuto tale elemento sufficiente a prevalere sugli indici di spaccio
Norma processuale richiamata per l'addebitamento delle spese processuali al ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in base a questa disposizione
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione, pur ritenendo il ricorso inammissibile, ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Il superamento del limite tabellare di quantità non prova di per sé lo spaccio, ma costituisce un indizio significativo che, sommato ad altri elementi (frazionamento in dosi, confezioni identiche, bilancino, parte della sostanza pronta in luogo diverso come l'auto, presenza in luoghi notoriamente deputati allo spaccio), può legittimare la condanna per detenzione ai fini di spaccio
- La valutazione della finalità (uso personale vs cessione) è di merito e la Corte di Cassazione interviene solo per vizio di motivazione, insufficienza o manifesta illogicità; quindi una decisione di appello ben motivata difficilmente viene annullata in cassazione
- La mera dichiarazione difensiva sulla destinazione all'uso personale deve essere plausibile e coerente con le circostanze di fatto; versioni ad alta implausibilità o contrastanti con le prove materiali possono essere ritenute manifestamente illogiche
- La riqualificazione in illecito amministrativo (art. 75 DPR 309/1990) non è automatica: occorre che manchino indizi idonei a dimostrare la finalità di cessione; in presenza di indizi contrari la via penale è corretta
- Chi propone ricorso in cassazione deve valutare la fondatezza del motivo sostanziale e della gravità della contestazione: la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso e, se opportuno, imporre il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende anche in assenza di colpa grave, determinandole in via equitativa
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