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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24328/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per reati tributari (art. 81 c.p. e art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) per omissione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA relative alle annualita 2013 e 2014. Deduce: (1) errore nel calcolo e nell'attribuzione dell'IVA evasa, sostenendo che le auto usate importate dalla Germania avevano gia assolto l'IVA nel paese d'origine e pertanto non sarebbe dovuta in Italia; il ricorrente lamenta inoltre che il capo di imputazione fa riferimento solo all'Irpef senza quantificare l'IVA contestata e che il teste della Guardia di Finanza avrebbe dichiarato che l'IVA non era stata quantificata; (2) errata applicazione della legge penale e vizio motivazionale nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, censurando il fatto che il giudice ha punteggiato negativamente l'assenza e il silenzio dell'imputato durante il processo, esercizio del diritto di difesa e del diritto al silenzio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna pronunziata in primo e secondo grado. Ha ritenuto la doglianza sulla pretesa assoluzione dell'IVA nel paese d'origine generica e non supportata da documentazione (quindi carente di prova). Ha confermato che la Corte territoriale ha rinnovato l'istruttoria e che il teste della Guardia di Finanza ha riferito che il calcolo dell'IVA evasa era stato effettuato in sede di verifica fiscale e che era stato accertato il superamento della soglia di punibilita. Quanto alla mancanza di riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in presenza di precedenti penali specifici e dell'assenza di atti post-offesa di regolarizzazione (pagamenti o tentativi di definizione). Tuttavia la Corte di Cassazione ha censurato, come errore di diritto, l'uso del silenzio/assenza dell'imputato come elemento negativo ai fini della responsabilita e delle attenuanti, ma ha ritenuto tale errore non incidente sul decisum e quindi emendabile ai sensi dell'art. 619 c.p.p. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione per la responsabilita relativa a piu atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso; la Corte non modifica la qualificazione tipica contestata.

  • art. 5 D.Lgs. n. 74/2000

    Disposizione penale tributaria richiamata per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; la Corte conferma che l'accertamento dell'IVA evasa rientra negli accertamenti svolti dall'Amministrazione finanziaria e puo costituire base per la responsabilita penale se adeguatamente provato.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Richiamato per emendare vizi non decisivi della motivazione: errori di diritto che non incidono sul risultato del giudizio possono essere corretti senza annullare la sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la Corte di Cassazione verifica la legittimita e la logicita della motivazione ma non puo rivedere autonomamente la valutazione concreta delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 62-bis cod. pen. (riforma d.l. 23 maggio 2008, n.92, conv. L. 24 luglio 2008, n.125)

    Richiamato nel ragionamento sulle attenuanti generiche: la riforma ha reso piu rigorosi i criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche, non essendo piu sufficiente lo stato di incensuratezza.

Massime di principio

  • Chi eccepisce che l'IVA sia stata gia assolta in altro Stato membro deve fornire documentazione dettagliata e specifica (importi, date, correlazione agli anni d'imposta) per escludere la responsabilita penale per evasione IVA in Italia.
  • La quantificazione dell'imposta evasa, quando svolta dall'Amministrazione finanziaria e supportata da atti di verifica, costituisce elemento di prova rilevante per il giudice di merito; la Cassazione controlla la logicita della motivazione ma non ricalcola le prove.
  • Il diritto al silenzio e l'assenza dell'imputato non possono essere utilizzati come prova o come argomento negativo ai fini della colpevolezza o del diniego delle attenuanti; se il giudice lo fa, tale errore puo essere emendato se non decisivo per il risultato della sentenza.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche puo essere motivata sulla base di precedenti penali specifici e dell'assenza di comportamenti riparatori successivi al reato; la valutazione del giudice deve pero tener conto delle deduzioni difensive rilevanti.
  • Errori di motivazione non essenziali al decisum possono essere corretti ai sensi dell'art. 619 c.p.p.; cio significa che non ogni vizio formale porta automaticamente all'annullamento quando la decisione sia comunque logicamente sostenibile.
  • La Corte di Cassazione non puo sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli elementi di fatto: il suo controllo e limitato alla compatibilita logico-argomentativa e alla corretta applicazione delle norme.

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