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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24326/2024 del 20/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del 22/06/2023 che aveva condannato il ricorrente a €1.000,00 di ammenda per le contravvenzioni agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001 per aver realizzato, in zona sismica e senza preventiva autorizzazione, un fabbricato rurale con tre depositi. Il ricorso denunciava: 1) vizio di motivazione e omissione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, non considerando la sanatoria postuma e la condotta del ricorrente e il suo affidamento al tecnico; 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) tenuto conto della condotta successiva (attestazione di idoneità sismica depositata); 3) decorrenza della prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato le eccezioni di prescrizione e la maggior parte dei motivi, ritenendo congrua la motivazione del Tribunale sul diniego delle attenuanti generiche basata sulla gravità del fatto. Tuttavia ha accolto il secondo motivo: ha annullato la sentenza limitatamente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione per nuovo giudizio su tale punto, disponendo altresì che la dichiarazione di responsabilità rimane irrevocabile e che il giudice di rinvio non potrà dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente all'annullamento parziale. Nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 93 d.P.R. 380/2001

    Contravvenzione relativa all'omessa denuncia dei lavori/progetti in materia edilizia e antisismica; reato di natura permanente la cui consumazione dura fino alla regolarizzazione o autorizzazione

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    Contravvenzione per inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione; considerata reato permanente in tema antisismico

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la modifica del 2022 introduce espressamente la "condotta susseguente al reato" tra i parametri di valutazione, sicché la regolarizzazione postuma (es. attestazione di idoneità sismica) può essere valutata dal giudice ma non è di per sé decisiva

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Prevede la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi del procedimento per reati commessi dopo il 10/01/2020; per i reati permanenti antisismici la decorrenza può impedire la prescrizione ma non si è maturata per il giudizio di cassazione nel caso concreto

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze; utilizzato come parametro per valutare la tenuità dell'offesa e la condotta complessiva

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte in merito all'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dopo annullamento con rinvio

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge) evocati dal ricorrente

  • art. 2 c.4 cod. pen.; art. 129 cod. proc. pen.; art. 609 c.2 cod. proc. pen.

    Richiamate in argomento di applicabilità della norma più favorevole e della rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla nuova disciplina dell'art. 131-bis anche per procedimenti pendenti

Massime di principio

  • I reati in materia antisismica (artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001) sono spesso qualificati come reati "permanenti": la loro consumazione perdura fino alla regolarizzazione o autorizzazione; la prescrizione va valutata alla luce di tale natura e delle norme sul termine di improcedibilità (art. 344-bis c.p.p.)
  • La regolarizzazione postuma (es. deposito dell'attestazione di idoneità sismica) non estingue automaticamente la responsabilità penale per le contravvenzioni antisismiche, ma costituisce "condotta susseguente" rilevante ai fini della valutazione complessiva della tenuità dell'offesa ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; il giudice deve valutare tale elemento insieme agli altri parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • Dopo la riforma del 2022, l'art. 131-bis c.p. è applicabile più ampiamente e richiede che il giudice consideri esplicitamente le condotte successive al reato; tuttavia la presenza di una condotta riparatoria non implica automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità: serve una valutazione globale sulla reduzirne la gravità
  • La gravità oggettiva del fatto può da sola giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche; il giudice non è obbligato a motivare su tutti gli altri elementi indicati dall'art. 133 c.p. se la gravità è evidente
  • In caso di annullamento parziale con rinvio per verificare l'applicabilità della particolare tenuità, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo l'annullamento; l'affermazione di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile

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