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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31007/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un consorzio industriale ha agito per far accertare che gli appartenessero, in via sostanziale, i soprassuoli e i sottosuoli di una strada industriale e della rete idrico-potabile da esso realizzate su fondi formalmente intestati a società private, nonché per ottenere il riconoscimento del diritto alle indennità espropriative negate nell’ambito di una successiva procedura condotta da un soggetto concessionario. La vicenda traeva origine da una precedente procedura espropriativa avviata per realizzare infrastrutture di interesse pubblico, finanziate con fondi pubblici e precedute da occupazioni d’urgenza e immissioni in possesso, ma senza la successiva adozione del decreto di esproprio. Il ricorrente ha sostenuto che, venuti meno i presupposti del procedimento ablatorio, la fattispecie dovesse essere ricondotta all’art. 936 c.c. e non all’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d’appello per violazione di legge, lamentando l’erronea qualificazione della controversia come riconducibile, anche solo mediatamente, all’esercizio di poteri espropriativi e quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini del riparto di giurisdizione, rileva il petitum sostanziale individuato dalla causa petendi e non la sola qualificazione formale della domanda come azione di accertamento della proprietà. Nel caso concreto, la pretesa era inscindibilmente collegata a fatti e comportamenti posti in essere nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura espropriativa, con realizzazione delle opere su fondi altrui in esercizio, almeno iniziale, di un pubblico potere ablatorio. Per questa ragione la controversia rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma evocata come vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione

  • art. 936 c.c.

    invocato dal ricorrente quale disciplina della costruzione su fondo altrui; la Corte non lo ritiene decisivo per radicare la giurisdizione ordinaria

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    richiamato dal ricorrente come base pubblicistica della vicenda acquisitiva; la Corte lo considera parte del contesto normativo che collega la domanda all’esercizio di poteri espropriativi

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    individua la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie su atti, provvedimenti, accordi e comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità

  • art. 5 c.p.c.

    la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, da valutarsi attraverso la causa petendi e la natura della posizione dedotta in giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    previsto il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non conta la qualificazione formale della domanda ma il petitum sostanziale, da ricavare dalla causa petendi e dai fatti allegati.
  • Quando la pretesa di accertamento della proprietà o delle conseguenze patrimoniali è inscindibilmente collegata a comportamenti tenuti nell’ambito di un procedimento espropriativo e riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • Non è sufficiente invocare una norma di diritto civile sulla costruzione su suolo altrui per sottrarre la lite alla giurisdizione amministrativa se il titolo sostanziale fatto valere dipende da una vicenda ablativa pubblicistica non esaurita regolarmente.
  • La mera circostanza che il procedimento espropriativo non si sia concluso con il decreto di esproprio non elide, di per sé, il collegamento della domanda agli atti e ai comportamenti della pubblica amministrazione o del soggetto esercente funzioni pubbliche nel procedimento ablativo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneCompravendita immobiliareProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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