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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32191/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di un controllo della polizia locale, veniva contestato alla proprietaria di un’autovettura che il veicolo risultava privo di copertura assicurativa obbligatoria e veniva irrogata una sanzione amministrativa. L’interessata proponeva opposizione sostenendo che una polizza RCA con una compagnia assicurativa esistesse e che la copertura decorresse dalle ore 24 del 15 maggio 2018; deduceva inoltre che l’auto era parcheggiata e non circolante al momento dell’accertamento, che la documentazione rilasciata dall’assicuratore dovesse prevalere sulle risultanze della banca dati e che il giudice di merito avesse errato nel ritenere che la copertura decorresse solo dal pagamento del premio. Nel ricorso per cassazione denunciava violazione dell’art. 193 cod. strada, degli artt. 1901 e 2702 c.c., vizi motivazionali e omessa pronuncia, insistendo sulla prova documentale della copertura assicurativa e sull’asserita irrilevanza della scadenza della precedente polizza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che la legittimazione passiva spettasse al Comune e non al corpo di polizia locale. Nel merito, ha affermato che era irrilevante che il veicolo fosse parcheggiato e che, al momento del controllo, la precedente assicurazione era scaduta e il periodo di tolleranza di quindici giorni era già decorso, con conseguente sospensione della copertura. Il successivo pagamento del premio effettuato il 21 maggio 2018 non poteva produrre effetti retroattivi né sanare l’illecito già consumato; inoltre, la sospensione della copertura assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le intimate non hanno svolto difese. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 193 cod. strada

    La circolazione senza copertura assicurativa integra l’illecito anche quando la copertura risulti sospesa; la violazione sussiste al momento del controllo se il veicolo non è assicurato o la garanzia è sospesa.

  • art. 1901 c.c.

    Il mancato pagamento del premio o della rata comporta sospensione della garanzia, con richiamo al periodo di tolleranza di quindici giorni per il premio successivo al primo.

  • art. 2702 c.c.

    La ricorrente lo invocava per attribuire prevalenza alla documentazione assicurativa, ma la Corte non ha ritenuto tale documento idoneo a superare l’assenza di copertura al momento dell’accertamento.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata proposta, ma il ricorso è stato ritenuto infondato nel suo complesso.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione.

  • art. 375 c.p.c.

    Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata fissata l’adunanza in camera di consiglio a seguito della proposta del relatore.

  • art. 13 d.p.r. n. 115/2002

    1° co. quater; 10° co. bis

    È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 990/1969

    È richiamata come base normativa del sistema di assicurazione obbligatoria RCA in relazione alla disciplina del premio e della sospensione.

Massime di principio

  • In materia di assicurazione obbligatoria RCA, la mancanza di copertura al momento dell’accertamento integra l’illecito amministrativo previsto dall’art. 193 cod. strada, anche se il veicolo è soltanto parcheggiato.
  • La sospensione della garanzia assicurativa per mancato pagamento del premio opera non solo nei rapporti interni tra assicurato e assicuratore, ma anche verso i terzi danneggiati e verso l’autorità che accerta la violazione.
  • Il pagamento tardivo del premio, effettuato dopo la scadenza del periodo di tolleranza e dopo la consumazione dell’illecito, non ha efficacia retroattiva né sana la violazione già perfezionata.
  • Ai fini dell’opposizione a sanzione per circolazione senza assicurazione, non basta invocare una decorrenza formale indicata nel certificato se, in fatto, al momento del controllo la polizza precedente era scaduta e la garanzia era sospesa.
  • Nel giudizio di opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione da cui dipendono gli agenti accertatori, non al corpo di polizia locale privo di autonoma soggettività processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssicurazioniMora
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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