Cassazione Civile, Ordinanza n. 28040/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, applicando il metodo sintetico (redditometro) ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, ha rideterminato in aumento i redditi dichiarati per gli anni 2007 e 2008, valorizzando elementi di capacità contributiva quali il possesso di due autovetture, una polizza assicurativa e la proprietà dell'abitazione familiare con pagamento di rate di mutuo. Il contribuente ha impugnato l'atto e la CTP ha annullato parzialmente l'accertamento; in appello la CTR Lombardia ha accolto l'appello incidentale dell'Ufficio e respinto quello principale del contribuente, confermando integralmente l'accertamento. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto il suo appello privo di specificità perché riproduttivo del ricorso introduttivo; 2) violazione dell'art. 38, commi 4 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973 e del D.M. 10 settembre 1992, contestando il criterio di calcolo utilizzato dall'Ufficio, che avrebbe sommato le rate di mutuo al valore tabellare dell'immobile e applicato il coefficiente ministeriale; 3) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, assumendo che la CTR non avesse spiegato adeguatamente le ragioni del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento di quello incidentale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR aveva sì osservato la scarsa specificità delle doglianze, ma non aveva dichiarato inammissibile l'appello, decidendo comunque nel merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando la legittimità, per il redditometro applicabile ratione temporis, del meccanismo del D.M. 10 settembre 1992 che prevede l'addizione delle rate di ammortamento del mutuo al valore tabellare dell'immobile e la successiva applicazione del coefficiente previsto. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, escludendo la motivazione apparente perché la sentenza d'appello indicava gli elementi concreti di capacità contributiva e superava il minimo costituzionale di motivazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
l'appello nel processo tributario deve contenere doglianze specifiche avverso la sentenza di primo grado; tuttavia, nel caso esaminato, la CTR non ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione ma ha deciso nel merito.
art. 38, commi 4 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973
legittima l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi di capacità contributiva e delle presunzioni reddituali previste dalla disciplina del redditometro.
D.M. 10 settembre 1992
per gli accertamenti applicabili ratione temporis, le rate di ammortamento del mutuo e i canoni di locazione delle abitazioni devono essere addizionati all'importo tabellare e il totale va moltiplicato per il coefficiente previsto, ridotto di una unità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro invocato per censurare nullità della sentenza e motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiede che la sentenza del giudice tributario sia motivata.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
la motivazione è sufficiente se supera il c.d. minimo costituzionale; nel caso, tale soglia è stata ritenuta integrata.
Cass. sez. un. n. 8053/2014
richiamata per il principio del minimo costituzionale della motivazione.
Cass. n. 1454 del 2021
richiamata per la legittimità del meccanismo del redditometro disciplinato dal D.M. 10 settembre 1992.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato nei casi stabiliti dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando la censura riguardi un passaggio argomentativo della motivazione che non costituisce la reale base decisoria.
- Nel sistema dell'accertamento sintetico applicabile ratione temporis, il D.M. 10 settembre 1992 legittima il calcolo del reddito presunto mediante l'addizione delle rate di mutuo o dei canoni di locazione al valore tabellare dell'immobile e la successiva applicazione del coefficiente ministeriale previsto.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando individua gli elementi concreti di capacità contributiva posti a base dell'accertamento e consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, superando il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- Nel redditometro, la disponibilità di beni e servizi può costituire indice di capacità contributiva se il giudice di merito accerta in fatto la concretezza degli elementi valorizzati dall'Ufficio e la loro idoneità a sorreggere la pretesa tributaria.
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