Cassazione Civile, Ordinanza n. 25371/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva concluso una transazione con un istituto bancario, nell'ambito di una procedura esecutiva promossa contro di lui quale garante di una società terza. La banca si era impegnata a cancellare, entro un termine, i pignoramenti trascritti sui suoi immobili e a rinunciare ai giudizi esecutivi. Il ricorrente ha dedotto che la cancellazione era avvenuta in ritardo e che tale ritardo aveva determinato la revoca di mandati/agenti da parte di società con cui intratteneva rapporti commerciali, oltre a un pregiudizio economico patrimoniale e non patrimoniale. In giudizio ha chiesto il risarcimento di oltre 2,5 milioni di euro. La Corte d'appello ha riconosciuto l'inadempimento della banca, ma ha negato il nesso causale tra tale omissione e il danno allegato, escludendo altresì l'utilità delle prove testimoniali richieste. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 1218 e 1226 c.c., sostenendo che il danno era provabile anche per presunzioni e che gli elementi documentali prodotti fossero idonei a dimostrarlo; dall'altro, violazione degli artt. 244 e 345 c.p.c. per il mancato ingresso delle prove orali e della consulenza tecnica. La banca ha proposto ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato la transazione e qualificato come inadempimento un'obbligazione che, secondo la sua prospettazione, presupponeva la previa estinzione della procedura esecutiva e quindi non era immediatamente esigibile o era impossibile ab origine. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto assorbito il ricorso incidentale e inammissibile quello principale, osservando che i motivi del ricorrente non attingevano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla mancata prova del danno in sé, ma sull'assenza di prova del nesso causale tra il ritardo nella cancellazione del pignoramento e la perdita dei rapporti commerciali e delle provvigioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del soggetto che chiedeva il risarcimento e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società bancaria. Ha compensato le spese di lite e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo. La decisione si fonda sulla considerazione che il ricorso principale non censurava la vera ragione del rigetto in appello, cioè la mancanza di prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno lamentato; di conseguenza, le doglianze sulla prova del danno e sulle ammissioni istruttorie risultavano inconferenti.
Norme richiamate
Richiamato per la responsabilità del debitore per inadempimento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché i motivi non colgono la ratio decisoria sulla mancanza di nesso causale.
Richiamato dal ricorrente per la liquidazione equitativa del danno; la censura è ritenuta inconferente rispetto alla decisione impugnata, centrata sul nesso causale.
Evocato per la dedotta erronea mancata ammissione della prova testimoniale.
Evocato per la dedotta erronea preclusione istruttoria in appello.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di diligenza nell'adempimento.
Richiamato nel ricorso incidentale per censurare l'interpretazione della clausola transattiva.
Invocato nel ricorso incidentale quale criterio interpretativo per attribuire efficacia alla clausola contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento per inadempimento contrattuale, la censura deve investire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il rigetto si fonda sulla mancata prova del nesso causale, è inconferente contestare soltanto la prova dell'esistenza o dell'entità del danno.
- La prova del danno può essere anche presuntiva, ma ciò non esonera la parte dall'allegare e dimostrare in modo coerente il collegamento causale tra l'inadempimento dedotto e le conseguenze pregiudizievoli lamentate.
- Le doglianze relative all'ammissione di prove testimoniali o tecniche sono irrilevanti se il giudice di merito ha escluso a monte la causalità tra la condotta e il pregiudizio, ritenendo alternative e autonome le ragioni dell'evento dannoso.
- In sede di interpretazione del contratto, la contestazione dell'assetto obbligatorio è assorbita quando la parte non ha interesse concreto a rimuovere un accertamento di mero inadempimento che non sia stato ritenuto fonte di responsabilità risarcitoria nel caso specifico.
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