Sentenza n. 1132/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire per la realizzazione di una struttura ricettiva su aree interessate da opere pubbliche infrastrutturali e dal progetto di risoluzione delle relative interferenze
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore infrastrutturale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune in favore di una privata per la realizzazione di una struttura ricettiva, deducendo la violazione degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 380/2001, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e coerenza dell'azione amministrativa. La società ha rappresentato che le aree erano interessate da un'opera ferroviaria di rilevante interesse strategico e dal progetto, già conosciuto dal Comune e oggetto di conferenze di servizi, per la risoluzione delle interferenze tra il tracciato ferroviario e i metanodotti. Ha sostenuto che il titolo edilizio fosse incompatibile con le opere pubbliche programmate e formalmente avviate, in violazione delle misure di salvaguardia previste dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Sono state inoltre dedotte la violazione delle disposizioni di accelerazione e semplificazione connesse agli interventi PNRR, la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990 e dei principi di leale collaborazione e buon andamento. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso, la carenza originaria e sopravvenuta dell'interesse e, comunque, l'infondatezza nel merito. In particolare, ha sostenuto che la ricorrente avesse avuto conoscenza dell'intervento già a seguito di un sopralluogo e che l'interesse fosse escluso o venuto meno per la possibilità di ricorrere a poteri ablatori e per l'avvenuta imposizione coattiva di servitù e immissione in possesso delle aree.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo che la mera percezione dell'attività edificatoria, la recinzione di cantiere o il cartello del permesso non dimostrassero la piena conoscenza degli elementi essenziali del titolo e della sua concreta incidenza lesiva. Poiché le censure riguardavano non l'astratta edificabilità dell'area, ma le concrete modalità dell'intervento e la sua interferenza con infrastrutture di trasporto del gas e opere pubbliche programmate, il termine decorreva dalla conoscenza degli atti progettuali o dalla possibilità di apprezzare consistenza, ubicazione e caratteristiche dell'opera. Tale conoscenza è stata ritenuta acquisita soltanto mediante l'accesso agli atti. È stata respinta anche l'eccezione di carenza originaria dell'interesse: la disponibilità di poteri espropriativi o di imposizione coattiva di servitù costituisce uno strumento autonomo e distinto dall'impugnazione del titolo edilizio e non esclude l'interesse a rimuovere l'atto asseritamente lesivo. È stata inoltre respinta l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'immissione in possesso e la disponibilità materiale delle aree non eliminavano automaticamente l'utilità derivante dall'annullamento del titolo, anche in relazione alla stabilità e coerenza della pianificazione infrastrutturale. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Comune, al momento del rilascio del permesso, conosceva una procedura già avviata per la realizzazione di un'opera pubblica strategica e di interventi incidenti sulle medesime aree. Esso avrebbe dovuto valutare la domanda edilizia alla luce delle misure di salvaguardia dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e verificarne la compatibilità con l'assetto pianificatorio in itinere. L'omessa considerazione della procedura infrastrutturale, nonostante la partecipazione comunale alle conferenze di servizi, ha integrato violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 380/2001, violazione dei principi di buon andamento e imparzialità eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca e difetto di istruttoria. Il permesso di costruire e gli atti impugnati sono stati annullati. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni.
Norme richiamate
misure di salvaguardia di cui all’art. 12, comma 3, D.P.R. 380/2001
L'amministrazione comunale deve considerare le misure di salvaguardia e non assentire interventi edilizi suscettibili di compromettere la futura pianificazione urbanistica o la realizzazione di opere pubbliche già programmate e formalmente avviate.
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dal permesso di costruire.
art. 97 Cost.
principi di buon andamento e imparzialità
Il rilascio del titolo edilizio senza considerare un assetto programmatorio infrastrutturale già conosciuto dall'amministrazione contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alle garanzie partecipative del procedimento.
art. 35, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 104/2010
Disciplina l'inammissibilità per carenza originaria dell'interesse e l'improcedibilità quando l'interesse venga meno nel corso del giudizio.
per proporre una domanda è necessario un interesse concreto, personale e attuale alla decisione
L'interesse a ricorrere deve essere concreto, personale e attuale e deve permanere sino alla decisione.
Rende applicabile al processo amministrativo il principio sull'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c.
art. 52-quinquies d.P.R. 327/2001
I poteri ablatori in materia di infrastrutture energetiche sono autonomi rispetto alla tutela giurisdizionale contro un titolo edilizio lesivo e la loro disponibilità non esclude l'interesse all'impugnazione.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Ha costituito, unitamente all'art. 26 c.p.a., la base per la compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità e complessità della controversia.
Richiamato per la regolazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nei giudizi promossi da terzi contro titoli edilizi, la piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione non deriva dalla mera percezione dell'attività edificatoria, dalla recinzione del cantiere o dal cartello dei lavori, quando le censure riguardano la concreta interferenza dell'intervento con infrastrutture o interessi pubblici; occorre invece la conoscenza degli elementi essenziali del titolo e della sua concreta incidenza lesiva, acquisibile anche mediante la conoscenza degli atti progettuali.
- La disponibilità di poteri espropriativi o di imposizione coattiva di servitù non esclude l'interesse concreto e attuale a impugnare un titolo edilizio ritenuto incompatibile con la pianificazione o con opere pubbliche, poiché gli strumenti ablatori e la tutela giurisdizionale contro il titolo sono autonomi e perseguono effetti diversi.
- L'imposizione coattiva di servitù, l'occupazione temporanea o l'immissione in possesso delle aree non determinano automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio contro un permesso di costruire interferente con opere pubbliche; deve essere verificata in concreto l'assenza di qualsiasi utilità residua derivante dall'annullamento, anche rispetto alla stabilità e coerenza dell'assetto programmatorio pubblico.
- Quando un'amministrazione comunale conosce una procedura formalmente avviata per la realizzazione di un'opera pubblica destinata a incidere sulle medesime aree oggetto di una domanda edilizia, deve valutare il titolo alla luce delle misure di salvaguardia dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e verificarne la compatibilità con la pianificazione infrastrutturale in itinere.
- Il rilascio di un permesso di costruire senza considerare una procedura infrastrutturale pubblica già conosciuta dall'amministrazione integra violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 e può configurare eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà estrinseca, oltre alla violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.
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