Sentenza n. 16022/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento m_d -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, adottato dal Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare – con cui veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 13 giugno 2023 avverso la scheda valutativa n. d'ordine 47 relativa al periodo dal -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 15 maggio 2023, e per l'effetto della citata scheda valutativa n. d'ordine 47, e di ogni atto presupposto, conseguente, collegato e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico contro la scheda valutativa n. 47, recante la qualifica finale «nella media», relativa a un periodo di servizio presso una centrale operativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico e la scheda valutativa n. 47, deducendo violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere per motivazione erronea, illogica e incongrua, errore nei presupposti, contraddittorietà e irragionevolezza. Ha sostenuto che la qualifica «nella media» fosse incompatibile con le valutazioni positive contenute nella motivazione, che riconosceva serietà, adeguato svolgimento delle mansioni e rendimento soddisfacente, e con i giudizi più favorevoli degli anni precedenti. Ha inoltre contestato che le sue qualità professionali e personali potessero subire una flessione senza contestazioni disciplinari o specifici addebiti, sostenendo che i superiori avrebbero dovuto sollecitarlo a migliorare; ha infine dedotto un pregiudizio alla partecipazione a procedure concorsuali e a una procedura per l'assegnazione ai Reparti Speciali. In giudizio l'Amministrazione ha anche riferito che il successivo rapporto informativo n. 48, relativo allo stesso incarico e recante rendimento «soddisfacente», non era stato impugnato e che il militare era stato poi trasferito, a domanda, a un altro reparto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ribadito che i giudizi caratteristici del personale militare esprimono ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di abnormità manifesta, quale arbitrarietà, irrazionalità manifesta o travisamento dei fatti, che il ricorrente deve dimostrare; nel caso concreto non erano stati indicati elementi specifici di tale abnormità, ma soltanto una diversa valutazione del proprio operato. Ha respinto la censura di difetto di motivazione: il giudizio complessivo può essere sintetico quando corrisponde alle valutazioni analitiche e non deve necessariamente indicare singoli episodi di servizio. Ha escluso che le valutazioni pregresse vincolassero quella relativa al periodo in esame, poiché ciascun giudizio è autonomo e riferito al periodo considerato; la flessione rispetto al passato non era, da sola, indice di eccesso di potere né fondava un affidamento al mantenimento della qualifica precedente. Non ricorrevano le circostanze che avrebbero potuto richiedere una motivazione più dettagliata, quali una riduzione considerevole e inattesa o un improvviso abbassamento delle qualifiche costanti. Ha inoltre escluso la necessità di contestazioni disciplinari o specifici addebiti per formulare una valutazione meno positiva, sufficiente essendo una rappresentazione riassuntiva e logicamente coerente del rendimento. Ha osservato infine che il successivo rapporto informativo n. 48, non impugnato, confermava sostanzialmente il giudizio. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Da ciò consegue che, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato.
L'obbligo di motivazione della scheda valutativa è soddisfatto anche senza indicare episodi specifici, quando il giudizio riassuntivo risulti coerente con le valutazioni espresse.
Tale operazione di confronto, come eccepito dall’Amministrazione, è espressamente interdetta dalle fonti normative di settore, compendiate nel d.lgs. n. 66/2010 e nel D.P.R. 15 marzo 2010, n.90. e dalle I.D.C. 2008 nelle quali sono dettati i principi generali che regolano la documentazione caratteristica, tra i quali innanzitutto l’autonomia dei giudizi, per cui la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni pregresse.
La documentazione caratteristica applica il principio di autonomia delle valutazioni: il giudizio riferito a un periodo non può essere condizionato dai giudizi relativi a periodi precedenti.
Tale operazione di confronto, come eccepito dall’Amministrazione, è espressamente interdetta dalle fonti normative di settore, compendiate nel d.lgs. n. 66/2010 e nel D.P.R. 15 marzo 2010, n.90. e dalle I.D.C. 2008 nelle quali sono dettati i principi generali che regolano la documentazione caratteristica, tra i quali innanzitutto l’autonomia dei giudizi, per cui la valutazione espressa per un dato periodo non può essere influenzata dalle valutazioni pregresse.
La disciplina della documentazione caratteristica impedisce che il giudizio riferito a un periodo di servizio sia influenzato dalle valutazioni pregresse.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 ottobre 2026, svoltasi tramite collegamento da remoto ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm. la causa è stata trattenuta in decisione.
La disposizione è richiamata per lo svolgimento dell'udienza da remoto; la sentenza non ne sviluppa un'interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- I giudizi contenuti nella documentazione caratteristica del personale militare sono espressione di ampia discrezionalità tecnica. Il sindacato giurisdizionale non può sostituire la valutazione del giudice a quella dei superiori gerarchici e può intervenire soltanto in presenza di abnormità manifesta, quale arbitrarietà, irrazionalità manifesta o travisamento dei fatti, da dimostrare sulla base di elementi oggettivi.
- La motivazione complessiva di una scheda valutativa militare può essere sintetica quando corrisponde alle valutazioni analitiche delle singole qualità; non è necessario che indichi fatti o episodi specifici che esemplifichino il giudizio, purché la valutazione del rendimento sia riassuntiva e logicamente coerente.
- Ogni valutazione caratteristica è autonoma e riguarda esclusivamente il periodo di servizio considerato. Le valutazioni pregresse, anche se più favorevoli, non vincolano il giudizio successivo e il loro contrasto con una valutazione meno positiva non è, da solo, sintomo di eccesso di potere né fonda un affidamento al mantenimento della qualifica precedente.
- La formulazione di un giudizio militare meno favorevole non richiede necessariamente contestazioni documentate di violazioni dei doveri d'ufficio o specifici addebiti comportamentali: è sufficiente che la scheda rappresenti in modo riassuntivo e logicamente coerente il rendimento nel periodo di riferimento.
- Una motivazione più dettagliata può essere necessaria in presenza di discordanze tra i giudizi del compilatore e del revisore o di una riduzione considerevole, apprezzabile e inattesa dei punteggi o di un improvviso abbassamento di qualifiche costanti; tali presupposti non ricorrono per una flessione contenuta accompagnata da un giudizio complessivamente positivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2698/2026 - Catania, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2702/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 5777/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 5788/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4590/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4601/2026 - Milano, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →