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Sentenza

Sentenza n. 4601/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza n.-OMISSIS- del 24 aprile 2026, emessa dal Comune di Rozzano e notificata in pari data, con la quale è stato disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività di FORESTERIA LOMBARDA -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- CIR -OMISSIS- – CIN -OMISSIS-, FORESTERIA LOMBARDA -OMISSIS- CIR -OMISSIS- – CIN -OMISSIS-, FORESTERIA LOMBARDA -OMISSIS- CIR -OMISSIS- – CIN -OMISSIS-e FORESTERIA LOMBARDA -OMISSIS- CIR -OMISSIS- – CIN -OMISSIS-, con inibizione immediata dell’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera.

Giustizia amministrativa202601651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del 24 aprile 2026 che disponeva il divieto immediato di prosecuzione dell’attività delle quattro foresterie lombarde gestite dalla ricorrente e l’inibizione dell’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (gestore ricettivo)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Rozzano, recependo gli accertamenti della Città Metropolitana, aveva ritenuto che le quattro foresterie fossero gestite unitariamente e risultassero assimilabili a una Residenza Turistico Alberghiera, senza possedere i requisiti minimi obbligatori, disponendo quindi l’immediata cessazione dell’attività. In sede cautelare il TAR aveva sospeso l’ordinanza e disposto il riesame della situazione in fatto, considerando gli adeguamenti strutturali e gestionali comunicati dalla società il 1° e il 2 aprile 2026. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Dopo il riesame, il Comune ha revocato in autotutela l’ordinanza impugnata, rimuovendo con effetti ex nunc il pregiudizio contestato. Le parti hanno concordemente dichiarato che la revoca soddisfaceva integralmente l’interesse sostanziale della ricorrente e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha accolto tale richiesta ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la piena soddisfazione sopravvenuta mediante un autonomo provvedimento amministrativo di secondo grado rendeva inutile la pronuncia sul merito. Ha escluso l’estinzione per rinuncia, poiché la soddisfazione derivava dall’atto di autotutela e non dalla rinuncia della parte, e ha compensato integralmente le spese in conformità alla richiesta concorde.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere - da intendersi quale ipotesi qualificata di sopravvenuta carenza di interesse - ricorre quando l’amministrazione, in sede di autotutela, adotta un atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata in giudizio, con ciò venendo meno l’utilità di una pronuncia nel merito.

    La cessazione della materia del contendere presuppone che un atto sopravvenuto dell’amministrazione soddisfi integralmente la pretesa sostanziale fatta valere, così da eliminare l’utilità di una decisione di merito.

  • art. 84 c.p.a.

    Non può invece pronunciarsi l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a., atteso che la formula della cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. è quella correttamente applicabile quando - come nel caso di specie - la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente deriva da un autonomo provvedimento amministrativo di secondo grado adottato spontaneamente dall’amministrazione, sia pure a valle di un riesame ordinato in via cautelare.

    Quando l’interesse sostanziale del ricorrente è soddisfatto da un autonomo provvedimento amministrativo sopravvenuto, la pronuncia appropriata è la cessazione della materia del contendere, non l’estinzione per rinuncia.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, facendo venir meno l’utilità di una pronuncia sul merito.
  • La soddisfazione sopravvenuta della pretesa per effetto di un autonomo provvedimento amministrativo di secondo grado comporta la cessazione della materia del contendere, e non l’estinzione per rinuncia, anche quando il provvedimento sia adottato dopo un riesame sollecitato in sede cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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