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Sentenza

Sentenza n. 4590/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 6756/2025 emessa del Tribunale di Milano, Sezione Prima Civile, in data 9 settembre 2025.

Giustizia amministrativa202601828

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Prima Civile, n. 6756/2025, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di somme risarcitorie, spese processuali e spese di CTU

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Gli eredi della paziente deceduta dopo un'emotrasfusione avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Prima Civile, con sentenza n. 6756/2025 del 9 settembre 2025, la condanna del Ministero della Salute al pagamento di € 231.852,35 a favore di Fabrizio Antonio De Guglielmo e di € 300.549,35 a favore di Debhora Barbara De Guglielmo, oltre interessi legali dalla pubblicazione al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite e delle spese di CTU. La sentenza, notificata al Ministero il 17 settembre 2025, era passata in giudicato, ma non era stata eseguita. Dopo il decesso di Debhora Barbara De Guglielmo, il fratello Fabrizio Antonio, suo unico erede e già attore nel giudizio civile, agiva tramite procuratrice generale. La procuratrice e i difensori antistatari hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato di avere pagato il 5 agosto 2026 quanto dovuto in esecuzione della sentenza civile; l'avvenuto pagamento è stato confermato dai ricorrenti in camera di consiglio. Poiché la pretesa azionata in ottemperanza risultava integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero, liquidandole in € 1.000,00, oltre oneri e spese generali, e ha disposto la rifusione del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione da parte dell'amministrazione del comando contenuto nel titolo giudiziale, intervenuta durante il processo e confermata dalle parti, determina la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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