Sentenza n. 2702/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento implicito di revisione annuale presupposto al rilascio della patente valida dal 24 giugno 2025 al 23 giugno 2026 e atti consequenziali che reiteravano la limitazione annuale
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di patente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla precedente sentenza del TAR, passata in giudicato, che aveva annullato il provvedimento del 3 maggio 2019 di conferma della patente con validità limitata a un anno, per difetto di motivazione sulla persistenza dei dubbi relativi ai requisiti psicofisici necessari alla guida. Nonostante la diffida del 20 marzo 2025, la Regione ha rilasciato una nuova patente con validità dal 24 giugno 2025 al 23 giugno 2026. Il ricorrente ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, poiché la limitazione annuale era stata reiterata senza un provvedimento espresso, una nuova istruttoria e una motivazione puntuale, specifica e conoscibile. Ha chiesto la declaratoria di nullità, l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poiché in Sicilia le funzioni amministrative in materia di motorizzazione civile sono state trasferite alla Regione ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 296/2000. Ha accolto nel merito il ricorso: la precedente sentenza imponeva, in caso di nuovo esercizio del potere, un’istruttoria attuale e una motivazione esplicita, specifica e conoscibile sui dubbi di persistente inidoneità psicofisica. L’Amministrazione, benché sollecitata con ordinanza istruttoria, non ha prodotto il provvedimento presupposto né documenti sanitari o valutativi aggiornati; il solo documento attestava la nuova validità annuale. Tale mancato adempimento documentale e processuale consente di inferire che la limitazione sia stata reiterata senza adeguato supporto e non dimostra un esercizio del potere conforme al giudicato. Il Tribunale ha quindi dichiarato nullo per violazione del giudicato il provvedimento implicito di revisione annuale e gli atti consequenziali nella parte in cui reiteravano la limitazione senza adeguata motivazione; ha ordinato alla Regione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni, adottando un provvedimento espresso, preceduto da idonea istruttoria e sorretto da motivazione puntuale, specifica e conoscibile. Per l’eventuale inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile del Servizio provinciale della Motorizzazione Civile di Catania, con facoltà di delega e termine di sessanta giorni, previa segnalazione del ricorrente. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo sufficiente la nomina del commissario. Ha condannato le Amministrazioni regionali, in solido, a pagare le spese di lite liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato, compensando le spese nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 296/2000
La stessa sentenza n. -OMISSIS-, di cui si chiede l’ottemperanza, ha puntualmente osservato che nella Regione Sicilia le funzioni amministrative relative alla motorizzazione civile sono transitate nella competenza della Regione non potendosi predicare, in tale materia, il parallelismo tra funzione legislativa (che resta allo Stato) e funzione amministrativa, che ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 296/2000 è stata trasferita alla Regione Siciliana, con l’eccezione delle competenze dei centri prova autoveicoli.
Le funzioni amministrative relative alla motorizzazione civile in Sicilia spettano alla Regione, con l’eccezione delle competenze dei centri prova autoveicoli; gli atti adottati nell’esercizio di tali funzioni sono quindi imputabili alla Regione e non allo Stato.
art. 119 d.lgs. n. 285/1992
Nella medesima pronuncia questo Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 119 del d.lgs. n. 285/1992 quale fondamento del potere di riduzione del periodo di validità della patente e l’art. 128 del medesimo decreto quale disciplina del provvedimento di revisione, evidenziando che tale misura non ha natura sanzionatoria, bensì cautelare-preventiva, essendo finalizzata alla tutela della sicurezza della circolazione, e che proprio per la sua natura ampiamente discrezionale richiede una compiuta motivazione circa i dubbi sulla permanenza dell’idoneità psicofisica alla guida.
Il potere di ridurre il periodo di validità della patente ha natura cautelare-preventiva e discrezionale; il suo esercizio richiede una motivazione compiuta sui dubbi circa la permanenza dell’idoneità psicofisica alla guida.
art. 128 d.lgs. n. 285/1992
Nella medesima pronuncia questo Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 119 del d.lgs. n. 285/1992 quale fondamento del potere di riduzione del periodo di validità della patente e l’art. 128 del medesimo decreto quale disciplina del provvedimento di revisione, evidenziando che tale misura non ha natura sanzionatoria, bensì cautelare-preventiva, essendo finalizzata alla tutela della sicurezza della circolazione, e che proprio per la sua natura ampiamente discrezionale richiede una compiuta motivazione circa i dubbi sulla permanenza dell’idoneità psicofisica alla guida.
Il provvedimento di revisione della patente è misura cautelare-preventiva, non sanzionatoria, diretta alla sicurezza della circolazione e deve essere sorretto da una motivazione compiuta sui dubbi relativi alla permanenza dell’idoneità psicofisica.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Ne consegue che l’Amministrazione non ha assolto né all’onere documentale di cui all’art. 46, comma 2, cod. proc. amm., espressamente richiamato nell’ordinanza istruttoria, né al più sostanziale onere di comprovare la conformità del proprio operato al giudicato.
Nel giudizio, l’Amministrazione è tenuta a depositare gli atti e i documenti rilevanti; il mancato assolvimento dell’onere documentale concorre, nel caso concreto, a escludere che sia stata dimostrata la conformità dell’azione amministrativa al giudicato.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Come preannunciato nella richiamata ordinanza istruttoria, tale persistente inadempimento assume rilievo decisivo anche ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., giacché consente d’inferire che la limitazione annuale della validità della patente non sia stata sorretta da un apparato motivazionale idoneo e che, comunque, l’Amministrazione non sia in grado di dimostrare l’esistenza di un riesercizio del potere conforme ai vincoli scaturenti dal giudicato.
Il giudice può trarre argomenti di prova dal persistente inadempimento dell’Amministrazione a un ordine istruttorio; nel caso concreto, la mancata produzione degli atti ha consentito di inferire l’assenza di adeguata motivazione e di un riesercizio del potere conforme al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Non si ritiene di dover comminare la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., integrando la nomina del commissario ad acta misura idonea a garantire la satisfattività della pretesa del ricorrente.
La penalità di mora può non essere applicata quando, nel caso concreto, la nomina di un commissario ad acta è ritenuta misura sufficiente a garantire l’attuazione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la verifica di conformità non riguarda la mera possibilità astratta di un nuovo esercizio del potere, ma la concreta corrispondenza dell’attività amministrativa successiva al comando giudiziale e all’assetto di interessi definito dal giudicato.
- Viola o elude il giudicato l’Amministrazione che, dopo l’annullamento di una misura per difetto di motivazione, ne reiteri in fatto gli effetti senza una nuova istruttoria e senza un provvedimento espresso, motivato in modo specifico e conoscibile, che dia conto dei presupposti richiesti dal giudicato.
- Il persistente mancato deposito, da parte dell’Amministrazione, degli atti richiesti con ordine istruttorio può essere valutato ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e consentire di inferire l’assenza dei presupposti documentali e motivazionali dell’azione amministrativa contestata.
- Il potere di ridurre la durata di validità della patente o di disporne la revisione, in quanto cautelare-preventivo e discrezionale, richiede una valutazione istruttoria e una motivazione che rendano percepibili i dubbi sulla permanenza dell’idoneità psicofisica alla guida.
- Quando le funzioni amministrative in materia di motorizzazione civile sono state trasferite alla Regione Siciliana, gli atti adottati nell’esercizio di tali funzioni sono imputabili all’Amministrazione regionale e non al Ministero, salvo le competenze espressamente rimaste statali.
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