Sentenza n. 5788/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 3944/2023 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 6070/2023, pubblicata in data 9/10/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad assegnare la Carta elettronica del docente per l’a.s. 2022/2023, per l’importo di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 3944/2023 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 ottobre 2023, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica del docente per l’a.s. 2022/2023, per un valore di 500 euro, da utilizzare entro due anni dalla pubblicazione della sentenza. La pronuncia era divenuta definitiva sul capo relativo alla Carta: l’appello della docente aveva riguardato soltanto la compensazione delle spese ed era stato respinto dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 142/2025, non impugnata. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha domandato l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza, ritenendo dimostrati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Riconosce sulla somma dovuta gli interessi legali dalla data di passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., non risultando provati danni ulteriori. Per l’ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Prefetto di Roma, che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione della persistente inerzia da parte della ricorrente. L’eventuale compenso commissariale, se dovuto, è fissato in 500 euro a carico del Ministero. Il Ministero è inoltre condannato a pagare le spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (dimostrato dalla produzione della sentenza di appello proposto avverso la stessa – pronuncia limitata al capo sulla compensazione delle spese giudiziali -, e dalla certificazione di cancelleria di mancata impugnazione di tale sentenza di appello) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
L’ottemperanza è accoglibile quando sia comprovato il passaggio in giudicato del titolo azionato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (dimostrato dalla produzione della sentenza di appello proposto avverso la stessa – pronuncia limitata al capo sulla compensazione delle spese giudiziali -, e dalla certificazione di cancelleria di mancata impugnazione di tale sentenza di appello) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il ricorso per ottemperanza può procedere una volta inutilmente decorso il termine previsto dalla disposizione per l’adempimento dell’amministrazione.
art. 112, comma 3, c.p.a.
La somma dovuta andrà maggiorata di interessi legali, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza qui azionata, ai sensi dell’art. 112 co. 3 cpa; in tale limite (ovvero quello della ordinaria fecondità del denaro, e quindi degli interessi corrispettivi) potendo accogliersi la domanda di interessi e rivalutazione in questa sede formulata (e ciò in mancanza di prova di danni diversi e ulteriori).
In sede di ottemperanza, sulle somme dovute in esecuzione del titolo spettano gli interessi legali dalla data del passaggio in giudicato; il riconoscimento di ulteriori danni richiede una specifica prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine legale assegnato all’amministrazione per adempiere; accertati tali presupposti, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
- Le somme dovute in esecuzione del giudicato sono maggiorate degli interessi legali dalla data del passaggio in giudicato; il riconoscimento di danni ulteriori rispetto agli interessi richiede la relativa prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2698/2026 - Catania, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 2702/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 5777/2026 - Napoli, Sezione 3
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4590/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 4601/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 14 ott 2026Sentenza n. 174/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →